Il lockdown e lo smart working hanno consentito ai lavoratori e alle lavoratrici di fare ricorso a nuove modalità di lavoro, senza recarsi in azienda.
E questo per arginare quanto più possibile la diffusione dei contagi durante la prima ondata dell’emergenza epidemiologica del Coronavirus. Ora, entrati – più o meno ufficialmente – nell’era della seconda ondata Covid, ci troviamo di fronte molte situazioni diverse: chi scolge smart working a casa, chi si trova in isolamento fiducario perchp magari entrato a contatti con soggetti covid, chi si trova in quarantena in attesa del tampone, e chi putroppo è a casa infetto e positivo al coronavirus.
Come dire: quarantena e isolamento Covid non sono sinonimo di malattia. C’è caso e caso. E il solo fatto di stare a casa durante l’emergenza Coronavirus non significa essere coperti dall’indennità.
Cosa succede in tutti questi casi? Si è coperti da malattia o no? Ecco che l’Inps è intervenuta il 9 ottobre con il messaggio 3653 a chiarire tutte queste situazioni. Vediamo di seguito tutte le informazioni sulla tutela previdenziale della malattia nell’epoca del Coronavirus.
Prima regola: la quarantena diventa malattia solo se prescritta e decisa dalle autorità sanitarie.
Quarantena/sorveglianza speciale in smart working: niente malattia
Prima stoccata dell’Inps a tutti i lavoratori che sono stati posti in quarantena o sorveglianza speciale dalle autorità sanitarie e che continuano a lavorare in smart working a casa. Non sono coperti da malattia.
Come specificato dall’ente infatti: “La quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività, che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera”.
Ecco perchè non è possibile ricorrere alla malattia o degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore, in quarantena o in sorveglianza precauzionale, perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio: esempio lavoro agile o telelavoro.
Quarantena con positività al Covid: ok alla malattia
Diverso invece il caso in cui un lavoratore stia a casa perchè risultato positivo al Covid. Si parla di malattia conclamata. Va da sè che in queste situazioni l’Inps concede la copertura da malattia.
Come spiega l’ente: “È invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno”.
Quarantena per ordinanza amministrativa: niente malattia
Cosa succede invece nei casi di ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale, che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, a motivo della necessità di contenere il diffondersi dell’epidemia? In questi casi non si è coperti da malattia.
Si tratta di quelle situazioni in cui per motivi di sicurezza le autorità amministrative vietano ad esempio lo spestamento fuori territorio o fuori Regione, facendo sì che un lavoratore non riesca a raggiungere il luogo di lavoro. In questo caso non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena (e quindi della malattia).
Lavoratori in cassa integrazione: niente malattia
Infine, nel caso in cui un lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, e quindi si consideri sospeso dagli obblighi contrattuali con l’azienda, non significa poter godere della copertura dell’indennità di malattia. Anzi.
Questa situazione comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia.
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