Referendum costituzionale: se vince il SI, poteri di veto a quali Regioni?

Massimo Greco 30/11/16

Come tutti i cittadini italiani anche quelli siciliani saranno chiamati ad esprimere il proprio voto sul quesito referendario di modifica della Costituzione previsto per il prossimo 4 dicembre 2016. A conferma di quanto già da noi affermato circa la diffusa inconsapevolezza delle singole disposizioni modificative della vigente Carta Costituzionale, ci piace qui prefigurare il futuro rapporto tra Stato e Regioni a Statuto differenziato così come proposto nella legge di modifica.

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La contro-riforma del Titolo V° della Costituzione

Ora, ammesso che il referendum sia approvato dalla maggioranza degli italiani, la parte relativa alla cosiddetta contro-riforma del Titolo V° della Costituzione non entrerà immediatamente in vigore in Sicilia. Il comma 13 dell’art. 39 del disegno di legge costituzionale sottoposto a referendum così recita: “Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome…”.

Le disposizioni di cui al capo IV della proposta referendaria concernono la soppressione della Province, l’individuazione delle materie di competenza esclusiva dello Stato e delle Regioni, l’inserimento dei principi di semplificazione e trasparenza nell’esercizio delle funzioni amministrative, l’aggiornamento delle disposizioni sul federalismo fiscale, l’inserimento di limiti agli emolumenti degli organi regionali e l’introduzione dell’equilibrio di genere nella rappresentanza.

Le Regioni a Statuto speciale

In sostanza, alcune importantissime parti della nuova Costituzione entrerebbero in vigore nelle Regioni a Statuto speciale solo a seguito di revisione dei rispettivi Statuti che, per l’occasione, potranno essere adeguati solo sulla base di “intese” con le medesime, così lasciando un incondizionata discrezionalità alle Regioni a Statuto speciale non solo sui tempi di revisione, ma soprattutto sul merito delle modifiche da apportare ai rispettivi Statuti. Infatti, a differenza del “parere” – non vincolante – richiesto a Costituzione vigente (L. cost. n. 2/2001) alla Regione su iniziativa governativa o parlamentare di modifica dello Statuto regionale, la novella proposta di modifica costituzionale prevede la preventiva – e vincolante – “intesa” con la Regione di riferimento.

Orbene questa disposizione, certamente gradita agli autonomisti, presentandosi come una nota stonata rispetto ad uno spartito che vede ridimensionati poteri, responsabilità e autonomie di tutte le altre Regioni a Statuto ordinario, sembra più il frutto di un lapsus calami che una scelta politica ponderata.

Se i “SI” dovessero prevalere sui “NO”….

Comunque sia, qualora i “SI” dovessero prevalere sui “NO”, la Sicilia e le altre Regioni a Statuto Speciale godrebbero di un potere di veto sulle revisioni dei rispettivi Statuti presente solo nei Paesi federali (si veda il Bundesrat tedesco).

Massimo Greco

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