Redditometro 2013: ecco come difendersi dai controlli

Redazione 02/08/13
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Dopo mesi di sperimentazioni e rinvii il redditometro diventa finalmente operativo e questo comporterà che comincerà a controllare in maniera diretta il reddito dei contribuenti a partire dal 2009 per trovare le incompatibilità tra le spese effettuate e i redditi dichiarati. Una volta riscontrata l’incongruenza si avvia un percorso di cinque fasi durante le quali il contribuente è chiamato a giustificare le proprie spese, quindi il proprio reddito, al fine di non incorrere nelle sanzioni, vediamo nello specifico quali sono.

La prima fase del controllo è quella in cui i redditi dei contribuenti vengono selezionati; il parametro mediante il quale avviene la cernita è la conversione delle spese effettuate dal contribuente e in possesso del fisco o perché comunicate all’anagrafe tributaria o perché acquisite sul territorio. Una novità riguarda le spese correnti come ha chiarito la circolare; infatti queste spese non verranno prese in considerazione nella fase di selezione.

Queste spese, in pratica, non sono stabilite in virtù di effettive rilevazioni, ma sulla base di una spesa media Istat, dunque questi elementi potranno essere ritenuti dal fisco solamente  in fase di contraddittorio con l’organo di controllo e solo se le informazioni fornite dal contribuente non sono esaurienti ovvero se il contribuente non si presenta all’incontro fissato dall’Agenzia delle Entrate. L ‘Agenzia, al termine della selezione, determinerà il differenziale tra il reddito dichiarato e quello atteso e se quest’ultimo è maggiore del 20% potrà mandare agli uffici periferici una lista, dalla quale gli uffici evinceranno gli scostamenti attivando di conseguenza i controlli sul singolo contribuente.

L’ufficio, in questa fase, dovrà obbligatoriamente chiamare il contribuente con uno specifico invito con l’obiettivo che lo stesso chiarisca lo scostamento rilevato. Questa fase, di certo la più delicata, è quella che permette al contribuente di fornire le prove decisive affinché l’ufficio faccia decadere all’istante l’attività di verifica archiviando la pratica.

Le prove che possono essere portate in questa fase si strutturano in maniera diversa in base alla spesa presa in esame, ad esempio per le spese certe direttamente conosciute dal fisco il contribuente dovrà fornire la documentazione idonea che attesti l’inesattezza dell’informazione acquisita a sistema. Discorso diverso per i beni per i quali il contribuente ha una disponibilità, basta pensare ad una abitazione o ad un’automobile per i quali non siano rilevate correttamente la categoria catastale o la potenza. In questa circostanza il contribuente può fornire evidenza di fatti, situazioni e circostanze anche solo indirettamente supportato da prove documentali e per quanto riguarda gli investimenti il contribuente dovrà dimostrare come ha formato la provvista che ha generato l’investimento stesso.

Ad ogni modo, in questa fase è decisivo spiegare perfettamente le condizioni familiari e territoriali in cui il contribuente va correttamente inquadrato, inoltre se il finanziamento deriva da terzi il contribuente potrà sempre indicare il finanziatore e potrà, se fattibile, fornire le prove del finanziamento. In questo caso l’azione potrebbe spostarsi sul terzo allo scopo di accertare la capienza del suo reddito. Questa fase si può concludere con un’archiviazione della pratica ossia se i chiarimenti non sono esaustivi l’ufficio può fare altri controlli, convocando terzi ossia attivando indagini finanziarie.

Terminata questa fase senza che il contribuente abbia potuto giustificare le proprie spese, l’ufficio provvede ad organizzare un incontro per il contraddittorio attivando la procedura dell’accertamento con adesione. Questa fase è maggiormente formalizzata e l’attività istruttoria con un confronto diretto con il contribuente si conclude con la redazione di un atto finale di definizione nel quale l’ufficio seleziona sulla base delle prove acquisite esattamente la sua pretesa a cui il contribuente può eventualmente aderire.

Nell’atto di definizione l’ufficio deve, se rigetta alcune giustificazioni del contribuente, spiegare il suo disaccordo. In caso di non avvenuta definizione il contribuente può presentare ricorso giurisdizionale o, se l’importo in questione è inferiore a 20 mila euro, deve, prima di ricorrere, presentare un’istanza di mediazione.  In questa fase finale il contribuente può sollevare anche delle questioni pregiudiziali come ad esempio l’assenza al momento della presentazione della dichiarazione degli elementi su cui il fisco avrebbe potuto rettificare, situazione concretamente attivabile per il periodo d’imposta 2009.

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