La norma, contenuta nell’articolo 37, equipara all’assegno di invalidità (già definito compatibile con il Reddito) le prestazioni erogate per la stessa finalità, dagli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato in favore di autonomi e liberi professionisti loro iscritti.
Il chiarimento comporta pertanto l’estensione del sussidio ai soggetti con disabilità, sinora esclusi dalla platea dei beneficiari, previo invio della domanda entro il 31 luglio 2021.
La prestazione, inizialmente prevista dal Decreto “Cura Italia” attraverso la creazione del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, ha avuto attuazione grazie ai Decreti ministeriali del 28 marzo 2020 e del 29 maggio 2020 ed al Decreto “Agosto” (D.l. n. 104/2020), con cui sono state introdotte due tranche da 600,00 euro ciascuna per i mesi di marzo e aprile 2020 ed una erogazione pari a 1.000,00 per maggio 2020.
Analizziamo nel dettaglio la novità e come accedere al Reddito di ultima istanza esteso dal “Sostegni-bis”.
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Fondo per il reddito di ultima istanza
Il Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020) ha istituito (articolo 44) un “Fondo per il reddito di ultima istanza”, con lo scopo di sostenere economicamente lavoratori autonomi e professionisti, iscritti a enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, costretti a ridurre, sospendere o cessare la loro attività a causa dell’emergenza COVID-19.
Reddito di ultima istanza e assegno di invalidità
L’articolo 31 del “Cura Italia” (comma 1-bis) ha previsto la compatibilità della prestazione per autonomi e liberi professionisti, si legge nel testo, con “l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222”.
Il comma 1-ter, aggiunto dal “Sostegni-bis” all’articolo 31, precisa che ogni emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, riconosciuto:
- Ad integrazione del reddito;
- Avente natura previdenziale;
- Che risponda alle stesse finalità dell’assegno di invalidità;
è equiparato all’assegno medesimo (di cui al comma 1-bis appena citato), pertanto compatibile con l’indennità riconosciuta ad autonomi e liberi professionisti.
Reddito di ultima istanza: accesso a professionisti disabili
Grazie alla modifica introdotta dal “Sostegni-bis” i soggetti iscritti ad enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, in possesso dei requisiti richiesti dal “Cura Italia”, che:
- Ricevono emolumenti corrisposti ad integrazione del reddito, a titolo di invalidità, aventi natura previdenziale e con le stesse finalità dell’assegno ordinario di invalidità;
- Non percepiscono l’indennità una tantum COVID-19 alla data del 26 maggio 2021;
possono presentare istanza di accesso entro il 31 luglio 2021, al fine di ottenere le tranche del contributo previste per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Reddito di ultima istanza: domanda
Il termine per inoltrare le domande è fissato dal D.l. “Sostegni-bis” al 31 luglio prossimo.
Le modalità di trasmissione delle istanze sono quelle stabilite dal Decreto del Ministero del lavoro del 28 marzo 2020 di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Nel documento si precisa che le domande per l’ottenimento dell’indennità devono essere presentate agli enti di previdenza cui i soggetti sono obbligatoriamente iscritti.
L’istanza, presentata secondo il modello predisposto dai singoli enti, dev’essere corredata da una dichiarazione di responsabilità in cui l’interessato afferma di:
- Essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- Non percepire le indennità una tantum COVID-19 o il Reddito di cittadinanza;
- Non aver presentato domanda per accedere all’indennità ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- Essere in possesso dei requisiti reddituali richiesti, con riferimento al periodo d’imposta 2018, nonché delle altre condizioni necessarie per accedere alla prestazione in commento.
La domanda sarà altresì accompagnata da:
- Copia fotostatica del documento d’identità;
- Codice fiscale;
- Coordinate bancarie o postali per l’accreditamento delle somme.
Una volta ricevute le domande ed erogate le indennità, gli enti di previdenza trasmettono l’elenco dei beneficiari a INPS ed Agenzia entrate, al fine di effettuare l’attività di vigilanza.
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Reddito di ultima istanza: importi e requisiti
Il “Reddito di ultima istanza”, ora esteso anche a professionisti e autonomi con disabilità, è pari a 600,00 euro mensili rispettivamente per marzo e aprile 2020. Ai 1.200,00 euro complessivi si sommano 1.000,00 euro relativi al mese di maggio 2020.
L’indennità è riconosciuta a coloro che:
- Hanno totalizzato, nel periodo d’imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, con una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19;
- Nell’anno 2018 hanno realizzato un reddito complessivo tra 35.000 e 50.000 euro, con una riduzione del reddito non inferiore al 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, in alternativa chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020, termine esteso al 30 aprile 2020 ed al 31 maggio 2020 per le indennità, rispettivamente, dei mesi di aprile e di maggio 2020.
È opportuno ricordare che i requisiti relativi alla riduzione o sospensione dell’attività non si applicano ai soggetti che si sono iscritti agli enti di previdenza nel 2019 e 2020. Come chiarito dal Decreto del Ministero del lavoro del 29 maggio 2020, di concerto con il Ministero dell’economia, per i soggetti citati opera esclusivamente il parametro relativo alla chiusura della partita IVA.
Reddito di ultima istanza: coperture
L’indennità aggiuntiva prevista dal “Sostegni-bis” sarà corrisposta dagli enti di previdenza nel rispetto di un limite di spesa complessivo pari a 8,5 milioni di euro per il 2021.
Agli enti è fatto obbligo di monitorare il rispetto della copertura finanziaria e di comunicarne i risultati ai ministeri Lavoro ed Economia. Se dal monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti rispetto al limite di spesa, si legge nel Decreto, non “sono adottati altri provvedimenti concessori”.
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