Pertanto, l’Esecutivo è intervenuto con nuovo decreto legge, ossia il Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020) per aiutare famiglie e imprese in difficoltà economica.
In questo conteso, il legislatore non si è certamente dimenticato di tutti coloro che non sono coperti da nessun ammortizzatore sociale, quali la CIG, CIGS, assegno ordinario del Fondo di solidarietà, NASpI, ecc. Già con il “Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), era stata introdotta una misura economica di aiuto per tali categorie di soggetti.
Si tratta, nello specifico, del Reddito di Emergenza (in breve “REM”), che prevede un beneficio economico variabile, soddisfatti alcuni requisiti di reddito, da 400 a 840 euro in favore di quei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Successivamente, con il D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, è stata riconosciuta, a domanda, un’ulteriore mensilità di REM, indipendentemente dal fatto che i nuclei familiari avevano già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio.
Ora, con l’art. 14 del D.L. n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori), il REM è stato prorogato di ulteriori due mesi (novembre e dicembre 2020). A confermarlo è anche l’INPS con il Messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020.
Chi sono quindi i soggetti che possono accedere alle due ulteriori mensilità del Reddito di Emergenza 2020? E chi sono, invece, gli esclusi? In quali casi può avvenire la revoca del beneficio? Andiamo in ordine e vediamo tutto quello che c’è da sapere sul REM 2020.
Reddito di emergenza 2020: proroga
Il Reddito di Emergenza (REM), come detto, è una misura straordinaria di sostegno al reddito, introdotta dall’art. 82 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Recentemente, a causa delle restrizioni governative, è stato deciso con il Decreto Ristori di prorogare il Rem 2020 due ulteriori mensilità. In particolare, l’art. 14 del predetto decreto legge prevede:
- per i nuclei familiari già beneficiari del REM previsto dal Decreto Agosto, il riconoscimento d’ufficio di ulteriori due quote di REM, per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020;
- per i nuclei che non hanno presentato la domanda di REM, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, la possibilità di richiedere il nuovo Reddito di Emergenza, previa presentazione della domanda e verifica del possesso dei requisiti, sempre per le mensilità di novembre 2020 e dicembre 2020.
Quindi, nel primo caso, il riconoscimento del REM avviene d’ufficio. Nel secondo caso, invece, ossia per i nuclei che non hanno presentato la domanda di Reddito di Emergenza, o ai quali il beneficio non è stato riconosciuto, occorre presentare specifica domanda.
Proroga Reddito di emergenza 2020: come fare domanda
Il beneficio può essere richiesto all’Inps, esclusivamente online, a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, attraverso i consueti canali telematici:
- online, autenticandosi con PIN (si ricorda che dal 1° ottobre l’Istituto non rilascia più PIN), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato di cui alla L. n. 152/2001;
- i Centri di assistenza fiscale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997.
La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.
È necessario che alla data di presentazione della domanda l’interessato sia in possesso di un ISEE corrente. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
Chi è già beneficiario del Rem, non deve fare domanda. Il sussidio verrà erogato in automatico. O come si dice in gergo “d’ufficio”.
Reddito di emergenza 2020: verifica dei dati autodichiarati
I dati relativi ai requisiti e alle incompatibilità autodichiarati in domanda saranno oggetto di controlli, effettuati anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del Dpr. n. 445/2000.
La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni:
- se verificata in sede di istruttoria, comporta la reiezione della domanda;
- se emersa successivamente, determina la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Si rammenta che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti relativi al patrimonio mobiliare, la legge prevede tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate lo scambio di dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare, così come comunicate ai sensi della normativa vigente.
Si precisa, infine, che laddove la DSU valida al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità, l’Istituto si riserva di verificarle prima della valutazione del requisito della soglia ISEE.
Reddito di emergenza 2020: requisiti
AI fini della presentazione della domanda, i nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del REM stesso;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
- un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
- l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito la nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.
Reddito di emergenza 2020: concessione del beneficio
L’esito dell’istanza di REM è comunicato dall’INPS mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda.
In caso di mancato accoglimento, l’Istituto rende tempestivamente disponibili all’interessato le motivazioni che non hanno reso possibile il riconoscimento del beneficio. Gli esiti sono consultabili online da parte del cittadino o dell’intermediario che ha trasmesso la domanda.
Il beneficio è erogato mediante:
- bonifico bancario/postale;
- accredito su libretto postale;
- accredito su bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.
Laddove il codice IBAN indicato in domanda non sia corretto perché il codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponde a quello del titolare del conto corrente, oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato, il REM verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, una volta disposto il pagamento, il lavoratore riceverà un SMS di notifica del pagamento.
Successivamente, verrà inviata da POSTEL la comunicazione di liquidazione all’indirizzo di residenza o di domicilio. Il beneficiario potrà recarsi a riscuotere il REM presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale, munito della suddetta comunicazione, di un proprio valido documento di identità e di un documento attestante il codice fiscale.
Reddito di emergenza 2020: gli esclusi
Illustrato il meccanismo di richiesta e liquidazione del REM, esistono anche dei casi in cui non è possibile avere diritto REM nonostante l’ISEE non superi le menzionate soglie di reddito.
In particolare, non ha diritto al Reddito di emergenza:
- chi supera le soglie Isee e non gode dei requisiti richiesti (vedi sopra)
- chi percepisce o ha percepito il bonus 600 euro, di cui gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione degli artt. 44, 84 e 85 del medesimo decreto legge;
- chi si trova in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
- chi è in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale;
- i beneficiari del Reddito di cittadinanza.
Reddito di emergenza 2020: revoca del beneficio
Dopo i primi pagamenti del REM sono partiti anche i primi controlli a campione da parte dell’INPS. In caso di irregolarità scatterà, da parte del percettore, la revoca del beneficio.
Al riguardo bisogna fare attenzione in quanto sono tante le cause di incompatibilità del REM con altri sussidi a partire dalla percezione del Reddito di Cittadinanza oppure del bonus 600 euro
Si ricorda, al riguardo, che sono tagliati fuori dal REM pure i titolari di pensione diretta e indiretta con la sola eccezione che è rappresentata dall’assegno ordinario di invalidità.
Infine, si rammenta che il REM è riconosciuto solo se la famiglia ha l’ISEE 2020 aggiornato, ossia abbia presentato nel corso del corrente anno una Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) valida.
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