Il presente articolo è la seconda parte del saggio iniziato con questo contributo
LE IMPOSTE SUI REDDITI
A) obblighi: |
- conservazione dei documenti contabili ricevuti ed emessi;
- presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP;
B) esoneri:
- dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili;
- dal subire la ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (previo rilascio di una dichiarazione da cui risulta il regime agevolato);
- dall’operare la ritenuta alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione va indicato il codice fiscale dei percipienti per i quali la ritenuta non è stata applicata e l’ammontare delle somme corrisposte;
C) esclusione:
- degli studi di settore; tuttavia, nella dichiarazione vanno esposti i dati richiesti con il provvedimento che approva la modulistica.
I componenti positivi e negativi riferiti al periodo anteriore all’applicazione del regime forfettario, la cui rilevanza impositiva è stata rinviata in base alla normativa, partecipano per le residue quote alla formazione del reddito (e della base imponibile dell’IRAP) dell’esercizio precedente a quelle di efficacia della forfetizzazione. Ad esempio, se nel 2013 è stata realizzata una plusvalenza di € 10.000, ripartita in cinque periodi d’imposta, nel 2014 vanno compresi i 4/5 della stessa; se nel 2012 le spese di manutenzione eccedenti erano € 5.000, nel 2014 è deducibile l’importo di € 3.000, pari a 3/5 non ancora dedotti. Le perdite fiscali preposte sono deducibili soltanto se derivano da chi era in contabilità ordinaria.
4. LA CESSAZIONE DEL REGIME FORFETARIO
La forfetizzazione cessa, alternativamente, per effetto:
a) di opzione, valida per un triennio (trascorso il quale permane per ciascun anno successivo fino a revoca), da esprimere nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente;
b) dall’anno successivo a quello in cui è superata la soglia massima di ricavi o proventi, ovvero interviene una delle cause di esclusione.
I ricavi e i compensi che hanno concorso a formare il reddito determinato forfettariamente non rilevano nei periodi d’imposta successivi, anche se di competenza degli stessi. I ricavi e i proventi, ancorché di competenza del periodo in regime forfetario non sono stati computati, sono rilevanti nei periodi successivi durante i quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Tali regole si applicano all’inverso, cioè nel passaggio dal regime ordinario a quello forfetario di tassazione.
Le spese sostenute nel sistema forfetario non sono rilevanti negli anni successivi. Successivamente all’adozione del regime ordinario di tassazione sono ceduti beni acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui si applica il regime forfettario, la plusvalenza (ovvero la minusvalenza) patrimoniale va determinata considerando come “costo non ammortizzato”quello che risulta alla fine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale decorre il regime; se la cessione ha per oggetto beni acquisiti durante il periodo forfettario, il prezzo di acquisto costituisce il “costo non ammortizzato”.
5. L’ACCERTAMENTO
Si applicano le norme in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso. L’infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni che determinano la cessazione del regime di favore (compresa l’agevolazione per il primo triennio) comporta l’aumento del 10% delle sanzioni minime e massime previste dall’art. 9, comma 4, del D. Lgs. 18/12/1997, n. 471, se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di ammissibilità previste.
6. LE DETRAZIONI AI FINI DELL’IRPEF
Il reddito determinato in maniera forfetaria va considerato nel computo delle detrazioni per “familiare a carico” ma non legittima l’applicazione di quelle per contribuenti minori di cui all’art.13 del D.P.R. 22/12/1986, n.917.
7. I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Chi esercita un’attività d’impresa può applicare il regime contributivo agevolato.
IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
|
Le norme di favore cessano di essere applicate a decorrere dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i presupposti agevolativi, comportando l’assenza del regime ordinario di contribuzione.
Il passaggio al regime ordinario impedisce la reiterazione dell’agevolazione qualora dovessero ripristinarsi, in seguito, i presupposti previsti dalla normativa.
Il beneficio deve essere comunicato all’INPS, in via telematica, al momento di inizio dell’attività. Chi è in attività deve reiterare la dichiarazione, a pena di decadenza, entro il 28/2 di ogni anno. Tuttavia, se è presentata successivamente, la domanda produce effetti dall’anno successivo.
8. I REGIMI FISCALI MINORI
Sono abrogate tutte le norme relative ai contribuenti minimi quali:
a) le nuove attività (art. 13 della L. 23/12/2000, n. 388);
b) il regime di vantaggio per i giovani e i lavoratori in mobilità (art. 27, comma 1 e 2, del D.L. 6/7/2011, n. 98);
c) il regime di ex-contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 115, della L. 24/12/1997, n. 244), e, correlativamente, l’art. 27, commi 3 e seguenti, del D.L. 6/7/2011, n. 98).
Coloro che al 31/12/2014 sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme suddette applicano il regime forfettario, salva l’opzione per le regole ordinarie. Tuttavia, chi applica la L. n. 388 e l’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98, citati possono applicare tali regole, se in possesso dei requisiti, per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato. I giovani in regime forfettario possono applicare il citato art. 27, commi 1 e 2, fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età (ad esempio, chi ha iniziato l’attività nel 2014 continua ad applicare le “vecchie regole” fino al 2018).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento