Dunque, i predetti lavoratori sfuggono al divieto di cumulabilità imposto dal D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, fino al 67esimo anno di età (coincidente con l’età minima d’accesso alla pensione di vecchiaia).
A tal fine, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Strutture territoriali competenti, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma, anche come collaborazione coordinata e continuativa, per emergenza da COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.
Ma non solo: al termine dello stato di emergenza sanitaria, occorre allegare anche il modello “AP139”. In particolare, occorre compilare la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa. Alla domanda, infine, occorre indicare la documentazione attestante il conferimento dell’incarico.
Le istruzioni circa la deroga del divieto di cumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro autonomo del personale sanitario, sono stati forniti dall’INPS con la Circolare n. 74 del 22 giugno 2020.
Novità e regole su Quota 100
Quota 100: aspetti di cumulabilità
L’art. 14, co. 3 del D.L. n. 4 /2019 prevede che la pensione cd. “quota 100” non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Unica eccezione si ha per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite dei 5.000 euro lordi annui.
Cumulabilità Quota 100: novità per il personale sanitario
Il D.L. n. 14/2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, ha previsto misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale sanitario. In particolare, all’art. 1, co. 6 è stato disposto che per gli incarichi conferiti al personale medico e a quello infermieristico collocato in quiescenza non trova applicazione, qualora siano titolari di trattamento pensionistico cd. “quota 100”, l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e il predetto trattamento pensionistico.
La novità è operativa dal 30 aprile 2020, che corrisponde con l’entrata in vigore del decreto legge in commento.
Successivamente, il D.L. n. 18/2020 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, all’art. 1, co. 2 ha disposto l’abrogazione del D.L. n. 14/2020, specificando che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge.
Al riguardo, in fase di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, il legislatore all’art. 2-bis, co. 5 ha ampliato la platea dei soggetti, già collocati in quiescenza, ai quali può essere conferito un incarico di lavoro autonomo, prevedendo altresì una diversa tipologia di incarico quale quella di collaborazione coordinata e continuativa.
Inoltre, per effetto dell’ultimo periodo del medesimo comma, ai compensi relativi ai predetti incarichi non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui al citato art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019.
Cumulabilità Quota 100: cosa prevede il “Decreto Cura Italia” per i sanitari
Il “Decreto Cura Italia” all’art. 2-bis, co. 5 prevede che, fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., con durata non superiore a 6 mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, al personale sanitario senza applicazione dell’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico quota 100.
Rientrano nell’ambito della predetta norma:
- i dirigenti medici;
- i veterinari e sanitari;
- il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza;
- gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Ai fini della cumulabilità, l’INPS fa presente che il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all’attività lavorativa prevista dal citato art. 2-bis, co. 5, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
Cumulabilità Quota 100: comunicazione all’INPS
Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico cd. quota 100 al personale sanitario in presenza di redditi da lavoro autonomo, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Strutture territoriali competenti, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma, anche come collaborazione coordinata e continuativa, per emergenza da COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.
Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione allegando il modello “AP139”, compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa. Alla domanda, infine, occorre indicare la documentazione attestante il conferimento dell’incarico.
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