Dopo tre anni il Ministero dell’Economia e delle finanze ha dato il via alla consultazione pubblica dello schema di decreto, attuativo dell’art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, il termine per l’invio dei contributi per la consultazione è fissato per il prossimo 15 luglio 2021.
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Redditometro 2021: obiettivi
Il nuovo decreto sul redditometro, ha lo scopo di ricostruire la capacità contributiva del contribuente facendo riferimento anche a categorie di consumi considerate essenziali, per cui si utilizzerà la spesa minima per conseguire uno standard di vita accettabile (la cosiddetta “soglia di povertà assoluta”).
Tra queste tipologie di spesa rientrano quelle relative ad alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, trasporti, istruzione, e prodotti per la cura della persona. Rispetto al precedente decreto sul redditometro aumenta il ricorso alle voci di spesa determinate attraverso i panieri Istat.
Per rispondere maggiormente alla situazione effettiva dei contribuenti, vengono individuate 55 tipologie di famiglie-tipo (11 nuclei, dai single con meno di 35 anni alle coppie con 3 o più figli).
Il decreto dovrà individuare gli elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area geografica di appartenenza. La consultazione appena avviata, è diretta ad acquisire nello specifico valutazioni, osservazioni e suggerimenti delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.
Redditometro 2021: lo schema di decreto
Lo schema di decreto mira nello specifico ad individuare:
- gli elementi indicativi di capacità contributiva;
- i criteri di imputazione delle spese al contribuente;
- le modalità di determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- i criteri per la dimostrazione della sussistenza della prova contraria da parte del contribuente:
- l’efficacia delle nuove disposizioni introdotte.
Una prima Tabella A individua l’elenco delle voci di spesa che, alla luce dell’attuale contesto socio-economico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana e sono riconducibili alle seguenti macro-categorie:
- consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature, abitazione, combustibili ed energia, mobili, elettrodomestici e servizi per la casa, sanità, trasporti, comunicazioni, istruzione, tempo libero, cultura e giochi, altri beni e servizi);
- investimenti (immobiliari e mobiliari);
- risparmio;
- spese per trasferimenti.
La tabella individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’Amministrazione Finanziaria indica inoltre, alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell’ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando un prezzo rappresentativo del valore d’uso del bene o del servizio considerato.
Una seconda tabella (Tabella B), individua le diverse tipologie di nuclei familiari e le relative aree territoriali di appartenenza.
Redditometro 2021: imputazione delle spese
Nel provvedimento in consultazione, vi sono alcune regole generali che attengono ai criteri di attribuzione delle spese al contribuente. In particolare si stabilisce che, salva la prova contraria, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili, sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti all’Anagrafe Tributaria.
Con riguardo alla riferibilità delle spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico del contribuente, viene precisato che le stesse si considerano finanziate con i redditi dello stesso contribuente.
Non si considerino sostenute dalla persona fisica le spese per beni e servizi relativi “esclusivamente” ed “effettivamente” all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, tale circostanza deve risultare da idonea documentazione.
Redditometro 2021: reddito complessivo accertabile
Lo schema di decreto va ad individuare i criteri chiamati a guidare il metodo di ricostruzione del reddito complessivo accertabile, facendo anche in questo caso salva la prova contraria da parte del contribuente.
Il reddito complessivo accertabile sarà determinato tenendo conto:
- dell’ammontare delle spese che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- dell’ammontare delle spese correnti determinato sulla base di analisi e studi socio-economici;
- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. soglia di povertà assoluta) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
- della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente, imputabile al periodo di imposta, come determinata sulla base di apposita regola prudenziale individuata nella citata Tabella A;
- della quota di risparmio riscontrata dall’Agenzia delle Entrate, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.
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Redditometro 2021: prova contraria
In presenza delle condizioni al verificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, in sede di contraddittorio il contribuente può fornire all’ufficio elementi e circostanze idonee a dimostrare una diversa valorizzazione delle spese attribuite e a ridimensionare la pretesa tributaria.
Il contribuente può ad esempio dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, o anche che il finanziamento è avvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente stesso. Potrà anche dimostrare l’eventuale diverso ammontare delle spese al medesimo attribuite.
Il contribuente si potrà cosi confrontare con il fisco per spiegare da dove emerge l’eventuale maggiore capacità contributiva, anche perché andrà contestualizzato l’impatto delle spese effettuate per gli investimenti (come l’acquisto di una casa). Il Fisco tende a considerare che le risorse siano maturate nell’anno d’acquisto, mentre è il contribuente a dover provare che la dotazione è maturata negli anni precedenti.
Redditometro 2021: efficacia delle disposizioni
Le disposizioni contenute nel decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni di imposta a decorrere dall’esercizio 2016.
Bisogna ricordare che tale provvedimento era previsto dal D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, e il precedente analogo provvedimento del 16 settembre 2015, non aveva effetto per i controlli ancora da eseguirsi per il periodo d’imposta 2016 e successivi.
L’avvio della bozza ha in un certo senso “allarmato” gli addetti ai lavori, per una ripresa di questa tipologia di controlli. Nella realtà dei fatti bisogna comunque evidenziare che negli ultimi anni anche per i periodi di imposta precedenti al 2016, questi controlli non risultano essere stati effettuati in misura significativa.
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