Ravvedimento speciale, dichiarazioni 2022: in scadenza al 31 maggio 2024

Riaperto alle violazioni commesse nel 2022

Redazione 23/05/24
Allegati

Entro venerdì 31 maggio 2024 è possibile utilizzare il ravvedimento speciale per cancellare le violazioni commesse e pagando in soluzione unica oppure in rate.

L’adesione all’istituto si perfeziona infatti con il versamento, entro fine maggio, della sanzione pari a un 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi.

Ricordiamo che il decreto legge 39/2024 ha spostato al 31 maggio 2024 il termine ultimo per perfezionare la procedura di regolarizzazione. La nuova scadenza è valida sia per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, sia le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.


Per precisare meglio il tutto l’Agenzia delle entrate ha pubblicato, il 15 maggio scorso, una circolare ad hoc, con le istruzioni sulla riapertura della possibilità di ravvedersi per le violazioni del 2022.


Ecco in dettaglio tutte le regole del ravvedimento speciale e le istruzioni fornite dall’agenzia entrate con la circolare 11/E del 15 maggio.

Indice

Ravvedimento speciale: la circolare 11/E

La circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate riguarda il ravvedimento speciale, un meccanismo di sanatoria per le violazioni fiscali relative a dichiarazioni presentate, che è stato esteso e modificato tramite vari decreti legislativi nel corso del tempo.

Rientrano le violazioni legate alle dichiarazioni per imposte sui redditi, Iva e Irap e sostituto di imposta (ritenute fiscali).

I punti chiave trattati nel provvedimento sono due:

– estensione del ravvedimento speciale per l’anno d’imposta 2022. Il decreto-legge 30 dicembre 2023, noto come “Milleproroghe”, ha esteso l’ambito del ravvedimento speciale, originariamente previsto dalla legge di bilancio 2023 per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta fino al 2021, anche alle dichiarazioni relative al 2022. Questa estensione permette ai contribuenti di regolarizzare violazioni fiscali pagando un importo ridotto delle sanzioni previste, oltre agli interessi e le imposte dovute.

– riapertura dei termini per gli anni d’imposta 2021 e precedenti. E’ prevista una riapertura dei termini per i soggetti che non hanno completato la procedura di ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023 per violazioni relative agli anni d’imposta fino al 2021. Questi contribuenti possono ancora regolarizzare le loro violazioni.

La circolare fornisce inoltre le istruzioni dettagliate su come applicare queste disposizioni, inclusi i calcoli specifici per il pagamento delle somme dovute, sia in caso di pagamento unico sia di rateazione.

Come sanare le violazioni commesse

Come ribadito, il ravvedimento speciale dà la possibilità di sanare le violazioni commesse sulle dichiarazioni fino a fine 2022.

L’adesione all’istituto del ravvedimento si perfeziona pagando entro il 31 maggio 2024:

– la sanzione dovuta, pari a 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge,
– oltre all’imposta e agli interessi.

Si può pagare in un’unica soluzione ovvero della prima rata, oltreché con la rimozione, entro lo stesso termine, delle irregolarità od omissioni che si intendono sanare.

Qualora il contribuente voglia optare per il pagamento rateale, sulle tre rate successive alla prima – da versare, rispettivamente, entro i prossimi 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre – sarà tenuto a corrispondere gli interessi nella misura del 2% annuo.

Pagamento in unica soluzione

Come spiegato dalla circolare, in caso di versamento in unica soluzione (ad esempio in data 31 maggio 2024), sono dovuti:

– l’importo del tributo;
– l’ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
– l’importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale: 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Pagamento rateizzato

Chi aderisce al ravvedimento speciale optando per il versamento rateale (ad esempio cinque rate al 31 maggio 2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024), deve pagare:

1. Alla data del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024):
– un importo pari a 5/8 del tributo;
– un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
– un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;

2. Alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024):
– un importo pari a 1/8 del tributo;
– un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
– un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale;
– l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2 per cento annuo), calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1° giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.
 

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Circolare 11/E del 15 maggio – Ravvedimento speciale 859 KB

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