Le Entrate hanno chiarito che con l’art. 22, dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, il legislatore ha introdotto importanti cambiamenti alla disciplina dell‘accertamento sintentico, specialmente sul carattere procedurale. Si rende conto dell’implementazione dei dati presenti in Anagrafe tributaria, mediante anche all’obbligo, stabilito di recente, della comunicazione telematica dei dati rilevanti ai fini Iva, il cosiddetto “spesometro”.
Secondo l’Agenzia la nuova disciplina è applicabile solamente per quanto concerne gli accertamenti pertinenti i redditi dichiarati per il 2009 e successivi, inoltre dichiara che la determinazione sintetica del reddito, che si fonda sulle spese effettuate nel periodo d’imposta, vale come semplice “presunzione relativa” (onere probatorio a carico del contribuente) alla stessa stregua di quella che impiega, per la determinazione del medesimo reddito sintetico, gli elementi indicativi di capacità contributiva.
Nel documento di prassi viene ribadita l’istituzionalizzazione del contraddittorio preventivo, poiché obbligatorio, necessario per la verifica delle spese certe, della concreta disponibilità del bene di cui l’Amministrazione finanziaria possiede le relative informazioni, dell’entità degli investimenti compiuti e del risparmio accantonato nel corso del periodo d’imposta.
Per l’Agenzia, il nuovo strumento accertativo, infatti, considera prioritariamente di tutte queste tipologie di spesa e solo “in via residuale” e delle spese correnti, la spesa media Istat; di fatto, i valori indicati dall’istituto centrale di statistica hanno la sola funzione di surrogato dei precedenti, visto che integrano gli elementi già presenti in Anagrafe tributaria, evitando l’onere di conservazione della documentazione a cura del contribuente.
Le Entrate, in riferimento al possibile impiego retroattivo della nuova modalità di determinazione del reddito, ripete una tesi già nota nell’ambito degli incontri con la stampa specializzata ossia che, nella fattispecie il decreto 24/12/2012, ha messo in atto un vero e proprio intervento di sistema e non ha, al contrario, cambiato la versione precedente; di fatto, non si tratta di un’evoluzione della metodologia statistica applicata in virtù del dm 10/09/1992, ma di una modalità innovativa di determinazione del reddito.
In merito a questo l’Agenzia tende a chiarire, a sostegno della tesi sulla non retroattività del nuovo sistema di determinazione del reddito, che nel sistema introdotto dal recente decreto attuativo, non è presente una disposizione analoga a quella introdotta nell’ultimo periodo, del comma 3, dell‘art. 5, dm 10/09/1992, la quale determina che ” il contribuente, può, tuttavia, chiedere, qualora l’accertamento non sia divenuto definitivo, che il reddito venga rideterminato sulla base dei criteri indicati nell’art. 3 del presente decreto” e precisa che nel nuovo decreto le disposizioni contenute in esso si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009″.
Con riferimento ai contribuenti selezionati, l’Agenzia stabilisce che l’attenzione principale sarà rivolta a chi presenta scostamenti “significativi” tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, estromettendo situazioni di scarsa rilevanza, di marginalità economica e contribuenti che non dichiarano redditi legittimamente come i redditi esenti o esclusi. Infine l’Amministrazione finanziaria terrà conto dei redditi complessivamente dichiarati dal nucleo familiare e, sulla base dei dati e delle informazioni in possesso e con l’aiuto di un software ad hoc, la stessa potrà valutare al meglio lo strumento accertativo più idoneo.
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