Quattordicesima 2022: a chi spetta, pagamento in busta paga, Irpef, bonus

Paolo Ballanti 27/06/22
In arrivo la Quattordicesima 2022. Le vacanze estive si avvicinano e con il progressivo allentamento delle misure anti COVID-19 in Italia e all’estero, si attende una ripresa dei flussi turistici all’interno dello Stivale e in uscita dai confini nazionali.

Sullo sfondo resta però l’aumento del costo della vita a seguito della guerra in Ucraina e della penuria di materie prime, già registrata nel post-pandemia.

Un sostegno economico a quanti andranno in vacanza, pur con il fardello dell’inflazione e del potere di acquisto in calo, potrebbe arrivare dalla quattordicesima mensilità.

Trattasi di un importo aggiuntivo alle dodici mensilità ordinarie di paga, previsto dai contratti collettivi di lavoro e corrisposto in genere prima del periodo feriale, tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio.

Il suo ammontare è strettamente legato alla retribuzione del dipendente e ai periodi di lavoro svolti nel corso della maturazione della quattordicesima, di norma tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo.

Analizziamo in dettaglio quanto spetta e a chi la quattordicesima mensilità.

Quattordicesima: cos’è, importi, esempi di calcolo

Quattordicesima 2022: a chi spetta

I lavoratori dipendenti beneficiari della quattordicesima sono tutti coloro nei cui confronti si applica, in alternativa:

  • Un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che preveda l’erogazione della quattordicesima;
  • Un accordo aziendale che disponga il pagamento della quattordicesima, in mancanza di una previsione analoga contenuta nel CCNL utilizzato.

Quattordicesima 2022: chi è escluso

Lavoratori non dipendenti

La mensilità aggiuntiva in parola non spetta a quanti non sono considerati lavoratori dipendenti:

  • Lavoratori parasubordinati o collaboratori coordinati e continuativi;
  • Lavoratori autonomi;
  • Lavoratori autonomi occasionali;
  • Tirocinanti e stagisti;
  • Incaricati di prestazioni di lavoro occasionali (ex voucher).

Lavoratori dipendenti senza maturazione della quattordicesima

Un caso particolare riguarda poi quanti sono lavoratori dipendenti ma, nel periodo di maturazione della quattordicesima, hanno totalizzato assenze che non consentono il diritto alla mensilità aggiuntiva.

Si pensi a coloro che sono stati assenti per:

  • Aspettativa non retribuita;
  • Assenza ingiustificata;
  • Assenza non retribuita;
  • Assenza ingiustificata per non possesso della Certificazione verde o “green-pass”.

Quattordicesima 2022: quando arriva

Il periodo di erogazione della quattordicesima è stabilito dal singolo contratto collettivo o dall’accordo aziendale.

Di norma, il pagamento si concentra nei mesi estivi, in particolare a fine giugno – inizio luglio.

Nella seguente tabella vediamo alcune delle scadenze previste dai CCNL italiani.

CCNL Scadenza erogazione quattordicesima
Agricoltura – cooperative Entro il 10 agosto
Chimici farmaceutici – industria Alla fine del mese di giugno (settore lubrificanti e GPL). Nel mese di luglio per i settori abrasivi
Commercio e terziario – Confcommercio Pagamento il 1° luglio di ogni anno
Edili – artigianato Entro il 30 giugno
Studi professionali – Confprofessioni Entro il 30 giugno
Turismo – Confesercenti Insieme alla retribuzione del mese di luglio

In mancanza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, valgono le indicazioni contenute in eventuali regolamenti interni o prassi aziendali.

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Quattordicesima 2022: importo e maturazione

Importo della quattordicesima

Di norma è la contrattazione nazionale o quella aziendale a stabilire l’importo della quattordicesima e la sua maturazione.

In generale, la somma è pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto applicata nel mese di erogazione della quattordicesima ovvero ad una percentuale di essa.

Nel conteggio si computano tutti gli elementi fissi della retribuzione:

  • Quelli fissati dalla contrattazione collettiva come paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità (eccezion fatta per l’EDR);
  • Ed altresì gli importi riconosciuti nella lettera di assunzione o a seguito di intese successivamente intervenute, ad esempio superminimi, indennità di funzione, assegni ad personam.

Maturazione

Il dipendente avrà diritto all’importo “pieno” della quattordicesima (corrispondente ad una mensilità di retribuzione, come sopra descritta) se il suo rapporto di lavoro ha interessato l’intero periodo di maturazione.

Quest’ultimo non coincide con l’anno solare (come avviene invece per la tredicesima) ma con il periodo generalmente collocato tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.

Nel conteggio dei mesi di maturazione della quattordicesima (detti anche “ratei”) si considerano tutti i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività.

