Redditometro: non retroattivo per i periodi d’imposta anteriori al 2009

Redazione 05/06/13
Tramite la direttiva 15/13 la Direzione centrale Affari legali e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate stabilisce il mantenimento della ‘linea dura’ in merito alla retroattività del nuovo redditometro, introdotto con il Dm dicembre 2012, enunciando tutte le ragioni che illustrano come questo strumento non possa essere applicato  ai periodi d’imposta antecedenti al 2009. In prima battuta, sarebbe proprio lo stesso legislatore, secondo le interpretazioni delle Entrate, a escludere la retroattività quando, nell’articolo 22 del Dl 78/10, al comma 1, ha annunciato che le variazioni apportate all’articolo 38 del Dpr 600/73 sono considerate applicabili esclusivamente per gli accertamenti che partono dall’anno 2009.

Il redditometro quindi non sarebbe uno strumento paragonabile agli studi di settore in quanto, discostandosi dal vecchio metodo dal punto di vista metodologico, non consentirebbe l’applicazione retroattiva. Il redditometro, a differenza degli “studi evoluti” ed “integrati” i quali, così come precisato dall’Agenzia, rappresentando una metodologia analoga diventano lecitamente comparabili a quella precedente, anche in applicazione ai periodi d’imposta anteriori, esclude a priori l’applicazione retroattiva.

Nonostante i Dm del 1992 permettono di definire il complessivo reddito in relazione alla disponibilità di un bene, il recente strumento fonda la presunzione sintetica sulla somma totale di ciascuna tipologia di spesa. Più precisamente, tramite il metodo antecedente il reddito veniva a determinarsi a prescindere dalla spesa concretamente sostenuta dal contribuente; viceversa il nuovo metodo comporta chi siano gli stessi costi sostenuti, o assegnati su base statistica, a dare origine alla presunzione. La direttiva delle Entrate stabilisce dunque che tra vecchia e nuova metodologia esiste una netta disomogeneità basilare, tanto nel criterio metodologico quanto nella determinazione reddituale, senza contare poi la divergenza reciproca che sussiste nella base dati: in un caso beni indici, mentre nell’altro totale costi sostenuti.

La disposizione, però, parallelamente precisa che tramite il nuovo redditometro diventa necessario addizionare tutti gli altri fattori di spesa così come individuati dalla tabella riportata nel Dm del 2012. Essendo indispensabile effettuare la sommatoria di tutte le spese, e dunque risultando impossibile un paragone circoscritto al singolo bene indice, non è tuttavia chiaro il motivo per cui il valore complessivo che si viene in tal modo a determinare non possa essere comparato con l’antecedente metodo di accertamento. Questo argomento andrebbe meglio precisato.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento