Regime Iva per cassa: le ultime risposte nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Mirco Gazzera 21/02/13
In data 15 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la “consueta” circolare annuale contenente la sintesi delle risposte fornite ai quesiti della stampa specializzata. La predetta circolare numero 1/E  affronta un numero molto vasto di tematiche (dal nuovo redditometro alle schede carburante, passando per le società in perdita sistemica ed i costi black-list).

Il presente intervento riguarda le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime dell’Iva per cassa (articolo 32 bis del Decreto Legge numero 83 del 2012) applicabile dal dicembre del 2012. Come già affermato in precedenza, il nuovo regime comporta certamente dei vantaggi in termini finanziari (specie per i contribuenti che hanno delle tempistiche d’incasso notevolmente più lunghe di quelle di pagamento ai fornitori), ma genera una serie di problematiche “amministrative” per la corretta liquidazione dell’imposta. Le interpretazioni esposte di seguito chiariscono alcuni degli aspetti critici.

Cessione del credito: momento di esigibilità dell’imposta

Nell’ipotesi in cui un contribuente, il quale adotti il nuovo regime dell’Iva per cassa o compia comunque operazioni con Iva ad esigibilità differita (ad esempio cessioni ad enti pubblici), ceda il proprio credito (pro soluto o pro solvendo), tale cessione non comporta l’esigibilità dell’Iva in fattura. Quest’ultima si verificherà nel momento in cui il debitore ceduto (il cliente) pagherà la somma dovuta al soggetto cessionario. Resta a carico del soggetto cedente, quindi, l’onere di verificare quando si verificherà detto pagamento.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, seppure conforme alla disposizione normativa, pone un “pesante” onere in capo al contribuente. Per tale motivo, l’Amministrazione Finanziaria propone un comportamento “alternativo”, affermando che il contribuente può comunque considerare esigibile l’Iva al momento della cessione del credito. In quest’ultimo caso, si anticipa il pagamento del tributo, rispetto al momento di esigibilità “naturale”, ma si evita l’”onere di verifica” sopra descritto.

Pagamento non in contanti: momento di esigibilità dell’imposta

Con riferimento agli incassi per mezzo di ricevute bancarie o bonifici bancari, è stato chiarito che rileva il momento in cui la somma viene accreditata sul conto corrente bancario. Si prescinde, quindi, dal momento in cui il contribuente ha la formale conoscenza dell’accredito, attraverso il ricevimento della contabile bancaria.

In sede di liquidazione periodica, il contribuente dovrà verificare attentamente la data delle fatture incassate risultanti dal proprio estratto conto. In questo senso il soggetto dovrà dotarsi dell’home banking o avere cura di sollecitare alla banca un pronto invio degli estratti conto periodici.

Note di variazione ed esigibilità dell’imposta

Per quanto concerne le note di variazione l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che:

– per le note di variazione in aumento: il decorso dell’anno (365 giorni), trascorso il quale l’Iva diviene esigibile anche in caso di mancato incasso della fattura, inizia dall’emissione della fattura anche per le maggiori somme indicate in note di variazione in aumento emesse successivamente;

– per le note di variazione in diminuzione: se esse vengono emesse prima che la fattura sia incassata, rettificano direttamente l’imposta dovuta indicata in fattura. Nel caso in cui le note di variazione siano successive al momento in cui sorge l’esigibilità dell’imposta sulla fattura, l’Iva indicata in diminuzione concorre alla prima liquidazione periodica utile.

Momento di detraibilità dell’Iva sugli acquisti

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo regime dell’Iva per cassa, a differenza dell’abrogato regime previsto dal Decreto Legge numero 185 del 2008, riguarda tutte le operazioni attive e passive compiute, salvo le operazioni espressamente escluse. Di conseguenza, se il contribuente aderisce al nuovo regime dell’Iva per cassa e compie anche operazioni escluse dallo stesso (ad esempio, cessioni a privati), la detraibilità dell’Iva sugli acquisti (salvo le deroghe previste) rimane subordinata al pagamento del fornitore.

In altri termini, non è possibile correlare la detraibilità degli acquisti (ordinaria o per cassa) al fatto che le vendite alle quali si riferiscano sia soggette o meno all’Iva per cassa. Il contribuente può ristabilire la “simmetria” fra il momento di esigibilità dell’Iva sulle vendite e di detraibilità dell’Iva sugli acquisti, solo se le operazioni attive escluse dal regime per cassa, costituiscono un’attività separata, ai sensi dell’articolo 36 del D.p.r. 633/1972, la quale permetta di adottare una contabilità separata.

Mirco Gazzera

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