L’occasione è stata un interpello posto all’Agenzia da una persona che ha avviato un’attività di lavoro autonomo accedendo al Regime forfetario, maturando però provvigioni nel 2018 prevalentemente nei confronti del suo ex datore. Nel 2019 i ricavi stimati però saranno inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo. Ecco per il richiedente si pone il quesito: tutto ciò costituisce causa ostativa di accesso al regime?
Vediamo in dettaglio cosa significhi causa ostativa al Forfetario, quando subentra e la risposta dell’Agenzia delle entrate a questo interpello.
==>> “Regime forfetario 2019: come accedere. Chiarimenti Agenzia entrate”
Regime forfetario 2019: cos’è la causa ostativa
Esistono casi in cui non è possibile aderire al Regime forfetario per diverse ragioni. Si parla pertanto di cause ostative: motivi che intervengono ad impedire l’adesione del lavoratore autonomo al Nuovo forfetario.
Difatti, come ricordato nella risposta all’ultimo interpello (Risposta all’interpello 134 del 6 maggio 2019) una vecchia Legge di bilancio, quella del 2015, ha stabilito al comma 57 co. d-bis che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavori nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Ecco questa è una causa ostativa. Ma ce ne sono anche altre.
Regime forfetario 2019: chi non può accedere
Come specificato nei precedenti paragrafi, non tutti possono accedere al Nuovo forfetario. Ci sono divieti che precludono ad alcuni contribuenti la possibilità di beneficiare della Flat tax partite Iva, ovvero l’aliquota standard al 15 per cento per chi percepisce ricavi e compensi fino a 65 mila euro. Ecco chi:
- I soci di Srl: coloro che partecipano a società di persone o associazioni, imprese familiari, società a responsabilità limitata. Con la nuova formulazione introdotta in Legge di bilancio l’accesso al regime sarà precluso a coloro che, sempre contemporaneamente all’attività per cui godono del regime agevolato, sono soci di società a responsabilità limitata (srl), ancorché non abbiano esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale.
- Gli ex dipendenti. Sono esclusi anche coloro che hanno come committente un ex datore di lavoro dipendente o a un attuale datore. Questo per combattere apertamente il fenomeno delle false partite Iva.
- Come già accennato, le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavori nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. A tal proposito la Circolare 9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate specifica che l’attività deve essere esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.
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Regime forfetario 2019: causa ostativa prevalenza compensi ex datore
La risposta all’interpello 134 del 6 maggio 2019 getta le basi per un ulteriore chiarimento di tutto ciò. La contribuente richiedente ha posto, come accennato a inizio articolo, una domanda alle Entrate. Questa: “La Sig.ra……, dipendente presso la società X S.r.l. (in breve “ex datore di lavoro”), nel febbraio 2018 ha deciso di avviare un’attività di lavoro autonomo come agente di commercio e ha aderito al regime di tassazione forfettario. Nel corso del 2018, la contribuente ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro; con riguardo al 2019, l’istante ritiene, in base alle stime effettuate, che i ricavi nei confronti del medesimo soggetto saranno inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo. Ciò premesso, il contribuente chiede un parere in merito all’applicabilità della nuova causa ostativa all’applicazione dal regime forfettario prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in breve “Legge di bilancio 2019”), per cui non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta”.
La risposta delle Entrate mette in luce come la contribuente possa aderire certamente nel 2019 al Regime forfetario, in tal caso la presenza della causa ostativa deve essere valutata solo nel 2019. Qualora però venga accertata, questa avrà come conseguenza la decadenza dallo stesso Regime a partire solo dal 2020.
Pertanto, qualora per l’anno 2019 i compensi percepiti nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili, su cui si rinvia alla circolare n. 9/E del 2019, dovessero essere inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative).
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