Anche se, a dire il vero, ben poco si può fare finché l’atteso Decretone Pensioni e Reddito di cittadinanza non verrà convertito in Legge. La circolare Inps numero 43 del 20 marzo non può infatti ancora recepire del tutto le novità che il Decreto – in dirittura di arrivo al Senato dopo il via libera della Camera – inserirà nel nostro ordinamento sul Rdc e Pdc.
La domanda per richiedere il Reddito tuttavia è già partita. Dal 6 marzo lo si può richiedere, in attesa di conoscere gli sviluppi futuri.
Vediamo allora il contenuto della circolare Inps, che spiega in dettaglio: come accedere al beneficio, i requisiti, la composizione del nucleo familiare, soggiorno e residenza, i casi di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative, il calcolo del beneficio, le variazioni da comunicare, il regime fiscale e il periodo transitorio che permette il passaggio dal Rei al Rdc.
La Guida completa al Reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza: nucleo familiare, novità
Prima novità importante va di pari passo con il recepimento delle novità introdotte nel decreto n.4 del 2019, sulla composizione e definizione del nucleo familiare. Parola d’ordine è la lotta ai furbetti del reddito, che fingono separazioni per vedersi riconosciuto il beneficio. In particolare, l’articolo 2 comma 5, del decreto-legge n. 4/2019 integra la disciplina normativa sulla composizione del nucleo in materia di coniugi separati o divorziati e di figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori.
In particolare l’Inps, seguendo il decreto, precisa che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti.
Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.
Inoltre viene introdotto il nuovo requisito dell’età, che deve essere inferiore a 26 anni, affinché il figlio maggiorenne non convivente con i genitori faccia parte del nucleo di questi ultimi, purché a loro carico IRPEF, non coniugato e/o senza figli.
Reddito di cittadinanza: requisiti di residenza e soggiorno
il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Reddito di cittadinanza: requisiti Isee
il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:
- un valore dell’ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità (media, grave e non autosufficiente, cosi come definita ai fini ISEE), presente nel nucleo.
Esempio 1: nucleo familiare composto da 4 soggetti senza figli, il valore massimo del patrimonio mobiliare per accedere al beneficio Rdc/Pdc è pari a 10.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*3)] = 12.000, ridotto a 10.000 euro in applicazione del massimale previsto dalla norma
Esempio 2: nucleo familiare di 5 soggetti di cui 3 figli, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 11.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*4)] = 14.000 euro, ridotto a 10.000 euro, incrementato di 1.000 euro per il terzo figlio
Esempio 3: nucleo familiare di 5 soggetti di cui 3 figli e 2 disabili, il valore massimo del patrimonio mobiliare è pari a 21.000 euro, così calcolato: [6.000+(2.000*4)] = 14.000 euro, ridotto a 10.000 euro, incrementato di 1.00
- un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui
Esempio: nucleo familiare di 4 maggiorenni, il parametro della s.e. è pari a 2,1 ed è così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + (0,4*3) per gli altri tre = 2,2, ridotto a 2,1 quale limite massimo previsto dalla norma. Si formulano, di seguito, alcuni esempi sulla soglia massima di reddito familiare.
Esempio 1: nucleo familiare di 3 componenti (2 maggiorenni e 1 minorenne) in abitazione non in locazione, la s.e. è pari a 1,6. Conseguentemente, il valore massimo di reddito familiare per poter accedere al Rdc è pari a 9.600 euro ed è ottenuto moltiplicando la soglia pari a 6.000 euro per il predetto parametro della s.e.: 6.000*1,6=9.600 euro
Esempio 2: nucleo familiare di 2 soggetti di età pari o superiore a 67 anni, in abitazione non in locazione, il paramento della s.e. è pari a 1,4. Il valore massimo di reddito familiare per poter accedere alla Pdc è pari a 10.584 euro ed è ottenuto moltiplicando la soglia pari a 7.560 euro per il predetto parametro della s.e.: 7.560*1,4=10.584 euro
Esempio 3: In caso di residenza in abitazioni in locazione, per un nucleo familiare di 2 soggetti maggiorenni, s.e. 1,4, il valore massimo di reddito familiare per accedere al Rdc/Pdc è pari a 13.104 euro, ottenuto moltiplicando la soglia pari a 9.360 euro per la predetta s.e. 9.360*1,4=13.104 euro.
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti. Sono fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
Reddito di cittadinanza: compatibilità con altra attività lavorativa
Il reddito di cittadinanza non stride con altri lavori. In particolare reddito e pensione di cittadinanza sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti.
All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E della stessa, se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in tal caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.
La mancata compilazione di tale modello, nei casi previsti, comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla definizione della domanda.
Nell’ipotesi di svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro, nella misura dell’80%, rileva al fine della determinazione del beneficio.
Reddito di cittadinanza: importo del beneficio
beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
- Quota A, una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc; per la Pdc, la predetta soglia è incrementata a 7.560 euro,
- Quota B, una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di Pdc, il predetto limite massimo è pari a 1.800 euro annui.
Il beneficio economico, in ogni caso, non può essere superiore a una soglia pari a 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore a 480 euro annui, cifra che costituisce, pertanto, il valore minimo del beneficio sotto il quale non è possibile scendere
Come viene erogato il Reddito di cittadinanza
Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. La consegna della Carta Rdc, presso gli uffici del gestore del servizio integrato (Poste Italiane), avverrà esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per tutto il periodo nel quale il nucleo beneficiario si trova nelle condizioni previste
Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare.
Con la Carta Rdc è possibile effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto, nell’ipotesi in cui l’importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione. Parimenti, è possibile effettuare il bonifico per il pagamento della rata del mutuo, nel caso in cui la predetta integrazione sia concessa ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di uno dei componenti il medesimo nucleo familiare. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme informatiche “SIUSS” e “SIUPL” per il tramite del Ministero dell’Economia e delle finanze in quanto soggetto emittente.
Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Reddito di cittadinanza: quante volte può essere rinnovato?
La prestazione chiamata Reddito di cittadinanza può essere rinnovata, per la medesima durata di 18 mesi, previa sospensione dell’erogazione del medesimo, per un periodo di un mese, prima di ciascun rinnovo. Tale sospensione non opera nel caso della Pdc.
In pratica il Reddito viene concesso per 18 mesi. per il rinnovo di altri 18 mesi si deve sospendere per 1 mese. Dopodiché si può rinnovare.
Fonte: circolare n. 43 del 20 marzo 2019
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