Come evidenzia la migliore dottrina “rimangono ovviamente escluse dal campo d’azione del dlgs 74/2000, come chiarisce già il titolo di tale provvedimento le imposte diverse da quelle dei redditi e sul valore aggiunto, quale ad es. l’IRAP, che non colpisce i redditi, trattandosi di un’imposta reale”[Lanzi-Aldovrandi, Manuale di diritto penale tributario, Cedam 2011, p.99]. Gli Uffici finanziari nel formulare gli avvisi di accertamento, elevati in presenza di reato che comporta obbligo di denuncia all’A.G., dunque in presenza di raddoppio dei termini, generalmente non seguono tale direttrice interpretativa, per cui la sfera patrimoniale del soggetto accertato viene incisa, non solo dalle imposte sui redditi e IVA, ma anche dall’IRAP.
Giova puntualizzare che al 31.12.2014 risulta ancora accertabile, a mente della predetta norma qualora ricorran i presupposti per il raddoppio dei termini, il p.i. 2005 (notifica dell’accertamento entro l’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
Sotto il profilo normativo non si dimentichi che l’art. 8 del DL 16/2012 ha determinato, una svolta epocale, nella qualificazione dei costi del reato; l’indeducibilità dei costi da reato viene delimitata ai soli oneri relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di attività delittuose, non colpose, a condizione che a) il Pm abbia esercitato l’azione penale; b) il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio, ovvero ancora sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. Rispetto alla previgente normativa si è passati, quindi, da una generica «riconducibilità» a fatti qualificabili come reato, a spese e costi «direttamente» utilizzati per il compimento di delitti non colposi. Si tratta, in buona sostanza di un restringimento dell’ambito dell’indeducibilità.
In particolare il comma 3 dell’art. 8 dispone “Resta ferma l’applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”.
Sul punto si sono formati due schieramenti giurisprudenziali contrapposti: da un lato, parte della giurisprudenza tributaria, ritiene inapplicabile il raddoppio alle imposte diverse da quelle specificatamente individuate nel predetto dlgs 74/2000 (CTP Roma, Sent. 531/35/2011, CTP Milano, sentenza 6464/47/14), mentre altre decisioni, del giudice di primae curae, motivano l’estensione del raddoppio anche all’IRAP, interpretando il comma 3 dell’art. 8, “con ciò dimostrando la volontà del legislatore di trattare in maniera omogenea le imposte sui redditi e l’Irap” (CTP Treviso sentenza n. 211 dell’ 11 marzo 2014).
Personalmente preferisco allinearmi al primo filone interpretativo, in quanto nel comma 3 dell’art. 8, ad avviso di chi scrive, il legislatore formula un’integrazione di quanto previsto al primo comma che dispone “Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo”, per cui non sarebbe applicabile in via analogica ad altri tributi, se non fosse stato inserito il comma 3. La norma richiamata però sembra non modificare l’impianto normativo originario del D.lgs 74/2000, rubricato “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”.
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