Reati tributari, in vigore la riforma: le sanzioni più severe

Redazione 23/10/15
Sono entrate in vigore ieri, 22 ottobre 2015, le modifiche al sistema penale tributario introdotte dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 il quale, attuando la delega fiscale, ha rivisto il quadro normativo che sottende alle sanzioni amministrative e penali immettendo una nuova forma di decorrenza “speciale” suddivisa in due stadi: il primo, a partire dal 22 ottobre, per le sanzioni penali; il secondo (come ristabilito dal dd di Stabilità 2016) dal primo gennaio 2016, per quelle amministrative.

La riforma del sistema penale punta a consolidare un sistema capace di valutare quei comportamenti che, anche se illeciti, risultano comunque privi di elementi fraudolenti e dunque computabili come meno gravi, rendendo parallelamente più severe le sanzioni penali per i comportamenti fraudolenti.

I contribuenti ora dovranno fare più attenzione alle rispettive condotte: sono entrati ufficialmente in vigore, infatti, i reati di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta, di omesso versamento di ritenute dichiarate, seppur certificate, e l’ampia fattispecie della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ascrivibile a qualsiasi soggetto.

In merito all’omesso versamento delle ritenute e dell’IVA viene previsto un innalzamento delle soglie determinanti la rilevanza penale: si passa così da da 50 a 150mila euro nel primo caso e da 50mila a 250mila nel secondo. Con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 5 del dlgs 74/2000 viene, inoltre, stabilita la rilevanza penale dell’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto qualora le ritenute non versate superino i 50mila euro. Aumentano le pene per l’omessa presentazione della dichiarazione (con reclusione da 1 anno e sei mesi a quattro anni e non più da 1 a 3 anni) e per l’occultamento e sottrazione delle scritture contabili (da 1 anno e sei mesi a 6 anni).

Rivisto anche il reato di dichiarazione infedele con la relativa soglia di punibilità che sale da 50 a 150mila euro facendo scattare il reato anche in caso in cui l’imponibile evaso superi i 3 milioni di euro (non più i “vecchi” 2 milioni) o comunque il 10% dei ricavi complessivi. Non saranno, invece, puniti i reati di omesso versamento e di indebita compensazione di crediti esistenti qualora, precedentemente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il contribuente abbia estinto i correlativi debiti tributari, inclusivi delle sanzioni amministrative e degli interessi.

Novità, infine, anche sul fronte delle fattispecie penali di omessa presentazione del 770 e l’indebita compensazione di crediti inesistenti. Queste condotte, infatti, ora possono essere punite nei casi in cui l’ammontare delle ritenute non versate e della compensazione effettuata superi i 50mila euro. L’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta prevede la reclusione da 1 anno e sei mesi a 4 anni.

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