Regime forfetario: ritenute sui dipendenti obbligatorie e retroattive

Con effetto retroattivo al 1° gennaio 2019, una disposizione presente nel decreto crescita (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019) prevede l’obbligo per i soggetti che hanno optato per il regime forfetario di operare le ritenute per i compensi dei dipendenti.

La disposizione presente nell’articolo 6 del citato decreto, prevede in concreto un nuovo adempimento per coloro che hanno aderito al regime forfettario e si avvalgono di dipendenti.

Si tratta in particolare dell’obbligo di operare le ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973.

La novità è prevista anche per i contribuenti che beneficeranno nel nuovo regime di tassazione sostitutivo (noto come Flat-Tax) applicabile a partire dal prossimo anno, per tali soggetti ricordiamo è prevista una soglia di ricavi/compensi limite che va da euro 65.001 e 100.000.

Lo Speciale Regime Forfetario 

Estensione del Regime forfetario 2019

Con la Legge di Bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l’ambito applicativo del regime forfettario (Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) infatti, è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali. Il suddetto limite è passato da 30mila a 65mila euro.

Entro tale limite è prevista una aliquota del 15% e in caso di nuova attività e in presenza di determinati requisiti, per i primi cinque anni il regime diventa ancora più vantaggioso in quanto l’aliquota è del 5%.

Sono inoltre state previste anche alcune cause di esclusione.

Sull’argomento si segnalano anche i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9 del 10 aprile 2019.

Tornando al decreto crescita, l’art. 6 modifica nello specifico il comma 69, terzo periodo, dell’art. 1 della Legge n.190/2014, che escludeva i contribuenti in regime forfettario dall’obbligo di operare le ritenute alla fonte indicate nel Titolo III, articoli da 23 a 30 del D.P.R. 600/1973, introducendo nello specifico la deroga per le ritenute di cui all’art. 23 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente) e all’art. 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

La modifica è una diretta conseguenza delle novità che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che ha eliminato il vincolo di accesso al regime forfettario riguardante il sostenimento di spese per lavoro di ammontare superiore a 5 mila euro.

Con le modifiche, un contribuente “forfettario” a partire da quest’anno si può avvalere di lavoratori dipendenti e/o assimilati senza dover sottostare ad alcuna limitazione, se non con riferimento ai propri ricavi che non possono superare i 65 mila euro.

L’assenza della qualifica di “sostituti d’imposta” aveva come conseguenza che il datore di lavoro forfettario, corrispondeva la retribuzione al netto dei contributi previdenziali e al lordo delle ritenute Irpef, con l’unico adempimento di redigere la certificazione unica nella sezione riferibile ai dati previdenziali e assistenziali.

Il collaboratore percepiva cosi una retribuzione lorda, e doveva determinare e successivamente versare le imposte (Irpef e relative addizionali regionali e comunali) presentando la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF).

“Regime forfetario 2019: gli attesi chiarimenti dell’Agenzia entrate”

Novità Regime forfetario: ritenute sui dipendenti obbligatorie 

Si ricorda che le istruzioni ministeriali alle dichiarazioni dei redditi prevedono l’esonero dalla presentazione per i contribuenti persone fisiche non obbligati alla tenuta delle scritture contabili in possesso esclusivamente di redditi di lavoro dipendente o assimilato e di pensione, se corrisposti da un unico sostituto d’imposta.

La modifica conferma l’esonero per tutte le altre ritenute, mentre pone una deroga per quelle relative ai dipendenti e collaboratori.

Regime forfetario 2019: obbligo ritenute sui dipendenti RETROATTIVA

La novità ha valenza retroattiva ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 i datori di lavoro e i committenti in regime fiscale forfettario dovranno operare e versare tramite il modello F24 le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilato corrisposti.

Si dovranno per tali tipologie di redditi (redditi di lavoro dipendente e assimilato) come sostituti di imposta.

Per le altre tipologie di redditi (lavoro autonomo occasionale o professionale, redditi di agenzia e altri) continuerà ad applicarsi il regime di esenzione dagli obblighi di effettuazione delle ritenute e del relativo versamento.

Già dal mese di maggio 2019 dunque i datori di lavoro che beneficiano del regime forfettario dovranno fare i conti con adempimento in più.

Le ritenute andranno versate entro il 16 del mese successivo a quello relativo al pagamento dei compensi ai dipendenti/collaboratori assimilati al lavoro dipendente.

Per quanto concerne le retribuzioni dei primi quattro mesi dell’anno (essendo come detto la norma retroattiva), l’ammontare complessivo delle ritenute, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto crescita, è trattenuto a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e con versamento da effettuare entro il primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Si ricorda che comunque permane l’obbligo per il contribuente forfettario di indicare nel modello Redditi PF (quadro RS) il codice fiscale del percettore dei redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilato, per i quali non è stata operata la ritenuta alla fonte.

A tal fine si dovranno compilare i righi da RS371, RS372 a RS373 indicando, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, sarà necessario compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.

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Giuseppe Moschella

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