Quali possano ritenersi, in concreto, “strade di uso pubblico” e “aree a queste equiparate” è questione di non poco conto, visto le conseguenze dal punto di vista sanzionatorio in cui incorre chi contravviene al disposto della norma sopra citata.
Se è semplice comprendere cosa si intenda per strade di uso pubblico, ovvero le autostrade, le strade statali, regionali o provinciali nonché le strade comunali, qualche difficoltà in più si pone nel comprendere quali siano le aree equiparate alle strade di uso pubblico.
Possiamo dire che tali contesti corrispondono alle aree che, pur essendo private, prevedono un libero accesso al pubblico. Sono senz’altro zone di questo tipo i parcheggi dei supermercati o delle scuole, oppure le aree di sosta adiacenti ad un condominio. In tali ambiti, infatti, è consentito liberamente il transito di veicoli e di persone diverse dai proprietari del terreno dove si trova il parcheggio, la cui destinazione d’uso non pone ostacoli (e, nel caso del centro commerciale, è finalizzato primariamente) all’accesso a soggetti terzi.
In queste zone, quindi, vige l’obbligo di essere muniti di copertura RC auto e di rispettare tutte le regole previste dal Codice della Strada. Si ricorda, a questo proposito, che in base alla ampia nozione di “circolazione stradale” è considerato veicolo che può provocare o subire danni anche quello in sosta.
Non rientrano, invece, nella definizione di aree equiparate a strade di uso pubblico gli spazi privati che non prevedono libero accesso di terzi. Si pensi, ad esempio, al piazzale di un’azienda recintato e chiuso da un cancello, al quale è possibile accedere soltanto previo consenso del proprietario.
Chiarita questa fondamentale distinzione, saremmo portati a desumere che, qualora un sinistro si dovesse verificare in una zona privata e non equiparabile ad una strada di uso pubblico, la copertura offerta dalle polizze RC Auto non sarebbe da considerarsi valida. E, di fatti, è proprio questo l’orientamento seguito dai tribunali fino a pochi mesi fa.
RC auto e sinistri in spazi privati: cosa dice la Cassazione
Nel mese di luglio 2021, però, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La Suprema Corte, con la sentenza n. 21983 del 30 luglio 2021 si è uniformata all’orientamento della Corte di Giustizia Europea, stabilendo che la distinzione tra spazi pubblici (o equiparabili al pubblico) e privati, così come intesi sino ad oggi, non è più valida per stabilire se vi sia o meno copertura dell’assicurazione per la RC auto in caso di sinistro.
Il criterio assunto a livello comunitario, e fatto proprio dalla Cassazione, fa riferimento piuttosto all’uso del veicolo. Si ritiene sufficiente che l’incidente sia avvenuto in occasione di un “uso conforme del veicolo alla sua abituale funzione” per poterlo definire un sinistro coperto dalle garanzie della RC auto, a prescindere dal contesto in cui si verifica.
In altre parole, se il conducente sta eseguendo una manovra in retromarcia per uscire da uno spazio di sosta e urta una persona o una cosa, la copertura RC auto lo manleva dai danni eventualmente cagionati anche se si trova in uno spazio totalmente chiuso al libero accesso del pubblico.
Possiamo dire che la sentenza ha ridefinito il concetto di “area equiparabile” a strada pubblica, fornendo una nuova chiave interpretativa del disposto dell’art. 122 indicando che la nozione di tali aree deve comprendere ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, “mantenendo le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali”. Pertanto “Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell’estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve rinvenirsi nell’uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale”.
Il caso che, nello specifico, è stato oggetto dell’attenzione della Suprema Corte, riguardava un sinistro accaduto all’interno di un cortile privato, dove veniva fatalmente investito un bambino dall’auto condotta dal nonno e che stava uscendo dalla rampa di un garage. In primo e secondo grado di giudizio era stata negata la possibilità di considerare tale sinistro ai sensi della normativa in materia di RC auto in quanto non si considerava il cortile di casa una area equiparata a strada di uso pubblico, ma dopo il ricorso in Cassazione la decisione è stata rinviata alla Corte d’Appello.
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