In particolare:
sono aumentati le informazioni;
sono modificate i termini e le agevolazioni connesse al ravvedimento operoso con una riduzione delle sanzioni di 1/5 del minimo.
Tanto premesso, recentemente l’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 1472/2015 ha messo a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’ assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
L’ Agenzia informa il contribuente titolare di reddito d’impresa sulle possibili anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi, relative alla corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell’anno di realizzo ai sensi degli articoli 86 e 88 del TUIR, per la rateizzazione fino ad un massimo di cinque esercizi.
Le informazioni contengono:
– Numero identificativo della comunicazione;
– Modello di dichiarazione presentata relativa all’anno di realizzazione della plusvalenza o sopravvenienza;
– Protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione di cui al punto b);
– Ammontare complessivo della plusvalenza o sopravvenienza attiva realizzata, per la quale si è optato per la rateazione in conformità a quanto previsto dagli articoli 86 e 88 del TUIR;
– Numero di rate scelte e ammontare della quota costante;
– Dati relativi alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale la quota di competenza risulta parzialmente o totalmente omessa;
– Ammontare della quota di competenza parzialmente o totalmente omessa.
Le comunicazione avvengono sia al contribuente tramite l’ utilizzo della pec, attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 oppure mediante posta ordinaria, sia alla Guardia di Finanza.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento