Quota 103: guida a decorrenza, iter di domanda e liquidazione pensione

Paolo Ballanti 22/05/23

Aggiornati i programmi per la liquidazione delle pensioni Quota 103 in favore dei lavoratori con almeno 62 anni di età e 41 di contributi. Lo rende noto l’Inps nel messaggio 1681/2023, con il quale dà il via libera alle liquidazioni delle pensioni con quota 103.

La pensione anticipata flessibile, prevista dalla Legge numero 197/2022 (Manovra 2023) spetta a lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata.

Non solo. Lo scorso 10 marzo l’Istituto ha pubblicato anche la circolare con le istruzioni dettagliate (circolare Inps 27 del 10 marzo 2023) sul funzionamento della pensione flessibile 2023: decorrenza e importo pensione in primis.

La maturazione dei requisiti è richiesta entro e non oltre il 31 dicembre 2023, mentre l’accesso alla pensione anticipata avviene nel rispetto delle cosiddette finestre, diverse tra lavoratori dipendenti ed autonomi da un lato e dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni dall’altro.

Analizziamo la prestazione in dettaglio e mettiamo nero su bianco l’aggiornamento delle procedure di domanda e liquidazione assegno.

Indice

A chi spetta la Pensione con Quota 103

Possono accedere a Quota 103 gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della stessa, nonché alla Gestione Separata, i quali perfezionano, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato. Resta fermo (ha precisato la Circolare Inps del 10 marzo 2023) il “contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia

Si precisa inoltre che il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 30 aprile 1997 numero 182, con inquadramento nel Gruppo A, possono accedere alla prestazione in esame secondo le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), Decreto – legge 25 maggio 2021 numero 73, convertito in Legge 23 luglio 2021 numero 106.

Lavoratori esclusi da Quota 103

Alla pensione anticipata flessibile non possono accedere:

  • Il personale appartenente alle Forze armate;
  • Il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
  • Il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • Il personale della Guardia di Finanza.           

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Quota 103: importi assegno

Quota 103 spetta in misura pari ad un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, Decreto – legge numero 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 214/2011.

Di conseguenza, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, l’importo di Quota 103 da porre in pagamento non può eccedere la somma massima mensile, corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (563,73 * 5 = 2.818,65 euro).  

Nel caso in cui, sottolinea la Circolare Inps del 10 marzo 2023, al momento della liquidazione della pensione anticipata risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ogni anno “si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al cosiddetto tetto massimo erogabile”.

Al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è tuttavia posto in pagamento l’intero importo dell’assegno perequato nel tempo.

Quota 103: cumulo periodi assicurativi

Il requisito contributivo necessario per Quota 103 può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, tutti e per intero, i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere assunti una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi citati, ai fini del diritto a Quota 103, vanno “neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi” (Circolare Inps).

Da quando decorre il pagamento di Quota 103?

Altro punto fondamentale è la decorrenza del primo assegno pensione con quota 103. I lavoratori dipendenti da datori di lavori diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:

  • Che hanno maturato i requisiti citati entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
  • Che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Con riferimento ai lavoratori di cui sopra, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della finestra.

Dipendenti Pubbliche Amministrazioni
Con riguardo ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, Decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165):

  • Che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
  • Che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.

Con riferimento ai lavoratori citati, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della finestra.

Al contrario, se la pensione è liquidata da una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile di Quota 103 è fissata al primo giorno del mese successivo l’apertura della finestra.

Personale della scuola
Per il personale del comparto scuola e quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) “continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

Adeguamento procedura presentazione domande

Grazie al Messaggio 21 febbraio 2023 numero 754 l’Inps ha comunicato l’implementazione del sistema di gestione delle domande al fine di consentire la presentazione dell’istanza di accesso a Quota 103.

Le domande di prestazione possono essere inoltrate attraverso i seguenti canali:

  • Collegandosi al portale “inps.it” in possesso delle credenziali SPID almeno di livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Pensione e previdenza – Domanda di pensione – Area tematica Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  • Utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  • Chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Libri consigliati sul tema

Quota 103: tutto sulla procedura di liquidazione importi

Il comunicato stampa dell’Inps dell’11 maggio scorso ha reso noto l’aggiornamento delle procedure per la definizione delle domande di pensione anticipata flessibile dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive gestite dall’Istituto nonché alla Gestione separata.

Il diritto alla pensione con Quota 103, ha ricordato l’Inps, conseguito nel corso dell’anno corrente, permette l’accesso alla pensione in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Restano inoltre “confermate le modalità di accesso alla pensione per il personale AFAM e della scuola, rispettivamente al 1° novembre e al 1° settembre dell’anno di raggiungimento dei requisiti” (comunicato Inps). Questi ultimi si considerano raggiunti anche se perfezionati dopo le date indicate ma comunque entro l’anno solare.

Sempre l’Inps, questa volta con il Messaggio del 9 maggio 2023 numero 1681, ha comunicato l’implementazione dei programmi per la liquidazione delle pensioni con Quota 103. In particolare sono state aggiornate le procedure Cumul – Unicarpe – IVS per il pagamento e la ricostituzione della pensione anticipata flessibile.

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