Redditometro: la Cassazione sta con i contribuenti

Redazione 09/01/13
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23554/2012 depositata il 20 dicembre 2012, ha stabilito che il nuovo redditometro, così come quello precedente del resto, è da annoverare tra le presunzioni semplici, quindi non si inverte in nessuna maniera l’ordine probatorio nei riguardi del contribuente. Questa sentenza si basa sulla facoltà o meno che l’amministrazione avrebbe avuto di effettuare l’accertamento sintetico nei confronti di un contribuente che ha usufruito del cosiddetto “concordato di massa” del 1994.

La Corte, nelle sue conclusioni a favore del contribuente, ha ulteriormente spiegato che “l’accertamento sintetico disciplinato dall’articolo 38 Dpr n. 600/1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall’articolo 22 del Dl 78/2010 tende a determinare, attraverso l’utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale”.

La Cassazione, con queste parole, traccia la via a proposito della reale valenza del nuovo accertamento sintetico e, nella fattispecie, del nuovo redditometro.  Parole che sono una novità visto che in merito al vecchio redditometro la Cassazione aveva sempre dichiarato che si tratta di una presunzione legale relativa, che inverte l’0nere probatorio e lo scarica sul contribuente. Del resto la maggior arte delle sentenze della Corte, non solo non erano favorevoli al contribuente, ma si chiudevano con una sorta di clausola di stile, sostenendo che il contribuente non aveva dimostrato che il proprio reddito non esiste o esiste in misura minore a quella fissata dal redditometro.

Dal punto di vista tecnico, queste conclusioni, sono praticamente ineccepibili, eccezion fatta per le specifiche prove contrarie stabilite dal decreto del 1992 concernente il redditometro; risulta tuttavia palese la difficoltà di garantire la prova contraria. Nel 2011, invece, la Corte di cassazione (sentenza 13289/2011) ha sostenuto che l’accertamento da redditometro, e non da sintetico in generale, è compreso tra quelli definiti “standardizzati” e, quindi, tra quelli che si basano su presunzioni semplici. L’appartenenza del redditometro tra gli accertamenti standardizzati è certificata anche nella relazione n.94 del 9 luglio 2009 dell’ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione.

Quest’ultimi sono quel tipo di accertamenti che iniziano da un dato medio – ordinario, che nella maggior parte dei casi è stabilito con metodi anche statistici, che necessitano di un adeguamento certo, mediante l’obbligatorio contraddittorio alla reale situazione del contribuente. In questo modo se l’amministrazione rilascia l’atto di accertamento, questo deve tenere presente di tale personalizzazione, per cui non ci si trova di fronte ad un fatto conosciuto deciso dalla legge – prerogativa delle presunzioni legali – ma di una presunzione semplice.

Il giudice, dunque, deve stabilire se la personalizzazione realizzata dall’ufficio integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Di conseguenza, l’onere probatorio incide per primo sull’ufficio, il quale deve provare questa personalizzazione. La Cassazione, successivamente alla sentenza n. 13289/2011, era tornata a designare il vecchio redditometro tra le presunzioni legali (Cass. 27545/2011). 

Adesso, invece, la Corte conferisce di nuovo al vecchio accertamento da redditometro valore di presunzione semplice, ma soprattutto questo provvedimento è valido per quello nuovo. Questa conclusione è senza dubbio coerente e sistematica, dal momento che nella fattispecie per il nuovo redditometro si è di fronte ad una serie di elementi che necessitano senza meno di personalizzazione. Insieme alle spese realmente rintracciate dall’amministrazione, rilevano infatti anche gli aumenti patrimoniali e i valori Istat, oltre quelli provenienti da analisi e studi socio economici.

Detto ciò è facile concludere che il possibile accertamento non può riferire acriticamente i valori provenienti dal redditometro e, dunque, non si è in presenza di un fatto noto decretato dalla legge ma di una presunzione semplice.

 

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