Quindi, il tribunale di Napoli ha accolto il reclamo fatto dalle Entrate contro il provvedimento cautelare emesso il 21 febbraio; nell’ordinanza di revoca, datata 11 luglio 2013, i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità dell’ordinanza che era stata pronunciata proprio contro il Dm del 24 dicembre 2012, evidenziando come l’oggetto della controversia fosse solamente la presunta illegittimità nel trattamento dei dati personali del contribuente.
Il Tribunale ha chiarito, poi, che le impugnazioni del decreto ministeriale sul nuovo redditometro sarebbero dovute essere proposte davanti al giudice amministrativo. Questo mentre gli atti in materia fiscale, anche quando la controversia presa in considerazione impatta sui diritti fondamentali della persona, per il Tribunale sono impugnabili solamente di fronte alle commissioni tributarie.
L’ordinanza pronunciata in febbraio aveva messo in evidenza come il redditometro non potesse sacrificare la sfera privata del cittadino; un pensionato, infatti, si era lamentato che mediante il controllo delle spese si possono evincere anche gli aspetti più “intimi” della vita di ciascun cittadino, comprendendo anche le spese per le cure mediche. Il giudice aveva accolto le ragioni del cittadino con una sentenza che però aveva generato una forte contesa. Ora, tuttavia, la decisione del Tribunale azzera nuovamente la disputa.
La contesa giudiziaria proseguirà, però, nei mesi successivi. Se è vero che entro qualche giorno, al massimo qualche settimana, dovrebbe essere diffusa la circolare applicativa del redditometro e dovrebbero cominciare in maniera diffusa in nuovi controlli, allora le controversie si trasferiranno sulle modalità di utilizzo concreto del nuovo strumento oltre che sul rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.
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