La norma segue l’intento evidente del legislatore di aggiornare un comparto, quello automobilistico, sempre soggetto a cambiamenti ed evoluzioni sia dal punto di vista delle opportunità, che dal numero sempre crescente degli utenti interessati.
Basta rendersi conto che sulle strade in Italia viaggiano quotidianamente decine di milioni di veicoli, tra auto, tir, ciclomotori e altri mezzi di trasporto, per rendersi conto quanto questa materia riguardi da vicino sostanzialmente ogni cittadino al di sopra dei 14 anni.
Nel settore automobilistico, un aspetto di grande importanza economica e legale riguarda quello della copertura assicurativa: un salasso annuale, o semestrale, per le famiglie, ma un obbligo a cui non venire meno, in rispetto degli obblighi di legge e a tutela del proprio e altrui interesse.
Ecco, dunque, che si verifica un nuovo tentativo di liberalizzazione delle polizze con il decreto sviluppo, così come già era avvenuto in passato con risultati, finora, tutto sommato modesti. Il fine del govenro, naturalmente, è quello di invertire la tendenza, puntando in particolare su due aspetti: tecnologia e concorrenza.
Ora, si introduce un principio che punta a rendere più aperto il mercato delle assicurazioni automobilistiche, da sempre dominato da pochi giganti del costoso “tagliandino” da esporre sul parabrezza.
Sotto la lente del governo è finita, a questo proposito, la Responsabilità civile auto, sottoposta a un tentativo di adattare un’inderogabile necessità alle più moderne tecnologie digitali.
Insomma, in tempo di apertura alle start up innovative, anche le polizze auto devono adeguarsi al mondo che cambia: se i mezzi di trasporto diventano sempre più tecnologici, le assicurazioni non devono assolutamente essere da meno.
A questo proposito, è stato assegnato pieno mandato alla neonata Ivass di vigilare contro le sempre presenti frodi nel settore assicurativo. L’istituto si appoggerà al know-how in capo alla Banca d’Italia, nonché ad alcuni dei suoi strumenti più sofisticati, per svolgere questa missione difficile di caccia ai trasgressori.
Riconoscendo il fallimento degli sforzi prodotti a suo tempo dalla banca dati sui sinistri dell’Isvap, dunque, il governo ha pensato di assegnare ad altro ente il monitoraggio sul fenomeno crescente delle assicurazioni false, su cui organi e osservatori specializzati nella sicurezza stradale non mancano di puntare il dito con insistenza.
Tra le nuove previsioni contenute nel dl sviluppo, poi, viene bandito il ricorso al tacito rinnovo e si intima alle compagnie assicurative di mettere a punto una forma di “precontratto” in formato elettronico, con l’indicazione di tutte le clausole base per il raggiungimento della copertura assicurativa obbligatoria.
Infine, le assicurazioni sono chiamate a un ulteriore sforzo di trasparenza nei confronti dei consumatori: quando verrà reclamizzato un determinato pacchetto assicurativo, infatti, sarà in vigore per le compagnie l’obbligo di indicare il costo totale, specificando tutte le postille che possano alzare o abbassare il versamento della quota.
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Di seguito l’articolo 22 del testo definitivo del decreto sviluppo:
Art. 22
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l’articolo 170, è inserito il seguente:
“Art. 170-bis Durata del contratto.
1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell’articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell’assicurato.”.
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l’esercizio della facoltà di disdetta del contratto.
4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, è definito il “contratto base” di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso “contratto base”.
5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del “contratto base” e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
6. L’offerta di cui al comma 4 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere – ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo – un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS, sentite l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalità secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell’ambito dei requisiti organizzativi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate, nonché effettuare rinnovi e pagamenti.
9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all’articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS definisce con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l’aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning
10. Al fine di favorire il superamento dell’attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell’elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell’elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l’attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l’indicazione dell’esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell’ambito della forma di collaborazione adottata. L’IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.
11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L’IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l’applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.
13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l’eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’IVASS, sentite l’ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti assicurativi, anche con riferimento alle attività di preventivazione, monitoraggio e valutazione.
14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile è così sostituito:
“Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.”.
15. Nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l’IVASS, anche mediante internet, garantisce un’adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresì, all’interno della relazione di cui all’articolo 21, comma 2, un’esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.
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