Devi sapere che i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) possono riconoscere il pagamento, oltre alle dodici mensilità ordinarie (da gennaio a dicembre), di importi a titolo di “mensilità aggiuntive”, come tali chiamate “tredicesima” e “quattordicesima”.
Mentre la tredicesima (erogata di norma a dicembre) è garantita a tutti i lavoratori dipendenti (salvo rare eccezioni), soltanto alcuni CCNL riconoscono la quattordicesima.
Quest’ultima, in pagamento tra la fine di giugno e l’inizio di agosto, nasce appunto con lo scopo di garantire un compenso ulteriore al lavoratore, chiamato a farsi carico delle spese per le vacanze estive.
Come accade per la tredicesima, anche la disciplina della quattordicesima è lasciata al contratto collettivo, che ne disciplina importo e scadenza di pagamento.
Se il CCNL nulla prevede in merito, la mensilità aggiuntiva può essere riconosciuta e regolamentata da un accordo aziendale, come condizione di maggior favore per i dipendenti.
Analizziamo la disciplina in dettaglio.
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Quattordicesima 2022: a chi spetta
Hanno diritto alla quattordicesima mensilità gli assunti con contratto di lavoro subordinato, cui si applica un CCNL che ne prevede l’erogazione.
In alternativa, la somma spetterà ai lavoratori dipendenti dell’azienda che ha introdotto, con accordo interno, una mensilità aggiuntiva oltre alla tredicesima.
Quattordicesima 2022: quando arriva
Il periodo di erogazione della quattordicesima è fissato dal singolo contratto collettivo. Di norma, la finestra temporale di pagamento inizia nella seconda metà di giugno per concludersi a fine luglio.
Tuttavia, per conoscere la data esatta di erogazione è necessario fare riferimento al CCNL applicato o al contratto aziendale.
Di seguito proponiamo una carrellata delle scadenze previste da alcuni contratti collettivi:
CCNL | Pagamento della quattordicesima |
Alimentari, panificatori – artigianato | Con la retribuzione del mese di giugno |
Commercio e terziario – Confcommercio | Il 1° luglio |
Commercio – cooperative di consumo | Entro il 30 giugno |
Edili – artigianato | Entro il 30 giugno |
Porti | Nel mese di giugno |
Turismo – Confcommercio | Nel mese di luglio |
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Quattordicesima 2022: importo
La definizione dell’ammontare della quattordicesima è demandata alla contrattazione collettiva. Di norma, si riconosce l’equivalente di una mensilità della retribuzione globale di fatto, in vigore nel mese in cui è previsto il pagamento della quattordicesima.
Nel concetto di “retribuzione globale di fatto” rientrano quegli elementi fissi del compenso, che il dipendente riceve ogni mese, in quanto previsti dal contratto collettivo, dalla lettera di assunzione e / o da intese successivamente intercorse.
Vi rientrano ad esempio:
- Paga base;
- Contingenza;
- Terzo elemento;
- Elemento distinto della retribuzione (EDR);
- Scatti di anzianità;
- Indennità ad personam o superminimi.
Maturazione
L’importo “pieno” della quattordicesima, equivalente ad una mensilità di retribuzione, spetta a quanti sono in forza per l’intero periodo di maturazione della stessa, di norma dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Tuttavia, possono verificarsi le seguenti ipotesi:
- Dipendenti assunti o cessati nel corso del periodo di maturazione;
- Assenze che non consentono la maturazione della quattordicesima.
In tal caso, l’ammontare della mensilità aggiuntiva dev’essere proporzionalmente ridotto, in ragione di quanti sono i mesi in forza o di maturazione.
Se nel singolo mese il dipendente è parzialmente in forza ovvero presente o assente con diritto alla maturazione, lo stesso si considera, ai fini dell’erogazione della quattordicesima, applicando il criterio previsto dal CCNL o dall’accordo aziendale.
In mancanza di indicazioni in tal senso, si applica il criterio generale di considerare come mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni di calendario.
Ad esempio, il lavoratore assunto il 20 dicembre 2021, maturerà sei mesi ai fini della quattordicesima 2022:
- Gennaio;
- Febbraio;
- Marzo;
- Aprile;
- Maggio;
- Giugno;
con l’esclusione di dicembre, in virtù del criterio dei “quindici giorni”.
Esempio di calcolo – importo “pieno”
Prendiamo il caso del dipendente Caio, inquadrato al livello 3° del CCNL Commercio e terziario – Confcommercio ed assunto a tempo indeterminato dal 1° maggio 2014.
Ai fini dell’erogazione della quattordicesima 2022 la retribuzione globale di fatto è composta da:
- Paga base euro 1.263,15;
- Contingenza euro 527,90;
- Terzo elemento euro 2,07;
cui si aggiunge il superminimo di euro 200,00 lordi previsto nel contratto di assunzione.
Di conseguenza, il totale corrisponde a:
1.263,15 + 527,90 + 2,07 + 200,00 = 1.993,12.
Posto che il CCNL dispone di erogare la quattordicesima in misura pari ad una mensilità di retribuzione, Caio essendo stato in forza per l’intero periodo di maturazione (1° luglio 2021 – 30 giugno 2022), ha diritto all’importo “pieno” di euro 1.993,12 lordi.
Esempio di calcolo – importo riproporzionato
Lo stesso lavoratore dell’esempio precedente è stato assunto il 10 ottobre 2021.
Posto che l’importo “pieno” della quattordicesima corrisponde ad euro 1.993,12 il riproporzionamento, in base ai mesi di maturazione (nove), avviene in questo modo:
(1.993,12 / 12) * 9 = 1.494,81 euro lordi (quattordicesima 2022).
Quattordicesima 2022: assenze
Come detto, l’ammontare riconosciuto a titolo di mensilità aggiuntiva non matura per i mesi in cui il lavoratore non è in forza, ovvero per quelli in cui, pur essendo assunto, si assenta per:
- Aspettativa non retribuita;
- Assenza non retribuita;
- Sciopero;
- Malattia del bambino;
- Congedo parentale;
- Permessi non retribuiti;
- Assenza ingiustificata.
Al contrario, vengono equiparate ai periodi lavorati (ai fini del diritto alla quattordicesima) le seguenti assenze, tra le altre, per:
- Maternità;
- Malattia;
- Infortunio sul lavoro;
- Permessi Legge numero 104/1992;
- Ferie;
- Permessi retribuiti;
- Donazione sangue;
- Festività.
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Quattordicesima 2022: contributi e tasse
Le somme riconosciute in busta paga a titolo di quattordicesima mensilità sono, al pari della retribuzione ordinaria:
- Soggette a trattenuta INPS per contributi previdenziali a carico del lavoratore;
- Soggette a trattenuta fiscale a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF);
- Comprese nel calcolo del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
Quattordicesima 2022: come viene pagata
Come anticipato, l’ammontare della mensilità aggiuntiva è indicato nel cedolino o busta paga, documento da consegnare obbligatoriamente al lavoratore, all’atto dell’erogazione del compenso.
A seconda del periodo di pagamento o della prassi aziendale, la somma può essere indicata:
- In un cedolino a parte;
- In alternativa, nello stesso cedolino della mensilità ordinaria (ad esempio giugno, luglio o agosto).
In tema di accredito delle somme valgono le stesse regole utilizzate per le altre mensilità. Nello specifico è previsto l’obbligo di legge (articolo 1, commi dal 910 al 914, Legge numero 205/2017) di riconoscere la retribuzione con mezzi di pagamento tracciabili quali:
- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN del lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Ritiro in contanti, presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
Assegno o vaglia postale, consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato.
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