La legge di Stabilità 2015 ha previsto una diminuzione della sanzione a 1/9 del minimo nei casi in cui la regolarizzazione delle omissioni o degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, sia fatta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Per i casi di errori commessi in dichiarazione o di ritardo nella presentazione, quindi, c’è tempo fino al 29 dicembre 2015 per regolarizzarsi, come anticipato, potendo usufruire delle sanzioni più favorevoli stabilite dal nuovo ravvedimento operoso.
QUALI SONO LE MODALITA’ PER REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE?
Il contribuente che intenda regolarizzare omissioni o errori commessi nella dichiarazione presentata, incidenti su determinazione e pagamento del tributo, entro il 90esimo giorno dal termine di presentazione della dichiarazione, usufruendo del ravvedimento operoso, sarà tenuto a:
1) presentare una dichiarazione corretta, dichiarazione integrativa (sempre entro il termine dei 90 giorni), versando la corrispondente sanzione di 28 euro, cioè la sanzione fissa di 258 euro prevista per i casi di dichiarazione irregolare, ridotta a 1/9, fatta eccezione però per i casi in cui sia stabilita per la violazione una particolare misura sanzionatoria;
2) versare, nel caso in cui dovesse risultare un versamento del tributo inferiore al dovuto oppure l’utilizzo di un credito in misura superiore, anche la relativa differenza e gli interessi, computati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza del versamento originario.
L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che in tal caso risulta dovuta anche la relativa sanzione per omesso versamento, pari al 30%, ridotta però in base alle misure previste dall’articolo 13 del DLgs n. 472/1997, in virtù del momento in cui interviene il versamento.
COME FUNZIONA IL RAVVEDIMENTO DELLA DICHIARAZIONE OMESSA?
Qualora il contribuente, erroneamente, non abbia presentato la dichiarazione e intenda provvedere, ha possibilità di farlo entro i successivi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, termine superato il quale si considera omessa la dichiarazione, sempre avvalendosi del ravvedimento operoso. In tal caso il contribuente sarà tenuto a:
1) presentare la dichiarazione, versando la relativa sanzione per la tardività, pari a 25 euro, cioè la sanzione in misura fissa di 258 euro, ridotta a 1/10;
2) versare tributo e interessi, computati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, dalla data di scadenza del versamento originario, nei casi in cui dovesse risultare anche un tardivo od omesso il versamento del tributo.
Si considera dovuta, anche in questo caso, la corrispondente sanzione per omesso versamento, del 30%, diminuita secondo le misure stabilite dall’articolo 13 del DLgs n. 472/1997, in virtù del momento in cui il versamento interviene.
Le Entrate, però, specificano che ciò si applica soltanto se interviene il ravvedimento effettuabile ai sensi della lettera a-bis) dell’articolo 13 del DLgs 472/1997; in quanto nelle diverse ipotesi regolamentate dalle lettere b), b-bis), b-ter), bquater), qualora vi siano dichiarazioni infedeli presentate, il ravvedimento dovrà essere invece effettuato adeguando l’importo della sanzione all’infedeltà dichiarativa.
COME FUNZIONA IL RAVVEDIMENTO DELLA DICHIARAZIONE INFEDELE?
Come detto sopra, in una dichiarazione già presentata, le violazioni correlate ad omissioni o errori commessi risentono degli effetti dei principi introdotti con la nuova formulazione dell’istituto del ravvedimento operoso fatta dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) e, in particolare, della lettera a)-bis.
Il Legislatore ha, infatti, introdotto un’ipotesi specifica di regolarizzazione per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, applicabile entro 90 giorni dopo il termine di presentazione della dichiarazione. Prima dell’introduzione delle modifiche all’istituto del ravvedimento operoso, considerando che la dichiarazione integrativa presentata entro i 90 giorni veniva a sostituire quella originaria, ne conseguiva che la dichiarazione rettificativa, nonostante fosse valida, doveva considerarsi tardiva, con relativa applicazione della sanzione amministrativa stabilita per la tardiva presentazione del modello Unico.
L’immissione della specifica regolarizzazione di cui alla lettera a-bis) mancherebbe di contenuto nel caso in cui la presentazione della dichiarazione integrativa entro il 90esimo giorno dovesse continuare ad integrare un’ipotesi di dichiarazione tardiva e non dovesse, ad oggi, venire ricompresa tra le violazioni riguardanti il contenuto della dichiarazione.
Ciò che ne deriva, quindi, è che la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione integra la violazione di cui all’art. 8, D.Lgs n. 471/1997. Nel caso in cui l’integrazione riguardi elementi sanzionati in maniera specifica, la sanzione, in applicazione del principio di specialità, sarà quella prevista espressamente per questo tipo di violazione.
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