Quattordicesima 2019: a chi arriva, quando viene pagata, importo, calcolo

Con l’avvicinarsi del periodo estivo, molti lavoratori dipendenti riceveranno un importo, che va ad aggiungersi alla normale retribuzione per 12 mensilità ed alla tredicesima, erogata a titolo di gratificazione feriale: stiamo parlando della tanto attesa Quattordicesima 2019.

A differenza della tredicesima mensilità, il cui calcolo è effettuato nel periodo natalizio, a stabilire chi ha diritto alla quattordicesima sono i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) applicati. Infatti, non tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a quattordici mensilità. A titolo esemplificativo hanno diritto a percepirla i lavoratori appartenenti al: CCNL del settore alimentare; CCNL del settore Pulizie – Multiservizi; CCNL del settore degli autotrasporti e logistica; CCNL del settore turismo; CCNL del settore terziario e del commercio, ecc.

Ma chi nel dettaglio ha diritto alla quattordicesima? Con quale mese della busta paga viene pagata? Come si calcola ed a quanto ammonta? Andiamo in ordine e vediamo nello specifico tutto quello che c’è da sapere sulla Quattordicesima 2019.

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Quattordicesima 2019: cos’è e chi ne ha diritto?

Accanto alla quattordicesima mensilità erogata dall’INPS ai pensionati con redditi bassi, anche i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro di tipo subordinato ricevono il predetto emolumento di denaro. In particolare, si tratta di una mensilità aggiuntiva che spetta ad alcuni lavoratori subordinati nel caso in cui sia stabilita dal contratto nazionale di riferimento, come illustrato in precedenza.

Ma chi sono nello specifico i lavoratori che hanno diritto alla quattordicesima mensilità? Ebbene, una volta individuato che il CCNL applicato al lavoratore contempla al suo interno la disciplina della “mensilità aggiuntiva”, ne hanno diritto tutti i lavoratori dipendenti in forza presso l’azienda con:

  • contratto a tempo indeterminato;
  • contratto a tempo determinato;
  • contratto d’apprendistato;
  • contratto a tempo pieno;
  • contratto a tempo parziale (chiaramente in quest’ultimo caso il rateo di quattordicesima è riproporzionato al minor orario prestato dal lavoratore).

Per quanto concerne il contratto intermittente (c.d. job on call o contratto a chiamata), è ormai prassi comune che la quattordicesima mensilità venga inserita direttamente in aggiunta alla quota di retribuzione oraria. Quindi, in tal caso, il lavoratore intermittente si troverà già inserita mensilmente in busta paga sia la tredicesima che la quattordicesima.

Restano invece esclusi dall’erogazione le collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Quattordicesima 2019: come viene pagata

Come anticipato, la quattordicesima solitamente si paga tra il mese di giugno e luglio; i tempi possono tuttavia variare sulla base del CCNL applicato. È possibile derogare a tale regola, ossia spalmare la quattordicesima mese per mese, stipulando un accordo aziendale oppure individuale con il lavoratore. In questo caso, bisogna però stare attenti che il risultato prodotto sia uguale rispetto all’erogazione una tantum nei predetti mesi.

Quattordicesima 2019: quanto spetta

Per sapere quanto spetta di quattordicesima per ciascun lavoratore, bisogna prendere a riferimento principalmente due elementi:

  1. la retribuzione lorda mensile percepita dal lavoratore;
  2. il numero di mesi lavorati.

È dunque facile intuire che la quattordicesima matura sulla base dei mesi di lavoro effettuati e il calcolo viene eseguito generalmente sulla base dello stipendio percepito dal 1° luglio precedente al 30 giugno dell’anno in corso; in questo caso sono i singoli CCNL applicati a stabilire le regole base.

