Redditometro: violato lo Statuto del contribuente

Redazione 15/01/13
Sono sorti due problemi rilevanti per il decreto sul nuovo redditometro; infatti risulta contrario ai principi dello statuto del contribuente ed è in eccesso di delega. Non rispetta i principi generali dell’ordinamento tributario nella sezione in cui contempla la retroattività delle disposizioni in esso inserite ed è in eccesso in quanto individua una nuova fattispecie fruibile ai fini dell’accertamento sintetico, come la quota di risparmio creatosi  nell’anno, in mancanza della necessaria copertura da parte della norma primaria.

Mano a mano che si approfondisce l’indagine del decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 24 dicembre scorso emergono dubbi sempre più concreti sulla legittimità e l’operatività nella pratica di molti dei suoi contenuti.

Le disposizioni presenti all’interno del decreto ministeriale, recita testualmente il primo comma dell’articolo 1, si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d’imposta a partire dal 2009. Questa disposizione, che fissa e incrementa la retroattività del nuovo strumento di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, è in contrasto con quanto stabilisce l’articolo 3, primo comma, della legge n. 212/2000.

Il principio secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo si decreta in quest’ultima disposizione normativa, la cui rubrica è appunto “efficacia temporale delle norme tributarie“. Queste non possono essere emanate per regolamentare la definizione dei redditi e delle imposte di periodi d’imposta anteriori a quelli di entrata in vigore della disposizione stessa.

Questo è un principio incontrovertibile di civiltà giuridica prima ancora che di tutela del contribuente, ed è innegabile che il decreto ne rappresenti una violazione  palese con la norma inserita nell‘articolo 5 che imputa efficacia retroattiva al nuovo strumento di accertamento.

La Corte di Cassazione molte volte è intervenuta sulla norma tributaria della irretroattività, in uno dei più recenti interventi (sentenza n.10982/2009) la Suprema corte, dopo aver perorato in ambito di accertamento con adesione, ha accolto le eccezioni del contribuente decidendo che sulla base del principio dell’affidamento del contribuente contemplato nell’articolo 10 dello Statuto e di quello della irretroattività della norma tributaria  sfavorevole al contribuente previsto nell’articolo 3 dello stesso, non fosse possibile l’applicazione retroattiva della disposizione oggetto di causa.

Nel corso del giudizio tributario, dove deve essere esperita la difesa contro l‘irretroattvità della norma tributaria sfavorevole al contribuente, si potrà chiedere al giudice adito, innanzitutto l’illegittimità della norma e in secondo luogo la non applicazione delle sanzioni provenienti dalla sua applicazione reatroattiva.

Passando all’eccesso di delega, il quinto comma del nuovo articolo 38 del dpr 600/73 delegava a un successivo decreto ministeriale unicamente l’individuazione del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributivi diversificati anche in ragione del nucleo familiare e dell’area territoriale  di appartenenza del contribuente. Il nuovo paniere di beni e servizi, che dovevano essere validati dal decreto, rappresentano ciò su cui si baserà l’accertamento redditometrico per i periodi d’imposta posteriori al 2008.

Il sesto comma dell’articolo 1 del decreto del 24 dicembre 2012 fa invece qualcosa di più rispetto alla suddetta individuazione e validazione; inserisce un altro elemento sulla base del quale potranno partire gli accertamenti redditometrici ed è rappresentato “dalla quota di risparmio riscontrata, formatisi nell’anno”.

L’immissione di una vera e propria tipologia di rettifica sintetica del reddito fondata sulla capacità del contribuente di capitalizzare risparmio nel tempo è una vera e propria nuova frontiera evoluzione dell’accertamento sintetico che non sembra possa essere fissata per decreto ministeriale o quantomeno non con un decreto in cui i compiti erano precisi e ben definiti dalla norma primaria (art. 22 del dl 78/2010).

A ribadire che la quota di risparmio non è un altro elemento indicativo di capacità contributiva ma una nuova metodologia di rilevamento sintetico che spalanca scenari tutti da verificare anche in ordine alla prova che potrà essere data dal contribuente, è sufficiente verificare il contenuto della tabella A allegata al decreto stesso. In nessuna delle undici voci di spesa, infatti, risulta la quota di risparmio accumulata nell’anno.

Redazione

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