Quota 100: come arrivarci con il riscatto laurea agevolato

Il Decretone Pensioni e Reddito di cittadinanza (D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019), ha modificato gli scenari pensionistici di molti lavoratori a causa dell’introduzione della pensione “Quota 100” e del riscatto di laurea con requisiti agevolati. In particolare, la prima norma consente di andare in pensione – in deroga ai requisiti pensionistici ordinari – combinando un’età anagrafica minima di 62 anni con almeno 38 anni di contributi (arrivando così, per l’appunto, a “quota 100”). La seconda novità, invece, riguarda la possibilità di riscattare gli anni di laurea con un costo fisso agevolato di circa di 5.240 euro, se il periodo da riscattare è collocata in data successiva al 1° gennaio 1996. Si ricorda, a tal proposito, che è stata cancellata la norma che concedeva tale possibilità esclusivamente agli under 45, rendendo operativa l’agevolazione per tutti coloro che hanno frequentato l’università dopo la predetta data.

Ma se ad esempio un soggetto ha 62 anni e gli mancano giusto 1 o 2 anni di contributi, può riscattare la laurea (magari con i requisiti agevolati) e conseguire la pensione con “quota 100”? In via generale, la risposta è positiva ma c’è un però. Vediamo quindi nel dettaglio come raggiungere “quota 100” con il riscatto della laurea agevolato.

Quota 100 e riscatto laurea agevolato, incompatibili?

Come appena accennato, le due misure sarebbero in via generabile compatibili, ma in realtà non lo sono poiché sono destinate a soggetti diversi. Spieghiamoci meglio.

Il riscatto della laurea con i requisiti agevolati, cioè calcolato tenendo conto del minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda (che per quest’anno è pari a 15.878 euro) ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (che è pari al 33%), deve avere ad oggetto periodi temporali che si collocano necessariamente nel sistema contributivo.

Si ricorda che rientrano nel sistema di calcolo contributivo i periodi:

  • successivi al 31 dicembre 1995, se a tale data il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione;
  • successivi al 31 dicembre 2011, nei casi in cui il richiedente abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

La “quota 100”, diversamente, si rivolge agli assicurati inquadrati nel sistema cd. misto, cioè soggetti che hanno periodi contributivi accreditati sia prima del 31 dicembre 1995 sia in data successiva, rientrando quindi nel sistema contributivo e retributivo.

Da qui sorge il problema principale: chi ha frequentato l’università prima del 31 dicembre 1995, e vorrebbe riscattare tali periodi per cumularli e raggiungere così la quota minima contributiva richiesta (38 anni), non può sostanzialmente avvalersi dei requisiti agevolati previsti all’art. 20, co. 6 del cosiddetto Decretone.

Naturalmente potrebbe comunque raggiungere “quota 100”, riscattando però la laurea a costi più elevati, ossia avvalendosi dell’ordinaria opzione di cui all’art. 2, co. 5 del D.Lgs n. 184/1997.

Ciò significa che un soggetto che intende uscire con quota 100, avendo frequentato l’università prima del 1996, non può ambire a riscattare la laurea con l’onere ridotto ricadendo il periodo nel sistema di calcolo retributivo. Potrà farlo pagando l’onere sulla base delle più costose regole della riserva matematica.

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Quota 100: riscatto laurea con opzione al contributivo

Nonostante le due misure possano sembrare incompatibili tra di loro, esiste comunque un escamotage che potrebbe permettere di raggiungere “quota 100” anche se si riscattassero gli anni di studio conseguiti prima del 1996 in maniera agevolata.

Premesso che si tratta di una possibilità che le amministrazioni competenti devono confermare, l’idea che si sta palesando nelle ultime settimane è l’opzione per il calcolo contributivo ai sensi dell’art. 1, co. 23 della L. n. 335/1995. Tale meccanismo è conseguibile dai soggetti che hanno:

  • meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • almeno 15 anni di anzianità contributiva di cui 5 collocati dopo l’1 gennaio 1996.

Quindi, chi decide di optare per il predetto sistema si vedrà calcolata la pensione interamente con le regole del sistema contributivo. Ciò permetterebbe all’assicurato di riscattare la laurea in maniera agevolata, sostenendo semplicemente un importo di 5.240 euro

La possibilità appena illustrata deriva anche dalla circostanza secondo la quale il legislatore non ha previsto che il riscatto agevolato della laurea possa essere esercitato solo dai soggetti non in possesso di anzianità contributiva al 1995. Analogo discorso può essere fatto per la “quota 100”, non prevedendo un esplicito vincolo d’accesso ai soli soggetti assicurati nel sistema misto.

Pertanto, modificando il meccanismo di calcolo dell’assegno – calcolato interamente con il sistema contributivo – si potrebbe avviare il riscatto agevolato della laurea sulle anzianità antecedenti il 1996.

Daniele Bonaddio

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