Recentemente è stato introdotto un cambiamento radicale nel sistema della pubblica amministrazione con l’emanazione del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), un’informatizzazione del procedimento amministrativo con precisa definizione del concetto di “documento informatico” . Il decreto ha subito successivamente qualche ritocco che gli consentisse di assolvere concretamente il suo compito.
In un contesto di questo tipo, che valore giuridico può avere un tweet? Un messaggio su un social network diffuso da un organo o Ente Pubblico? Interrogativo che sorge anche alla luce dei provvedimenti del Garante della Privacy con l’obiettivo di salvaguardare gli utenti dalle potenziali minacce che imperversano nel web. In merito si è recentemente pronunciato anche il Consiglio di Stato (sentenza del 12/2/2015) a seguito di ricorso presentato dal Comune di La Spezia.
Nello specifico, l’ente aveva chiesto regolare autorizzazione alla Soprintendenza per l’avvio di un piano di restauro di Piazza Verdi, realizzata oltre settant’anni prima e, pertanto, considerata nel suo complesso bene culturale come previsto dall’art. 10 del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004. Il progetto , corredato da dettagliata documentazione, prevedeva ,tra l’altro, il taglio di un filare di alberi che ha dato non poco filo da torcere al complesso amministrativo . In base al progetto presentato ed approvato poi dalla Soprintendenza, la sezione arborea apparteneva alla piazza fin dalla sua coeva realizzazione.
Proprio l’eliminazione della flora annessa alla piazza surriscaldava gli animi di privati cittadini ed associazioni ambientaliste che si opponevano. Di lì a poco si aggiungeva l’intervento diretto del Ministero dei beni culturali il quale tramite il noto social network dichiarava la sospensione di lavori motivata dalla mancata richiesta di verifica dell’interesse culturale. A seguito di questo tweet , anche l’organo dirigenziale stabiliva la sospensione.
Ora, in base al D. Lgs. 42/2004 la gestione concreta dei siti, beni culturali è di competenza della Soprintendenza, al Ministero dei beni Culturali è riservata una mera funzione di indirizzo. Secondariamente la verifica dell’interesse culturale è una procedura con finalità di esclusione. Quest’ultima pertanto, nel caso di specie avrebbe dovuto essere avviata per negare la sussistenza di quell’interesse, di quel valore culturale che la Soprintendenza si era già premuarat di affermare nel provvedimento autorizzatorio. Quale funzione avrebbe avuto l’inizio di un tale procedimento, soprattutto alla luce della chiara autorizzazione dell’organo a ciò preposto, come da art. 28 D.Lgs. 42/2004? Tale specifica argomentazione pone in luce uno dei principi che la Pubblica Amministrazione , per legge, deve seguire e rientrante nel più lato ambito dell’efficienza. Ci si riferisce al divieto di aggravare un procedimento in corso o di compiere ATTI DIVERSI da quelli previsti per legge così come rinnovare quelli già posti in essere.
Tra l’altro il mezzo utilizzato dal Ministro, il tweet, non rispetta la forma prevista dalla legge per gli atti amministrativi, requisito essenziale di un provvedimento, realizzando pur sempre una manifestazione di volontà pubblica, illegittima, nel caso di specie, in quanto in base al disposto della L.42/2004, al Ministro spettano esclusivamente atti di indirizzo e non atti strettamente attinenti ad un procedimento in corso.
La presa di posizione dell’organo di governo è pertanto inquadrabile nell’ambito dell’eccesso di potere per sviamento, a cui si deve aggiungere mancanza di motivazione. L’ente a cui spetta la valutazione di un progetto di riqualificazione architettonica di un bene culturale è la Soprintendenza , che dovrà seguire il relativo procedimento.
La riqualificazione della piazza di La Spezia, con relativo taglio del filare alberato per ripristinare il senso di spazio aperto, aveva dunque attivato una produzione di atti contradditori: un atto andava andava a negare quanto deciso dal precedente allo scopo di seguire il tweet del Ministro. Venivano minati alcuni principi fondamentali quali la certezze del diritto, la trasparenza e la chiarezza che devono caratterizzare l’operato della Pubblica Amministrazione.
Senza entrare nel merito della valutazione del progetto contestato ( non è questa la sede ), il tipico modo di esprimersi dei social network pur assumendo un intrinseco valore se proveniente da autorità amministrativa o di governo, non produce diritto. Il Consiglio ha ribadito, infatti che il tweet ha valenza giuridica, nei limiti di quanto previsto per legge, seguendo le orme della giurisprudenza precedente.
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