Redditest e Redditometro: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Redazione 18/01/13
L’Agenzia delle Entrate sul tema del nuovo accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche ha fornito alcune risposte per chiarire la situazione; le dichiarazioni principali sono che non ci sarà l’utilizzo retroattivo del redditometro in chiave difensiva e nemmeno una linea dura sui beni ad uso promiscuo di imprenditori e professionisti, quindi, in sostanza sono arrivate delle rassicurazioni vista la preoccupazione crescente e sempre più comune fra i contribuenti.

Dunque per tutti gli accertamenti precedenti al 2009 non si potrà utilizzare il nuovo redditometro, la stessa sorte tocca ai risultati del redditest che l’Agenzia ha definito come un puro strumento autodiagnostico, finalizzato all’uso privato del contribuente, senza nessuna implicazione pubblica. Per quanto riguarda, invece, i beni e i servizi che vengono utilizzati in modo non esclusivo nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo incideranno nel redditometro per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa, dunque per la parte non fiscalmente deducibile.

I risultati del nuovo redditometro, quindi, secondo l’Agenzia, nel caso in cui siano più vantaggiosi per il contribuente, non sono fruibili retroattivamente per la difesa da accertamenti secondo il vecchio metodo. E’ innegabile che il redditometro 2.0 rappresenti una evoluzione del precedente, del resto questa è la strada tracciata dalla tecnologia crescente, però è altrettanto evidente che prima o poi l’amministrazione finanziaria, spinta magari da pronunce della giurisprudenza tributaria, dovrà cedere all’uso di questo sistema in chiave difensiva sugli esercizi pregressi.

Lo stesso discorso vale per il redditest, al quale non è possibile assegnare nessuna valenza difensiva attribuibile ai suoi risultati, è opinione delle Entrate infatti che “il Redditest è esclusivamente uno strumento di autodiagnosi e orientamento per il contribuente nel quale lo stesso inserisce tutti i dati relativi alle spese sostenute dalla sua famiglia al fine di orientarsi circa la coerenza del proprio reddito familiare rispetto alle spese sostenute”.

Dunque, alla luce di questa dichiarazione è difficile capire la reale utilità dei risultati che il software di autodiagnosi, realizzato dall’amministrazione finanziaria e presentato lo scorso 20 novembre, fornisce.  Altra questione delicata per i contribuenti è rappresentata dalle spese riguardanti i beni e i servizi usati promiscuamente per l’attività di impresa o di lavoro autonomo, invece i beni ed i servizi impiegati esclusivamente nell’attività di imprenditoria o di una professione autonoma, in base al decreto del 24 dicembre scorso non si considerano ai fini del redditometro, purché tale circostanza risulti da “idonea documentazione”, quelli ad uso promiscuo nell’accertamento sintetico riguardano “la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile”.

Nel caso dell’auto, ad esempio, considerati i nuovi limiti di deducibilità posti in essere dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n.228 del 2012) i costi di acquisto e mantenimento contribuiranno a determinare il reddito di imprenditori e professionisti in misura pari al 80% degli stessi. Questo accade a meno che il contribuente non dimostri che questi beni contribuiscono in maniera diversa da quella fiscalmente deducibile alla determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Quest’ultimo caso risulta difficilmente dimostrabile dal contribuente.

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