Regime forfetario e beni strumentali. Quali limiti?

Matteo Tambalo 05/09/16
Uno dei requisiti per accedere e/o permanere nel regime fiscale forfetario, di cui alla L. n. 190/2014, è che il costo dei beni strumentali al 31.12 dell’esercizio precedente, al lordo degli ammortamenti, non sia superiore ad Euro 20.000.

Rispetto al precedente regime dei minimi, occorre notare l’importante differenza in quanto il limite relativo ai beni strumentali non è misurato in termini di flusso di acquisizioni di detti beni nel triennio solare precedente, ma viene riferito all’ammontare complessivo del costo dei beni posseduti al termine dell’esercizio. Altresì, nel precedente regime dei minimi, il limite dimensionale era pari ad Euro 15.000 e la cessione di beni non poteva essere computata a decremento degli investimenti ai fini della determinazione del rispetto del limite di Euro 15.000.

Relativamente alla determinazione dell’ammontare dell’investimento, si segnala che la Circ. 19 febbraio 2015, n. 6/E, ha precisato che “occorre fare riferimento all’ammontare dei corrispettivi degli acquisti che rilevano in base alle ordinarie regole dell’imposta sul valore aggiunto, secondo cui i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi costituiscono la base imponibile cui è commisurata l’imposta. Pertanto, come già chiarito dalla Circolare 7/E del 2008, con riferimento al regime dei minimi, sia in fase di accesso al regime forfetario che durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione”. Qualora invece l’acquisto avvenga da un cedente “privato”, rileva il corrispettivo indicato nella ricevuta rilasciata da tale soggetto (che, come noto, non applica l’IVA).

Si consiglia il seguente volume:

Alcune tipologie di beni meritano brevi considerazioni ai fini del computo del valore dei beni strumentali.

Innanzitutto non si considerano i beni il cui costo è pari o inferiore ad Euro 516,46.

I beni ad utilizzo promiscuo (autovetture, ciclomotori, motocicli, cellulari, altri beni utilizzati promiscuamente), analogamente a quanto previsto in passato per il regime dei minimi, rilevano per il 50% del costo sostenuto, indipendentemente da diverse percentuali di deducibilità previste dal TUIR (si pensi, ad esempio, a quanto previsto dall’art. 164 del TUIR con riguardo alle autovetture). Infatti, il comma 54, lett. b, n. 3, L. n. 190/2014) prevede testualmente che “i beni detenuti in regime di imprese arte o professione, utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50%”. La Relazione Illustrativa alla predetta legge ha ulteriormente precisato che “i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare concorrono al calcolo del suddetto limite nella misura del 50 per cento, indipendentemente dall’effettivo utilizzo per l’attività esercitata. Tale previsione riguarda anche i beni strumentali a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR. A tal fine, non devono essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall’articolo 164, comma 1, lett. b), del TUIR”. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che detti beni strumentali ad utilizzo promiscuo rilevano ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali in misura pari al 50% dei relativi corrispettivi, da considerarsi al netto dell’eventuale IVA indetraibile.

Con riguardo ai beni immobili, si evidenzia che per l’accesso al regime forfetario gli stessi non hanno alcuna rilevanza, qualunque sia il titolo di possesso. Si ricorda che, invece, per l’accesso al regime dei minimi rilevava il superamento del limite di Euro 15.000 nel triennio riferibili a contratti di locazione, anche finanziaria, di beni immobili.

La Circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E, con riguardo alla necessità di computare o meno il valore di eventuali beni immateriali ha precisato che “per quanto concerne i beni immateriali, la circolare 7/E del 2008, relativa al regime dei minimi, con riferimento al raggiungimento del limite dei 15.000 euro per i beni strumentali, ha chiarito che il riferimento contenuto nella norma alla nozione di strumentalità dei beni da prendere in considerazione induce a ritenere che non rilevino taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo. I medesimi chiarimenti trovano applicazione con riferimento al regime forfetario”. Come evidenziato in dottrina, l’Agenzia delle Entrate, con tale risposta, non si è pronunciata, tuttavia, su beni strumentali immateriali quali brevetti, marchi, software, non fornendo pertanto alcuna precisa indicazione in merito al computo o meno del loro valore.

Da ultimo, sempre ai fini del computo del suddetto valore dei beni strumentali, si evidenzia che (i) per i beni in locazione finanziaria (leasing) rileva il costo sostenuto dal concedente mentre (ii) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei beni medesimi determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR che, si ricorda, stabilisce che “per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”.

Matteo Tambalo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento