Vediamo insieme le indicazioni per i cittadini in odore di Quota 100 che nel corso della lavoro vita sono emigrati per lavorare fuori dall’Italia, accumulando contributi, e ora vogliono far valere questi contributi per andarsene in pensione con qualche anno di anticipo rispetto ai fatidici 67.
Inps specifica che la circolare Inps 9 agosto 2019, n. 117 fornisce chiarimenti sull’incumulabilità della Pensione Quota 100 con i redditi da lavoro e sulla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della stessa. Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito alla decorrenza della prestazione.
Per conseguire la pensione anticipata con Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma non la cessazione dell’attività di lavoro autonomo.
> Quota 100: come richiederla passo per passo <
Vediamo ora il contenuto di questa circolare esplicativa.
Quota 100: come funziona con i contributi esteri
Inps specifica e sottolinea che, con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della “pensione quota 100”, anche con il cumulo dei periodi assicurativi presso due o più gestioni previdenziali, trovano applicazione i chiarimenti nel tempo forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’accesso alla pensione di anzianità/anticipata (cfr. i messaggi n. 30610/2006, n. 5188/2007, n. 4670/2010 e n. 1094/2016).
In soldoni, vale quanto segue. Il requisito contributivo previsto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale.
> Pensioni Quota 100: quali redditi sono compatibili <
In ogni caso deve comunque essere perfezionato in Italia il requisito minimo di contributi di 52 settimane.
Tale indicazione trova applicazione anche nel caso in cui l’interessato chieda di conseguire la “pensione quota 100” con il cumulo dei periodi assicurativi, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare. Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole.
Anche in questi casi, la durata totale dei periodi assicurativi maturati in Italia, calcolata anche sommando più gestioni tra quelle interessate al cumulo, non dovrà essere inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.
ESEMPIO
Un soggetto che richiede la “pensione quota 100” in cumulo, facendo valere in Italia periodi assicurativi nella Gestione privata (25 anni) e nella Gestione pubblica (10 anni), in aggiunta a periodi assicurativi maturati in USA (3 anni), può conseguire la pensione quota 100 (38 anni) valorizzando tali ultimi periodi assicurativi, poiché la Gestione privata, diversamente dalla Gestione pubblica, rientra nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.
La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale. Pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della “pensione quota 100”, mentre la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale preclude il conseguimento della “pensione quota 100”.
> Quota 100: cosa succede se un reddito è considerato incumulabile <
Pensione Quota 100: obbligatoria la cessazione del rapporto di lavoro
Poiché per il conseguimento del trattamento pensionistico in esame è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (cfr. la circolare n. 11/2019, paragrafo 1.1), si ribadisce che la cessazione dell’attività lavorativa all’estero è equiparata alla cessazione dell’attività lavorativa svolta in Italia.
Fonte: Inps
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