Reddito di Cittadinanza: chi lo riceverà fino al 31 dicembre 2023 e chi no

Paolo Ballanti 03/05/23

Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza cesserà di esistere e arriverà il nuovo Assegno di Inclusione. In attesa della riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, la Manovra ha ridotto per l’anno corrente il periodo di erogazione del Reddito di Cittadinanza 2023, con riferimento ai soli soggetti considerati occupabili.

I beneficiari non interessati, al contrario, potranno continuare a percepire il sussidio secondo le regole ordinarie, definite dal Decreto – legge 28 gennaio 2019 numero 4, norma con cui sono stati introdotti il Reddito e la Pensione di cittadinanza, quali misure fondamentali di politica attiva del lavoro, nonché di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, fino al 31 dicembre 2023.

Il Decreto Lavoro 2023, approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 1° maggio, oltre a definire la struttura della nuova misura che sostituirà il Reddito nel 2024, modifica le condizioni previste dalla Manovra per poter ricevere più di 7 mensilità fino alla fine dell’anno.

In sostanza, prima dell’entrata in vigore dell’assegno di inclusione il primo gennaio 2024, per i beneficiari non occupabili il reddito di cittadinanza continuerà ad esistere fino alla fine del 2023, senza il limite delle sette mensilità introdotto della legge di bilancio.

Analizziamo ora in dettaglio chi potrà ancora beneficiare del Reddito di cittadinanza 2023 oltre i sette mesi anche alla luce delle ultime novità.

Indice

Reddito di Cittadinanza 2023: durata ridotta a 7 mesi

L’articolo 1, comma 313 dell’ultima Legge di bilancio dispone che, nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio al 31 dicembre il Reddito di cittadinanza 2023 è riconosciuto nel limite massimo di sette mensilità.

Sette mesi per i soli occupabili
Come indicato nella relazione illustrativa al Disegno di legge di bilancio la disposizione normativa in esame introduce una “disciplina temporanea, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, volta a revisionare l’attuale impianto della misura Reddito di cittadinanza nei confronti dei beneficiari in età lavorativa (cd. occupabili) in modo da evitare un effetto disincentivante al lavoro”.

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Reddito di Cittadinanza 2023: chi riceverà più di 7 mesi

Le disposizioni in tema di riduzione della durata del Reddito di cittadinanza 2023 (a norma del successivo comma 314) non si applicano per i nuclei familiari al cui interno vi siano:

  • Persone con disabilità ai fini Isee;
  • Minorenni;
  • Persone con almeno sessant’anni di età.

In tutte queste ipotesi continuerà ad applicarsi la durata ordinaria, fissata dall’articolo 3, comma 6 del D.L. numero 4/2019, non superiore a diciotto mesi continuativi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Prevista anche la possibilità di rinnovare la fruizione del Reddito di cittadinanza 2023, previa sospensione di un mese, prima di ciascun rinnovo. Sospensione che non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.


Il Decreto Lavoro 2023 interviene sulla norma modificando in parte il comma 313, e aggiungendo che il limite dei 7 mesi non si applica per i percettori del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro.

In questo caso i servizi sociali dovranno comunicare all’INPS, entro il 30 giugno 2023, “l’avvenuta presa in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023“.

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Reddito di Cittadinanza: abolizione nel 2024

Le considerazioni in termini di durata ordinaria del Reddito di cittadinanza devono in ogni caso essere interpretate alla luce di quanto dispone sempre la Manovra 2023. La norma, in particolare, abroga (articolo 1, comma 318) l’intero impianto del Reddito di cittadinanza (articoli da 1 a 13 del Decreto – legge numero 4/2019) dal 1° gennaio 2024, quando sarà “compiuta la organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva che andranno a sostituire l’attuale Rdc” (Relazione illustrativa al D.d.l. Bilancio 2023).


Con il Decreto Lavoro ha visto la luce la struttura della nuova misura prevista dal governo, ovvero l’Assegno di Inclusione.

Reddito di Cittadinanza 2023: le altre novità

I corsi di formazione
Fermo restando quanto disposto rispetto alla durata del Reddito di cittadinanza 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi in materia di Patto per il lavoro e per l’inclusione sociale devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale.
In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare decade dal diritto al RdC.
A tal proposito, le Regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.


Giovani tra diciotto e ventinove anni
Sempre a decorrere dal 1° gennaio scorso, per i beneficiari RdC appartenenti alla fascia di età compresa tra diciotto e ventinove anni, che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione del Reddito è subordinata “anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263” o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione (articolo 1, comma 316).


Con apposito protocollo, stipulato dal Ministero dell’istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono “individuate azioni volte a facilitare le iscrizioni ai percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti” e, comunque, per l’efficace attuazione delle disposizioni riguardanti i corsi di formazione (citati nel paragrafo precedente) e i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.  

Contratto di locazione
Il sussidio economico garantito dal Reddito di cittadinanza si caratterizza per essere composto da due elementi:

  • Una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6 mila euro annui (valore moltiplicato in base al corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. numero 4/2019);
  • Una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari, residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini Isee, sino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Con riferimento a quest’ultima componente la Manovra 2023 ne dispone l’erogazione direttamente al locatore dell’immobile, risultante dal contratto di locazione. A tal proposito il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Quest’ultimo, in particolare, imputa la somma liquidata “al pagamento parziale o totale del canone” (articolo 1, comma 317, lettera a).

Progetti utili della collettività
Nell’ambito del Patto per il lavoro e l’inclusione sociale, il beneficiario il Reddito di cittadinanza 2023 è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza.

Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti. La Manovra 2023 interviene su quest’ultimo aspetto, impegnando i comuni a coinvolgere “tutti i percettori di Rdc residenti”, in luogo del precedente limite di un terzo (articolo 4, comma 15, Decreto – legge numero 4/2019).


Variazione della condizione occupazionale
La normativa dispone che in caso di variazione della condizione occupazione nelle forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel corso dell’erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80%.

La modifica decorre dal mese successivo quello della variazione, sino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’Isee per l’intera annualità.

A tal proposito, la Manovra 2023 aggiunge che, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro intermittente o stagionale, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3 mila euro lordi. Devono pertanto essere comunicati all’Inps esclusivamente i redditi superiori al limite massimo appena citato, con riferimento alla sola parte eccedente.


Decadenza
Tra le ipotesi di decadenza dal Reddito di cittadinanza la normativa include quella del componente il nucleo familiare che non accetti “almeno una di due offerte congrue ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)”.
Sul punto la Legge di bilancio 2023 interviene precisando che la decadenza dal sussidio si verifica se il beneficiario non accetta “la prima offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5)”.

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