Recupero crediti dei professionisti, c’è una nuova possibilità

Il cliente non paga? I lavoratori autonomi e quindi anche i professionisti (purché non debbano attenersi a tariffe obbligatorie) possono ottenere un decreto ingiuntivo allegando al ricorso la fattura e l’estratto autentico del registro Iva, così come si è sempre fatto per il recupero crediti delle imprese commerciali. Tale possibilità è a disposizione di chi si affermi creditore da poco ed ho potuto personalmente constatarne il vaglio giudiziario in occasione di un ricorso monitorio per il recupero di un credito di un dottore commercialista.

La Legge 22.05.2017 n.81 (c.d. Jobs act dei lavoratori autonomi), infatti, ha modificato l’art. 634 comma secondo c.p.c. estendendo anche ai lavoratori autonomi la possibilità di considerare prova scritta – ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo – gli estratti autentici delle scritture contabili, prima prerogativa delle sole imprese commerciali. Con tale intervento normativo è stato rimosso quell’ostacolo a cui ha fatto cenno anche la Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 22655/2011) in un obiter dicta, dove si afferma: “in base al combinato disposto degli artt. 633 e 636 c.p.c., la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, mentre non può ritenersi idonea prove scritta, in relazione a tali crediti, la fattura e la copia autentica del registro IVA, ai sensi dell’art. 634 c.p.c., riferendosi tale ultima norma alle diverse ipotesi dei crediti per somministrazione di merci e di denaro ovvero per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale.

Ostacolo rimosso! Ma vale per tutti i lavoratori autonomi? No. Vale solo per quelli che non debbano attenersi a tariffe obbligatorie, perché in presenza di compensi legalmente approvati il combinato disposto tra gli artt. 633 e 636 c.p.c. impone specificamente l’allegazione degli avvisi di parcella unitamente al parere di congruità del’Ordine di appartenenza (ndr: il recupero crediti degli avvocati, già recentemente coinvolto dalla nota sentenza della Corte di Cassazione S.U. n. 4485/2018,  rimane escluso)

Per intraprendere questa nuova strada, quindi, il professionista dovrà emettere la fattura e registrarla nel registro Iva; il solo avviso di parcella, infatti, rimane pur sempre è un documento senza alcuna valenza fiscale che non comporta obblighi di registrazione.

Nulla osta al professionista l’emissione anticipata della fattura e la conseguente registrazione nel registro Iva (se in contabilità ordinaria o semplificata). Benché infatti la regola generale imponga al professionista l’emissione della fattura all’atto del pagamento, l’art.6 comma 4 del DPR n.633 del 26.10.1972, in deroga a detto principio, prevede che se anteriormente al pagamento del corrispettivo venga emessa fattura, l’operazione si considera effettuata (ai soli fini fiscali) alla data della fattura. Emissione della fattura che comporterà ovviamente l’obbligo di versamento dell’iva; ma se l’intento del legislatore era quello di porre imprenditore commerciale e lavoratore autonomo sullo stesso piano davanti ad un ricorso per ingiunzione, il piatto è servito!

In sintesi, il professionista che non debba attenersi a tariffe obbligatorie, che non sia nel “regime dei minimi” (perché in tal caso non deve tenere il registro Iva) e che non abbia un preventivo accettato dal proprio cliente, potrà scegliere, in alternativa al giudizio ordinario o sommario ex art. 702bis c.p.c., di emettere la fattura per il proprio recupero crediti, praticando la strada, per molti versi vantaggiosa, del procedimento per decreto ingiuntivo.

Infine uno sguardo oltre: sulla scorta delle molte sentenze che hanno ormai esteso il concetto di prova scritta da rendere in fase monitoria fino a considerare talvolta sufficiente ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo anche la sola fattura, bisognerà capire se lo stesso potrà dirsi per i soli avvisi di parcella!

 

Alessandro Gagliardi

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