Il documento dell’Istituto indica i criteri da seguire per sbloccare l’erogazione del sussidio e recuperare le mensilità arretrate, distinguendo tra coloro che hanno presentato richiesta di Reddito prima o dopo la conversione in legge del decreto istitutivo (il n. 4 del 2019).
Vediamo la questione nel dettaglio.
Reddito cittadinanza: istruzioni pratiche per l’obbligo lavorativo
Reddito di cittadinanza: certificazione
I cittadini extracomunitari sono tenuti a produrre una certificazione dell’autorità estera, tradotta in italiano e legalizzata dal consolato tricolore in loco, la quale attesti i requisiti reddituali e patrimoniali e la composizione del nucleo familiare.
Sono esonerati dall’obbligo della certificazione i cittadini extracomunitari:
- in possesso dello status di rifugiato politico;
- impossibilitati ad ottenere la certificazione in questione;
- interessati da convenzioni internazionali che non prevedano l’obbligo di certificazione.
L’elenco dei paesi per i quali è richiesta la certificazione sono stati definiti con apposito decreto interministeriale del 21 ottobre scorso, a firma dei Ministri del lavoro e degli esteri.
Per esclusione, tutti coloro che sono cittadini di Paesi non inclusi nella lista non dovranno produrre, ai fini della richiesta del Reddito o della Pensione di cittadinanza alcuna certificazione:
- Regno del Bhutan;
- Repubblica di Corea;
- Repubblica di Figi;
- Giappone;
- Hong Kong;
- Islanda;
- Repubblica del Kosovo;
- Repubblica del Kirghizistan;
- Stato del Kuwait;
- Malesia;
- Nuova Zelanda;
- Qatar;
- Repubblica del Ruanda;
- Repubblica di San Marino;
- Svizzera;
- Taiwan.
Tuttavia nei mesi scorsi, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, l’Inps aveva sospeso tutte le domande presentate da aprile 2019 da parte dei cittadini extracomunitari. A tal proposito, l’Istituto ha diffuso il messaggio n. 4516 del 3 dicembre 2019 con lo scopo di definire le richieste pendenti.
Reddito di cittadinanza: domande presentate dal 1° aprile 2019
Coloro che hanno presentato le domande dal 1° aprile 2019 e sono cittadini di Stati non inclusi nell’elenco di cui al decreto interministeriale, per i quali risultino accertati i requisiti economici e patrimoniali, hanno diritto al rilascio della carta Rdc e all’erogazione del sussidio (comprese le mensilità arretrate).
Al contrario, i cittadini extracomunitari di Paesi inclusi nell’elenco sopracitato, sono obbligati a presentare la certificazione attestante il valore degli immobili posseduti all’estero, con esclusione dei requisiti reddituali e patrimoniali.
Reddito di cittadinanza: domande presentate prima del 1° aprile 2019
I cittadini extracomunitari di Paesi inclusi nell’elenco non potranno ricevere il sussidio finché non avranno presentato la certificazione dei redditi e del nucleo familiare, a nulla rilevando che l’interessato abbia già reso la dichiarazione integrativa di responsabilità, obbligatoria per coloro che hanno presentato richiesta del Reddito a marzo, prima della conversione in legge del decreto istitutivo.
Non è richiesto invece alcun adempimento ulteriore e potranno continuare a percepire il Reddito, i cittadini extracomunitari di Paesi per i quali non è obbligatoria la certificazione.
Reddito di cittadinanza: invio della certificazione
I cittadini dei Paesi compresi nella lista di cui al decreto interministeriale, in assenza della certificazione, vedranno la propria domanda di Reddito riportare lo status “in evidenza alla sede”.
I soggetti in questione riceveranno comunque un promemoria via sms / posta elettronica, con l’invito a rendere la certificazione via Pec o recandosi personalmente alla sede Inps territorialmente competente.
Le verifiche da parte dei funzionari si limiteranno al valore degli immobili posseduti all’estero dichiarato ai fini Isee. In caso di esito positivo, il Reddito / Pensione di cittadinanza sarà erogata insieme alle mensilità arretrate.
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