La Manovra 2023 ha, come noto, disposto l’abrogazione di Pensione e Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024, nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva.
Ancora la norma in parola ha limitato a sette mensilità, per l’anno corrente, il ricorso a RdC/PdC introducendo tuttavia una serie di deroghe per talune categorie di beneficiari.
Con il Messaggio del 6 ottobre 2023 numero 3510 l’Inps è intervenuta per chiarire la gestione del Reddito di Cittadinanza nei confronti tanto dei nuclei interessati dal tetto delle sette mensilità quanto dei soggetti che, al contrario, potranno beneficiare del sussidio fino al prossimo 31 dicembre.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- La norma sulla sospensione del Reddito di cittadinanza
- Inps: gestione delle prestazioni di Reddito di cittadinanza sospese
- Per chi non vale la sospensione del Reddito di cittadinanza
- Prosecuzione Reddito di cittadinanza per requisito età
- Prosecuzione Reddito di cittadinanza per nascita del figlio o disabilità
- Quando è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza
- Disabilità non indicate in DSU
- Prosecuzione Reddito di cittadinanza oltre 7 mesi e perdita requisiti
- Presa in carico da parte dei servizi sociali
La norma sulla sospensione del Reddito di cittadinanza
La Manovra 2023 prevede all’articolo 1, comma 313 (come modificato dal Decreto Lavoro) che, nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell’anno 2023 il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto per un massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il prossimo 31 dicembre.
Ai fini del prosieguo della percezione del RdC fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all’Inps tramite la piattaforma GePI l’avvenuta presa in carico.
Decorso il termine citato, in assenza della comunicazione richiesta, l’erogazione del sussidio è “sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023”.
Prosecuzione RdC oltre le sette mensilità
Il successivo comma 314 della Manovra 2023 prevede la disapplicazione del limite di sette mensilità per i nuclei familiari al cui interno vi siano:
- persone con disabilità (come definite ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 numero 159);
- minorenni;
- persone con almeno sessant’anni di età.
Resta comunque ferma l’interruzione del beneficio il 31 dicembre 2023.
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Inps: gestione delle prestazioni di Reddito di cittadinanza sospese
Come reso noto nel Messaggio del 6 ottobre 2023 numero 3510 l’Inps, già dallo scorso mese di luglio, sta procedendo “a sospendere l’erogazione della misura del Reddito di cittadinanza per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura nell’anno 2023 oltre le sette mensilità”.
I soggetti interessati dalla sospensione vedranno indicata nella procedura la seguente motivazione: “Domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.
Per chi non vale la sospensione del Reddito di cittadinanza
Per proseguire la fruizione del Reddito di Cittadinanza senza incorrere nella sospensione decisa dalla Manovra 2023 i nuclei familiari, come sopra anticipato, devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti:
- persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013 numero 159;
- minorenni;
- persone con almeno sessant’anni di età;
- percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’Inps tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.
Prosecuzione Reddito di cittadinanza per requisito età
Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura (si pensi al compimento dei sessant’anni di età) maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo, lo stesso è “rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità” (Messaggio Inps).
Prosecuzione Reddito di cittadinanza per nascita del figlio o disabilità
Nelle ipotesi di prosecuzione del RdC per:
- nascita del figlio;
- nuova disabilità accertata.
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se la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del RdC o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in tal caso, l’erogazione del sussidio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.
Quando è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza
Il soggetto interessato è tenuto a presentare una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza nei casi in cui:
- il requisito per la prosecuzione oltre i sette mesi maturi successivamente al primo mese di sospensione;
- in alternativa, la DSU con la nuova situazione familiare venga presentata dopo la sospensione del sussidio.
A fronte dell’invio di un’ulteriore domanda RdC, precisa l’Inps, la stessa “non verrà bloccata dalla domanda sospesa” per la causale sopra citata (ricordiamolo “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”). In questi casi, quindi, la liquidazione del Reddito di Cittadinanza decorrerà dal mese successivo quello di trasmissione della domanda.
Disabilità non indicate in DSU
Nelle ipotesi di segnalazione, da parte degli utenti, riguardanti disabilità erroneamente non indicate in DSU, le Strutture Inps territorialmente competenti effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto.
I controlli in questione sono diretti ad accertare l’effettiva presenza del verbale di invalidità, secondo i requisiti previsti dal citato DPCM numero 159/2013. In caso di esito positivo, può essere fornita al soggetto interessato “l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità” (Messaggio Inps).
Prosecuzione Reddito di cittadinanza oltre 7 mesi e perdita requisiti
In concreto può verificarsi l’ipotesi che, in costanza di erogazione del Reddito di Cittadinanza oltre le sette mensilità, vengano meno i requisiti di spettanza del sussidio, ad esempio a seguito di variazione della composizione del nucleo familiare, decesso o compimento della maggiore età di un componente.
In situazioni simili il nucleo cesserà di percepire la prestazione, in alternativa:
- entro la settima mensilità;
- se superata la settima mensilità, dal mese in cui si è verificato l’evento che ha determinato la perdita dei requisiti.
Presa in carico da parte dei servizi sociali
Fino alla mensilità di novembre 2023, ricorda l’Inps, rimane confermata l’ipotesi di ripresa dell’erogazione del RdC nel caso in cui venga comunicato all’Inps, tramite la piattaforma GePI, entro il 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali.
Per il ripristino della misura, nelle situazioni descritte, non è necessario presentare una nuova domanda, eccezion fatta per il caso di conclusione dei diciotto mesi di durata dell’erogazione del beneficio.
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