Esistono poi una serie di assenze che consentono comunque la maturazione della quattordicesima, è il caso di:

  • Congedo di maternità e paternità;
  • Malattia e infortunio sul lavoro (nei limiti del periodo di comporto);
  • Ferie e permessi retribuiti;
  • Festività;
  • Permessi retribuiti per lavoratori disabili o loro familiari previsti dalla Legge numero 104/1992;
  • Congedo matrimoniale;
  • Donazione sangue.

Al contrario, non consentono la maturazione della quattordicesima le assenze per:

  • Congedo parentale;
  • Sciopero;
  • Aspettativa;
  • Malattia del bambino;
  • Assenza ingiustificata;
  • Assenza ingiustificata per non possesso del “green-pass”;
  • Assenze non retribuite.

Periodi non interamente lavorati

Come comportarsi se il periodo di maturazione della quattordicesima non è stato interamente lavorato o interessato da assenze che consentono comunque la totalizzazione dei ratei?

È il caso, ad esempio, dei lavoratori assunti o cessati.

In queste ipotesi, il lavoratore maturerà tanti ratei di quattordicesima quanti sono stati i mesi di lavoro o di assenze ad esso equiparate.

Per i mesi parzialmente lavorati vale il criterio previsto dal contratto collettivo / accordo aziendale. In mancanza di previsioni in tal senso, il principio generale è quello di considerare come mese intero i periodi pari o superiori a quindici giorni di calendario.

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Quattordicesima 2022: esempi di calcolo

Prendiamo il caso di un dipendente assunto in data 1° aprile 2022 con retribuzione lorda mensile pari a 1.900,00 euro.

Ai fini dell’erogazione della quattordicesima 2022 (periodo di maturazione 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022) l’interessato avrà totalizzato tre ratei (aprile, maggio e giugno).

Pertanto, la somma lorda a titolo di mensilità aggiuntiva corrisponderà a: (1.900,00 / 12) * 3 = 474,99 euro.

Al contrario, lo stesso dipendente, assunto il 1° maggio 2021 ma assente in aspettativa dal 10 giugno 2021 al 31 ottobre 2021, maturerà ai fini della quattordicesima 2022 i ratei da novembre 2021 a giugno 2022 pari a otto.

Pertanto, la mensilità aggiuntiva corrisponderà a: (1.900,00 / 12) * 8 = 1.266,64 euro.

Quattordicesima 2022: tassazione e contributi

L’importo riconosciuto in busta paga a titolo di quattordicesima mensilità è a tutti gli effetti soggetto alle trattenute per contributi previdenziali carico dipendente e tassazione IRPEF.

Lo stesso importo, peraltro, è considerato ai fini della maturazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), riconosciuto al dipendente all’atto della cessazione del rapporto, eccezion fatta per eventuali anticipazioni.

Il TFR accantonato per ogni singolo periodo di paga è pari, ricordiamolo, a:

Competenze utili alla maturazione del TFR / 13,5.

Di conseguenza, ipotizzando che la retribuzione del mese sia pari a 1.800,00 euro lordi, a questa si aggiungerà la quattordicesima, quantificata in 1.500,00 euro lordi.

Il TFR accantonato nel mese di erogazione della quattordicesima sarà così pari a:

3.300,00 / 13,5 = 244,44 euro.

Quattordicesima 2022: bonus 100 euro

La quattordicesima rappresenta un reddito da lavoro dipendente e, come tale, è in linea di principio considerato ai fini dell’erogazione del cosiddetto “bonus 100 euro” o trattamento integrativo.

Tuttavia, è opportuno distinguere tra:

  • Erogazione della quattordicesima in un cedolino a parte;
  • Erogazione della quattordicesima con le mensilità ordinarie.

Nel primo caso, il trattamento integrativo non viene riconosciuto, dal momento che il suo periodo di erogazione investe le dodici mensilità ordinarie, escluse pertanto le mensilità aggiuntive.

Al contrario, se la quattordicesima è inserita all’interno del cedolino paga di un mese ordinario il trattamento integrativo è garantito, in misura pari a 100 euro medi mensili, a patto che siano rispettate le condizioni di erogazione:

  • Detrazioni da lavoro dipendente inferiori all’IRPEF lorda;
  • Simulazione di quello che sarà il reddito complessivo dell’anno non superiore a 15 mila euro (per chi ha un reddito compreso tra 15 mila e 28 mila euro il pagamento del bonus è condizionato da altre tipologie di detrazioni).

Quattordicesima 2022: come viene pagata

A seconda delle disposizioni del contratto collettivo la quattordicesima mensilità è riconosciuta:

  • Nel cedolino paga insieme alle competenze del mese ordinario;
  • In un cedolino paga a parte.

In ogni caso, l’erogazione del netto avverrà con le consuete modalità di pagamento: accredito bancario o altri strumenti tracciabili.

All’interno del cedolino, l’importo a titolo di quattordicesima sarà indicato nella parte centrale, quella che ospita gli importi variabili in ciascun periodo di paga.

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Paolo Ballanti

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