La proroga non vale però per tutti: nel Sostegni bis non viene confermata l’estensione del sussidio ai disoccupati che hanno terminato la Naspi, come previsto nel primo Decreto Sostegni. Per quei lavoratori si è provveduto invece a eliminare la progressiva riduzione dell’Indennità di disoccupazione nei mesi successivi al quarto fino alla fine del 2021.
A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, fornendo le indicazioni relative alla presentazione della domanda di cui all’art. 36 del D.L. n. 73/2021.
Calendario pagamenti Inps Luglio 2021: bonus, Rem, Rdc, Naspi
Reddito di emergenza: la proroga
Il REM è stato prorogato dall’art. 36 del D.L. n. 73/2021, che ha esteso l’agevolazione per ulteriori quattro quote, ossia per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. I nuclei familiari potranno, pertanto, accedere al REM solo se in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti previsti dalla legge, fatta eccezione per il valore del reddito familiare, che deve essere riferito al mese di aprile 2021.
Reddito di emergenza: termini e modalità d’invio dell’istanza
Il REM può essere richiesto all’INPS, esclusivamente online, entro il termine del 31 luglio 2021, previa presentazione di apposita domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021.
L’istanza può essere trasmessa attraverso i seguenti canali:
- il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, ove in possesso, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli Istituti di patronato.
A tal fine, il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Reddito di emergenza: i requisiti
Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:
- la residenza in Italia del richiedente;
- un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
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Reddito di emergenza: incompatibilità
Le ulteriori quote di REM non sono compatibili:
- con le indennità COVID-19, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca;
- con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del REM.
Reddito di emergenza: esclusi i disoccupati
Come anticipato in premessa, la proroga non vale per tutti: infatti, restano fuori dall’estensione del sussidio i disoccupati che hanno terminato la Naspi. Di contro, per tali lavoratori si è provveduto invece a eliminare la progressiva riduzione dell’Indennità di disoccupazione nei mesi successivi al quarto fino alla fine del 2021.
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