Laddove il rapporto di lavoro inizi nel corso del mese vengono computati ai fini del calcolo soltanto le mensilità per cui si è lavorato per almeno 15 giorni. Quindi, se ad esempio un lavoratori ha iniziato a lavorare il 10 marzo 2019, per il mese di marzo matura il rateo di quattordicesima; al contrario, se il rapporto di lavoro inizia il 20 marzo 2018, per quel mese il lavoratore non avrà diritto al rateo di quattordicesima, oltre alle ferie permessi e Tfr.

Venendo più specificatamente alla formula per il calcolo della quattordicesima, avremo:

  • stipendio lordo mensile * mesi lavorati nell’anno / 12 (totale dei mesi dell’anno)

Si ricorda che lo stipendio lordo mensile è composto dalla paga base più la somma delle altre voci fisse, se previste dal CCNL applicato, quali:

  • contingenza;
  • Edr;
  • terzo elemento;
  • scatti di anzianità.

Un appunto meritano i compensi legati, invece, a straordinari, festivi o maggiorazioni. Tali istituti non devono essere considerate in quanto prive del carattere di continuità; questo il principio in linea generale, in quanto possono esserci situazioni in cui alcuni elementi rientrano nel computo della retribuzione utile al calcolo in quanto corrisposti in maniera assidua, come può essere il caso dell’indennità di turno notturno.

Altro aspetto importante da sottolineare in merito alla quattordicesima mensilità è che essa non corrisponde al doppio della retribuzione mensile del lavoratore. Infatti, al contrario di quanto si possa pensare, le mensilità aggiuntive, tra le quali rientra per l’appunto la quattordicesima, non sono soggette a detrazioni fiscali. In altre parole scontano l’Irpef piena, ossia quella lorda, senza alcuna detrazione. Per questo motivo, la quattordicesima è pari circa all’85-90% della retribuzione mensile.

Quattordicesima 2019: modalità di calcolo

Come si calcola la quattordicesima? Il meccanismo di determinazione della quattordicesima mensilità è molto semplice. Prendiamo il caso di un lavoratore che abbia uno stipendio lordo mensile di 1.500 euro, e abbia lavorato per soli 10 mesi, ossia dal 1° settembre 2018 fino al 30 giugno 2019. In tal caso, la quattordicesima sarà così calcolata:

  • 500 euro * 10 (mesi lavorati nell’anno) / 12 = 1.250 euro.

Queste sono in via generale le regole per i gli impiegati che vengono pagati su base mensile.

Ma come va calcolato, invece, la quattordicesima per gli operai pagati ad ore? In tal caso, la somma aggiuntiva può essere determinata anche in ore. Gli elementi che servono per il calcolo sono il divisore orario del CCNL applicato.

Quindi, riprendendo l’esempio precedente, se un operaio viene assunto dal 1° settembre 2018 fino al 30 giugno 2019, e il divisore orario è 172, avremo:

  • (172/12) * 10 = 143,33 ore retribuite a titolo i quattordicesima.

Quattordicesima 2019: quando matura

Ultimo aspetto meritevole d’attenzione è sicuramente sapere quando la quattordicesima mensilità matura o meno, ossia quali sono la assenze computate al fine del calcolo delle mensilità lavorate e quali rimangono invece escluse.

Ad esempio, le assenze che rientrano nel calcolo della quattordicesima sono:

  • il congedo di maternità e paternità;
  • la malattia a carico del datore di lavoro;
  • l’infortunio entro i tempi previsti dal proprio contratto;
  • le ferie;
  • la festività e permessi;
  • il congedo matrimoniale;
  • il riposo giornaliero per allattamento.

Al contrario, gli istituti esclusi dal calcolo della quattordicesima sono:

  • il congedo parentale;
  • il lavoro straordinario;
  • il lavoro notturno;
  • gli scioperi;
  • i permessi;
  • il servizio di leva;
  • gli assegni per il nucleo familiare;
  • le aspettative;
  • le malattie e infortuni oltre le tempistiche stabilite nel contratto;
  • la malattia dei figli;
  • le assenze non giustificate;
  • la sospensione per provvedimento disciplinare.

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