Reddito di cittadinanza: come comunicare modifiche a reddito e nucleo familiare

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Durante la percezione del Reddito di cittadinanza (Rdc), così come anche per la Pensione di cittadinanza (Pdc) può capitare che il richiedente subisce delle variazioni dei requisiti e delle condizioni che danno diritto al sostegno economico. Come noto, infatti, per poter accedere alla misura prevista dal Decreto legge n. 4/2019, convertito in Legge il 27 marzo 2019, è necessario rispettare determinate condizioni, sia familiari che reddituali, nonché patrimoniali. Pertanto, qualora si producono degli eventi tali da modificare uno dei predetti requisiti, è di primaria importanza comunicarlo all’INPS. Variazioni del nucleo familiare, acquisto di un automobile, nuova occupazione lavorativa: sono numerose le circostanze da considerare e da rendere noto all’Istituto Previdenziale, entro i termini previsti dalla norma.

Tali fattispecie sono state attentamente chiarite dall’INPS nella prima Circolare esplicativa del Reddito di cittadinanza (la n. 43 del 20 marzo 2019). È dunque fondamentale riepilogare nel dettaglio, come e quando comunicare le variazioni durante il godimento del beneficio.

Reddito di cittadinanza: come comunicare variazioni familiari 

Il primo requisito da rispettare riguarda il nucleo familiare. Il richiedente, in particolare, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti due requisiti:

  • essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residenza in Italia per almeno 10 anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Quindi, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono tenuti a presentare una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) aggiornata, entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

Nelle sole ipotesi di variazione del nucleo diversa da nascita o decesso di un componente è necessario presentare una nuova domanda di Rdc/Pdc, affinché il nucleo modificato (o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione) possa continuare a beneficiare della prestazione. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo.

Altri eventi che devono essere comunicati sono:

  • eventuale sopravvenienza nel nucleo familiare di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;
  • eventuale cessazione dello stato detentivo o del ricovero;
  • ipotesi di dimissioni volontarie dal lavoro di uno o più membri del nucleo, fatte salve quelle per giusta causa.

Queste ultime comunicazioni devono avvenire mediante il modello “Rdc/Pdc-Com” c.d. esteso, entro 30 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.

Reddito di cittadinanza: come comunicare modifiche al patrimonio 

Il beneficiario è, inoltre, obbligato a comunicare all’INPS, sempre mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, nel termine di 15 giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti patrimoniali, nonché di quelli riferiti al godimento di beni durevoli, di cui all’art. 2, co. 1, lett. b) e c), del decreto istitutivo del Rdc.

Reddito di cittadinanza: come comunicare cambiamenti di reddito

Come chiarito più volte dal ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il Rdc è assolutamente compatibile – entro certi limiti – con lo svolgimento dell’attività di lavoro dipendente, di impresa e di lavoro autonomo.

Quindi, i redditi derivanti dallo svolgimento di attività di lavoro dipendente devono essere comunicati all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa, mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”. Restano, invece, esclusi dall’obbligo di comunicazione comunicati i redditi derivanti da:

  • attività socialmente utili;
  • tirocini;
  • servizio civile;
  • nonché da contratto di prestazione occasionale (CPO) e libretto di famiglia (LF).

Da notare che il maggior reddito da lavoro dipendente concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell’80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

Attenzione: il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie (modello UNILAV), che, a decorrere dal mese di aprile 2019, devono contenere l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

Per quanto concerne l’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del Rdc, sussiste ugualmente l’obbligo di comunicazione all’INPS tramite il CAF, mediante presentazione del predetto modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio.

In tali casi il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

La comunicazione del reddito mediante presentazione del predetto modello è effettuata entro il 15esimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio – marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità. Il modello dovrà essere compilato, con le tempistiche e modalità sopra indicate, anche laddove l’attività sia stata comunicata contestualmente alla presentazione della domanda tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.

Scarica i Modelli di comunicazione qui sotto:

 

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Reddito di cittadinanza

L’introduzione del Reddito di Cittadinanza ha dato corpo e struttura alla svolta intrapresa dal nostro Paese nelle politiche di contrasto alla povertà avvenuta con l’avvio del Reddito di Inclusione. Più che di una svolta, si è trattato di una vera e propria rivoluzione epocale, paragonabile alla creazione del Servizio Sanitario Nazionale e alla chiusura dei manicomi. Una rivoluzione frutto di un lungo percorso di sperimentazioni e battute di arresto che ha visto protagonisti governi di diverso colore negli ultimi venti anni, e che si inserisce in un contesto culturale, quello italiano, ancora molto legato all’idea di aiuto come di una mera erogazione monetaria dallo Stato e ancora poco preparato, forse, alle logiche del “contrasto alla povertà”, della “condizionalità”e della “inclusione attiva”.Sulla nuova misura è stato detto tutto e il contrario di tutto, da politici, giornalisti, opinionisti, esperti, generando confusione non solo tra i cittadini, ma anche tra gli stessi tecnici e tra gli operatori.La finalità di questo manuale è illustrare e spiegare la nuova misura nella sua globalità, sistematizzando in chiave tecnico/professionale tutte le informazioni e le conoscenze necessarie per una corretta interpretazione dell’impianto stabile e della struttura normativa di riferimento, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte e alle ricadute operative e organizzative sui territori e gli Enti locali, pubblici e privati: questo è infatti il taglio che ha guidato l’esposizione dei vari argomenti, anche quelli all’apparenza solo di stretto interesse degli utenti finali. Più nello specifico, l’obiettivo degli autori è fornire agli operatori della formazione professionale, dei servizi di orientamento, delle agenzie per il lavoro, dei servizi sociali e dell’assistenza alle persone in condizione di svantaggio sociale, tutti gli strumenti di base per una piena comprensione dei dispositivi normativi connessi ad ampio raggio al Reddito di Cittadinanza. Nicoletta Baracchini Giurista esperta di legislazione sociale e sanitaria. Consulente ANCI in materia di ISEE e componente del gruppo ministeriale sull’attuazione dell’ISEE. Collabora con Regioni ed Enti locali per le normative in materia di organizzazione, regolamentazione e valutazione di servizi pubblici. Emilio Gregori Partner e senior consultant di Synergia e docente di Statistica presso l’Università L. Bocconi di Milano. Si occupa di analisi di sistema per i servizi sociali; svolge consulenza e attività di formazione relativamente alla programmazione e pianificazione territoriale delle politiche sociali e delle misure di contrasto alla povertà. Giovanni Viganò Partner e senior consultant di Synergia e docente di Metodi Quantitativi per le Scienze Sociali presso l’Università L. Bocconi di Milano. Esperto nella progettazione e implementazione di Sistemi Informativi Sociali, è stato consulente esperto per conto del Formez del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle aree di Lavoro Comune con INPS e Regioni per l’implementazione del SIUSS.    

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