In particolare, la deroga sui rapporti lavorativi prevede la sospensione del Reddito (e non il ricalcolo o la decadenza) a fronte della stipula di uno o più contratti a tempo determinato, da cui derivi un aumento del reddito familiare in misura non superiore a 10 mila euro annui.
L’effetto sospensivo è garantito per l’intera durata dell’attività lavorativa, comunque fino ad un massimo di sei mesi.
Analizziamo la novità nel dettaglio.
Reddito di cittadinanza 2021: rifinanziato nel Decreto Sostegni. Come cambia e novità
Reddito di cittadinanza: deroga per i contratti a termine
L’articolo 11 del Decreto “Sostegni” prevede, per il solo anno 2021, una deroga ai requisiti di accesso e mantenimento del RdC. E’ riconosciuta infatti la sospensione del sussidio in caso di aumento del valore del reddito familiare, a seguito di stipula di uno o più contratti a termine, sino al limite massimo di 10 mila euro.
Il Reddito è sospeso per tutta la durata dell’attività lavorativa, comunque non eccedente i sei mesi.
Senza la deroga in parola, come disposto dalla normativa (D.l. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019) in caso di avvio di attività di lavoro dipendente che comporti la perdita del Reddito, per superamento dei requisiti patrimoniali, non è prevista la sospensione ma dev’essere inoltrata una nuova domanda, per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.
Peraltro, qualora lo stop sia stato determinato dal maggior reddito derivante da una nuova condizione occupazionale, decorso almeno un anno, l’eventuale domanda di Reddito equivale, ai fini della durata del sussidio, ad una prima richiesta.
Sulle modalità di esercizio della sospensione si auspicano chiarimenti, in particolare se la stessa opera in automatico o previa segnalazione dell’interessato.
Reddito di cittadinanza: lavoro dipendente a tempo determinato
Stando all’articolo 11 comma 2 del D.l. “Sostegni” la sospensione del Reddito opera esclusivamente in caso di stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine.
In attesa di ulteriori approfondimenti, da parte di circolari o messaggi, dal tenore della norma si comprende che la deroga interessa i soli rapporti di lavoro dipendente, con esclusione pertanto del lavoro intermittente a tempo determinato.
Sono previsti altri due paletti per l’operatività della norma:
- Un limite di reddito, in quanto la sospensione è riconosciuta nel solo caso in cui i contratti a termine comportino un aumento del reddito familiare non superiore ai 10 mila euro annui;
- Limite temporale, dal momento che la sospensione opera per l’intera durata dei contratti a termine, comunque fino ad un massimo di sei mesi.
Reddito di cittadinanza 2021: scarica e compila il modulo di domanda
Reddito di cittadinanza: requisiti reddituali e patrimoniali
Il Reddito di cittadinanza, ricordiamolo, spetta in presenza dei seguenti requisiti patrimoniali e di reddito, con riferimento all’intero nucleo familiare:
- ISEE non inferiore a 9.360,00 euro;
- Valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a 30 mila euro;
- Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro, incrementato in base al numero dei componenti il nucleo familiare;
- Reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui, da moltiplicare per un’apposita scala di equivalenza.
In particolare, il tetto del reddito familiare è aumentato a 7.560,00 euro per l’accesso alla Pensione di cittadinanza. Inoltre, se il nucleo risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360,00 euro.
Reddito di cittadinanza: altri requisiti
Il Reddito spetta a patto che nessun componente il nucleo familiare possieda:
- Veicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta ovvero di cilindrata superiore a 1.600 cc, ivi compresi motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti (fanno eccezione i veicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- Navi e imbarcazioni da diporto.
Carta Reddito di cittadinanza: spese ammesse ed escluse nel 2021
Reddito di cittadinanza: avvio attività di lavoro dipendente
Nei casi di assunzione come lavoratore dipendente di uno o più dei componenti il nucleo familiare, il maggior reddito concorre alla definizione del sussidio in misura pari all’80%, a partire dal mese successivo quello della variazione. Il compenso derivante dall’attività lavorativa è ricavato grazie alle comunicazioni obbligatorie di assunzione, attraverso il modello UNILAV.
In ogni caso, l’assunzione e il compenso presunto devono essere segnalati con il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso” trasmesso all’INPS (tramite i CAF) entro trenta giorni dall’avvio dell’attività, a pena di decadenza. All’interno del modello, il reddito da comunicare è quello lordo previsto nell’anno solare di svolgimento della prestazione.
Una volta ricevuto il modello esteso, l’INPS provvede a ricalcolare il Reddito ovvero, in caso di superamento della soglia di reddito familiare, a decretarne la decadenza. In questa seconda ipotesi, potrà essere inoltrata una nuova richiesta di Reddito soltanto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza degli altri requisiti.
Da ultimo, per le attività di lavoro dipendente, comunicate in sede di presentazione della domanda RdC o in corso di erogazione, che si protraggono nell’anno solare successivo, dovrà essere compilato un nuovo modello “Rdc/Pdc – Com Esteso” entro il mese di gennaio dell’anno successivo, sino a quando i redditi della citata attività non siano correttamente valorizzati nella dichiarazione ISEE.
Reddito di cittadinanza: requisiti anagrafici e di residenza
Il richiedente il Reddito dev’essere cittadino maggiorenne:
- Italiano o comunitario;
- In alternativa, extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
- Cittadino di paesi extracomunitari, familiare di cittadino italiano, comunitario o titolare di diritto di soggiorno ovvero del diritto di soggiorno permanente;
- Titolare di protezione internazionale.
In aggiunta, è richiesta la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Reddito di cittadinanza: importo
Il Reddito di cittadinanza spetta per un periodo di diciotto mesi, rinnovabili, in misura pari alla somma di due quote:
- Quota A, il cui importo annuo è ottenuto moltiplicando il valore di 6 mila euro (7.560,00 in caso di Pensione di cittadinanza) per un’apposita scala di equivalenza;
- Quota B pari al canone annuo di locazione sino ad un massimo di 3.360,00 euro annui (280 euro mensili), ridotti a 1.800 euro annui (150 euro mensili) per la Pensione di cittadinanza.
L’ammontare complessivo delle due quote non può comunque superare i 9.360,00 euro annui (780 euro mensili), da moltiplicare per l’apposita scala di equivalenza e ridotti del valore del reddito familiare.
Con riferimento alla quota B, è prevista un’integrazione per le famiglie proprietarie di una casa di abitazione con accensione del mutuo. In queste ipotesi la quota è pari alla rata del mutuo, sino ad un massimo di 1.800,00 euro.
Reddito di cittadinanza: rifinanziamento
Un’ulteriore novità arrivata con il Decreto “Sostegni” (articolo 11 comma 1) è l’aumento della capacità di spesa dello Stato con l’aggiunta di 1 miliardo di euro per l’anno 2021, a copertura degli oneri derivanti dal Reddito di cittadinanza.
Reddito di cittadinanza aprile 2021: calendario dei pagamenti e rinnovo domanda
Libri utili:
Decreto Sostegni (eBook 2021)
Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.
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