Reati per omesso versamento di IVA e Ritenute d’Acconto: il Sottosegretario Zanetti risponde al sindacato ispettivo dell On.le Carla Ruocco (M5S) e annuncia una depenalizzazione parziale. Si farà in tempo per il 27 dicembre 2014?

La proposta di legge Amoddio, di cui ci siamo occupati in un precedente articolo del 4 settembre 2014[I], è ancora su un binario morto, in VI Commissione Finanze della Camera del Deputati, cui è stata assegnata, in sede referente, lo scorso 11 febbraio 2014 [II].

Si tratta della proposta di legge A.C. 1863, la cui prima firmataria è l’On.le Amoddio (gruppo PD), che ha come obiettivo la depenalizzazione dei reati di omesso versamento di IVA e delle ritenute d’acconto, per importi superiori a 50.000 euro[III], e che consentirebbe di evitare i procedimenti penali a quegli imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che, a causa della crisi finanziaria (alimentata in buona parte dai ritardati pagamenti della PA), non riescono a pagare entro il tempo massimo, ma che pagano successivamente (con sanzioni ed interessi) a seguito dell’invito dell’Agenzia delle Entrate o alla ricezione delle cartelle di pagamento di Equitalia.

Per la trattazione ed approvazione di tale proposta di legge vi è in atto una mobilitazione  promossa dall’associazione DE.CI.S.A. (Defending Citizens – Sicilian Association / Cittadini che si Difendono – Associazione Siciliana), che ha già inoltrato alla VI^ Commissione Finanze della Camera dei Deputati una nota per la sollecita calendarizzazione della proposta di legge Amoddìo [IV], pervenuta in data 13 ottobre 2014.[V]

Intanto, sull’argomento, l’On.le Carla RUOCCO (gruppo M5S), Vice Presidente della VI^ Commissione Finanze, ha presentato, in data 12 novembre 2014, un’interrogazione a risposta immediata in VI Commissione Finanze (5-04017)[VI] diretta al Ministero Dell’Economia e Finanze, proprio per chiedere “quali iniziative, anche normative, intenda adottare per quanto di competenza, al fine di risolvere il conflitto tra le disposizioni in esame e tutelare la categoria di imprenditori che, pur di garantire la continuità dell’impresa e il tasso occupazionale, nonché, pur adempiendo di atto alle prescrizioni normativamente richieste in tema di dichiarazione e certificazione dei redditi omettono il versamento dei tributi dovuti incorrendo paradossalmente nei reati di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di IVA e di omesso pagamento dei contributi a carico dei dipendenti”.

Il Governo ha risposto per il tramite del Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Enrico ZANETTI, nel corso della seduta del 13 novembre 2014 della VI^ Commissione Finanze[VII], affermando che “la sede nell’ambito della quale il Governo intende affrontare le questioni sollevate è quella dell’attuazione della Delega fiscale, nell’ambito del riordino della disciplina delle sanzioni penali tributarie.

In particolare, relativamente alla fattispecie di omesso versamento IVA, di cui all’articolo 10-ter, si ricorda che, in sede di approvazione alla Camera della legge Delega fiscale, il Governo dell’epoca si è impegnato all’abrogazione di detta fattispecie penale accogliendo un apposito ordine del giorno.

Analoghi impegni non sussistono relativamente all’omesso versamento di ritenute di cui all’articolo 10- bis, stante per altro anche l’obiettiva differenza fra le due fattispecie.”

In buona sostanza, nell’esercizio della delega fiscale (cfr. art. 8 L. 11.03.2014, n. 23), il Governo eliminerà la fattispecie penale relativa al ritardato versamento di IVA, ma non quelli afferenti il ritardato pagamento di ritenute d’acconto praticate sugli stipendi e salari e sui compensi pagati ai professionisti.

Invero, la posizione del MEF presenta non poche perplessità, atteso che, secondo l’articolo 8 della Legge di delega fiscale (L. 11.03.2014 n. 23), la revisione del sistema sanzionatorio dovrebbe portare alla limitazione delle sanzioni penali alle solle ipotesi – con previsione di soglie minime di non punibilità – “di configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa ….”.

Non solo. Atteso che la delega scadrà entro i dodici mesi successivi dall’entrata in vigore della L. 11.03.2014 n. 23 (cfr. art. 1 della medesima legge), non si comprende come mai il Governo non abbia ancora provveduto alla revisione del sistema sanzionatorio, procedendo ad eliminare, come promesso dal Sottosegretario, il reato di omesso versamento di IVA. A meno che il Governo non voglia attendere che trascorra il 27 dicembre 2014 – il termine limite entro cui pagare l’IVA del 2013 per evitare l’incriminazione -, al fine di non togliere la pressione psicologica incombente su tutti quegli imprenditori, lavoratori autonomi e professionisti che non hanno potuto fare i versamenti e che, pur di evitare il procedimento penale, saranno disposti ad accendere l’ennesimo mutuo in banca – o, ancor peggio, a ricorrere agli usurari – pur di saldare in tempo.

Non ci rimane, dunque, che confidare che il Governo eserciti la delega, prima ancora che scattino le forche caudine del 27 dicembre 2014, includendo, contrariamente a quanto annunciato dal Sottosegretario Zanetti, anche la depenalizzazione per il reato di omesso versamento delle ritenute d’acconto.

 

Note


[I] Debiti PA e Procedura dinfrazione UE: i contribuenti incolpevoli e la saggia soluzione della proposta di legge Amoddio https://www.leggioggi.it/2014/09/04/debiti-pa-procedura-dinfrazione-ue-i-contribuenti-incolpevoli-saggia-soluzione-proposta-legge-amoddio/ 

[II] Per seguire l’iter in VI Commissione finanze: http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=1863&sede=&tipo=

[III]Nella proposta, più precisamente si parla di posticipazione del momento di consumazione del reato. Infatti si legge: “è volta a differire il momento della consumazione del reato – attualmente corrispondente, rispettivamente, al termine di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta di cui all’articolo 10-bis (30 settembre dell’anno successivo) e al termine per il versamento dell’acconto annuale IVA di cui all’articolo 10-ter (27 dicembre dell’anno successivo) – al momento in cui si realizza la decadenza dal beneficio della rateizzazione o della dilazione, ossia nel caso in cui la prima rata – oppure la rata unica – non venga pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero nell’ipotesi in cui una rata, diversa dalla prima, non venga pagata entro il termine di pagamento della rata successiva”.

[IV]Per leggere l’istanza di DE.CI.S.A. ed il relativo modulo per raccolta delle firme: https://www.dropbox.com/s/1rph5815v8lxm1h/DECISA_sollecito%20PDL%201863.pdf?dl=0

[V] Per visualizzare la cartolina A.R. comoprovante il pervenimento del sollecito di DE.CI.S.A. alla VI^ Commissione Finanze: https://www.dropbox.com/s/frzmj86az55q0b5/1459945_564810660318873_2108389322679833377_n-1.jpg?dl=0

[VI] Si tratta dell’interrogazione n. 5-04017 Ruocco: Iniziative per la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di omesso versamento IVA. Per visualizzare il testo: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=27502&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IMMEDIATA+IN+COMMISSIONE%27

[VII] Per leggere la risposta del Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze, basta visionare il bollettino del resoconto della seduta della VI^ Commissione Finanze della Camera dei Deputati del 13.11.2014 (pagg. 76 e 77): http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2014/11/13/leg.17.bol0334.data20141113.com06.pdf

Vincenzo Vinciprova

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