Beneficiarie Reddito di libertà: sgravio fino a 8mila euro per assunzioni

Redazione 06/03/24

I datori di lavoro privati che, nel periodo 2024/26 assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà hanno un esonero dei contributi al 100 per cento. La novità è prevista dalla Legge di bilancio 2024, per facilitare il percorso di uscita delle donne dalla violenza, con il loro inserimento nel mercato del lavoro.

A dettare le istruzioni operative sullo sgravio contributivo è l’Inps con la circolare numero 41 del 5 marzo. In questo documento l’istituto fornisce i dettagli sulle donne per le quali spetta l’esonero del 100& dei contributi, i rapporti di lavoro inclusi nell’agevolazione, l’importo dell’esonero e come chiederlo.

Indice

Per quali lavoratrici spetta lo sgravio fino a 8mila euro

Lo sgravio totale spetta ai datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. Devono però farlo nell’arco del triennio 2024/2026.

Cos’è il Reddito di libertà

Si tratta di una misura destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.

Le beneficiarie del sussidio di libertà sono le donne:

  • residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie
  • oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

La misura si concretizza in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, erogato in un’unica soluzione e per un massimo di dodici mesi.

Assunzione donne con Reddito di libertà: i requisiti

Per ottenere lo sgravio al 100%, come spiega la circolare Inps, la donna lavoratrice i seguenti requisiti alla data di assunzione:

  • essere disoccupata: sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
  • essere percettrice del Reddito di libertà: in coerenza con quanto previsto in riferimento ad altre agevolazioni similari, l’esonero contributivo in questione può essere riconosciuto solo in relazione alle assunzioni di donne percettrici del Reddito di libertà, e non anche alle donne che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del contributo, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita.

In alternativa, (come indicato dalla Legge di bilancio), per le assunzioni effettuate nel 2024, lo sgravio può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito.

Rapporti di lavoro inclusi nello sgravio al 100%

L’esonero contributivo in esame spetta per:

  • le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato;
  • spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

Assunzione beneficiarie Reddito di libertà: importo dello sgravio

Si tratta di un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8 mila euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
 
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 Sono escluse dallo sgravio le seguenti contribuzioni:

  • premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dalla legge di Bilancio 2024;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”
  • il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua

Quanto dura lo sgravio fino a 8mila euro

Con riferimento alla durata dell’esonero a favore del datore di lavoro, questi sono i tempi:

  • in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 24 mesi;
  • in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi, ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine (sia esso già agevolato oppure no), è riconosciuto per complessivi 18 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

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