RC Auto: la dematerializzazione verso una nuova era informatica

Il settore delle assicurazioni si sta preparando ad una trasformazione telematica ed informatica dei sistemi di controllo avvenuto negli scorsi mesi, le compagnie assicurative daranno inizio alla dematerializzazione dei documenti assicurativi.

La fatidica data è il 18 ottobre, giorno in cui entrerà in vigore il provvedimento della “dematerializzazione dei contrassegni assicurativi RcAuto”. Questo è quanto affermato e specificato dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha altresì indicato in due anni il termine ultimo di attuazione.

Entro tale data tutti i veicoli non avranno più l’obbligo di esporre il contrassegno cartaceo RcAuto. L’obiettivo, si legge in una nota del MISE, è quello di “ridurre le frodi, contrastando la contraffazione dei contrassegni cartacei e l’evasione dell’obbligo assicurativo, tramite la sostituzione dei contrassegni attuali con controlli incrociati telematici tra le banche dati delle targhe dei veicoli e quelle delle polizze assicurative”.

La dematerializzazione darà il via ad un nuovo rapporto tra l’assicurato e le compagnie di assicurazione, semplificando i procedimenti e aumentando la trasparenza tra le parti. Questo novo sistema saprà coniugare importanti vantaggi per le compagnie al fine di debellare la problematica delle false assicurazioni e per gli automobilisti che potranno contare su una diminuzione del costo delle polizze.

L’attestato di rischio noto con l’acronimo ADR , è quel documento che riepiloga la vita storica dei sinistri nei quali si è stati convolti, attinenti alla responsabilità civile. Esso viene consegnato all’assicurato aggiornato alla scadenza e al rinnovo della polizza assicurativa. È compito dell’assicurato conservarlo in quanto si rende necessario nel caso in cui egli opti per il cambio della compagnia assicuratrice. L’attestato ha una validità pari ad anni 5 (cinque) e come già detto esso viene inviato o consegnato alla scadenza del contratto relativo alla polizza assicurativa RC Auto.

L’Attestato di rischio sarà depositato in una nuova banca dati gestita dall’ANIA e sotto il controllo dell’IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in modo che tutte le compagnie possano acquisirlo direttamente senza richiederlo al cliente.

“La novità fondamentale”, spiega Dario Focarelli, direttore generale di ANIA, “è che abbiamo invertito l’onere della prova. Prima in caso di mancata consegna dell’attestato di rischio il contraente poteva rischiare la massima penalizzazione in classe di merito, oggi se in banca dati non è presente la sua situazione assicurativa le imprese devono accettare una dichiarazione sostitutiva e sta a loro fare i controlli”.

Tra le novità per il contraente, l’attestato sarà disponibile sul sito internet della stessa compagnia di assicurazione, registrandosi nell’apposita area riservata agli utenti assicurati, inoltre, è prevista la possibilità di consegna telematica dello stesso tramite e-mail o, l’ultima frontiera della digitalizzazione, attraverso Facebook e Twitter.

La dematerializzazione si concluderà a metà ottobre, quando non sarà più obbligatorio esporre il contrassegno assicurativo, perché l’accertamento della copertura arriverà tramite lettura della targa dell’auto da parte dei dispositivi di rilevazione a distanza come Telepass, ZTL, Autovelox e Tutor.

Questo sistema informatico, posizionato anche su altri apparecchi in uso alla Forze di polizia, consentirà in tempo reale di conoscere la copertura assicurativa del veicoli. Per gli utenti indisciplinati non sarà più possibile sfuggire alle sanzioni per chi non paga l’assicurazione auto: dai dati del 2013, risulta che in Italia il mancato adempimento coinvolge oltre 3,5 milioni di automobilisti, quasi il 10% del parco circolante, contro una media europea che non supera il 4%.

È opportuno rammentare che l’art. 193 del codice della strada, “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile”, prevede che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848 a euro 3.393 oltre alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo.

Girolamo Simonato

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