“Quando il pedone ha ragione”

Antonio Arseni 06/11/15
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Chi non conosce il noto detto popolare, anche per la rima tra le due parole iniziale e finale, secondo cui “il pedone ha sempre ragione”?

Fa parte della coscienza sociale l’opinione (errata, come vedremo) che vede nel soggetto, il quale attraversa una strada, sulle apposite strisce zebrate, avere una sorta di salvacondotto idoneo ex sé a fondare la responsabilità dell’eventuale investimento, sempre e comunque in capo all’automobilista.

Una coscienza sociale, invero, che ha creduto di avere un referente interpretativo delle norme in materia nella stessa giurisprudenza di legittimità che nella più recente elaborazione ha limitato la sussistenza di un concorso di colpa del pedone, in simili fattispecie, allorché la sua condotta nell’attraversamento della strada sia del tutto atipica, eccezionale ed imprevedibile, mitigando in tal modo il principio della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 C.C..

Orbene, il Codice della Strada, attualmente in vigore a seguito delle modifiche succedutesi nel tempo, dedica alla questione due importanti disposizioni che perimetrano i casi in cui tale presunzione può essere vinta, sulla base dell’art. 1227 c.p.c., ossia allorché il fatto colposo del pedone concorre a cagionare il danno con l’effetto di determinare una diminuzione del risarcimento commisurato alla gravità della colpa ed all’entità delle conseguenze derivatene.

La prima delle suddette disposizioni, per quanto qui interessa, l’art. 190 Cod. Strada., prescrive, nel dettare gli obblighi in capo ai pedoni, che gli stessi, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli appositi attraversamenti pedonali e, quando questi non esistano o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni, le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza maggiore dei cento metri suddetti. Inoltre, i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata, in zona sprovvista di attraversamenti pedonali, devono dare la precedenza ai conducenti.

Per quanto riguarda gli obblighi in capo a quest’ultimi, l’art. 191 C.d.S., prescrive che quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali, in zone ove il traffico non è regolato da agenti o semafori, essi devono fermarsi o dare la precedenza nel momento in cui i pedoni stessi si accingono ad attraversare detti attraversamenti pedonali. Inoltre, nelle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

Trattasi di prescrizioni abbastanza chiare e coerenti con il principio generale, enunciato nell’art. 140 C.d.S., secondo cui gli utenti delle strade (e tra questi senz’altro sono ricompresi i pedoni) devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale.

Il tema è abbastanza importante e molto avvertito nella coscienza sociale a motivo dei numerosissimi incidenti che ogni anno accadono e che di frequente provocano morti e feriti molto gravi.

Ciò posto e nel contesto della disciplina testé ricordata, il detto che “il pedone ha sempre ragione” esprime un principio che non costituisce una “verità giuridica assoluta” perché non sempre è così , ancorché nella maggioranza dei casi l’investimento del pedone è ascrivibile alla condotta di guida dell’automobilista.

Va tenuto conto, infatti, che anche il pedone è un utente di quella strada, come visto, utilizzata dal conducente l’autoveicolo, tenuto a rispettare per questo regole specifiche di prudenza, concorrenti con quelle che fanno capo all’altro soggetto che si serve parimenti della stessa strada.

Sulla questione vi è una abbondante giurisprudenza cui occorre far riferimento per bene individuare le differenze che si colgono dalla lettura delle suddette disposizioni normative laddove appare evidente la differenza tra attraversamento della strada effettuato sulle strisce zebrate e quello effettuato in loro assenza.

Ciò però non significa che l’attraversamento sulle strisce pedonali, come già accennato, possa escludere a priori ed in ogni caso un possibile concorso del pedone con il conducente nella produzione del sinistro dovendosi, caso per caso, verificare quanto è accaduto e le modalità di utilizzo della strada da parte del pedone per riferirsi alla prescrizione ricordata di cui all’art. 140 C.d.S..

Ciò è quanto si ricava dalla lettura della copiosa giurisprudenza cui occorre far riferimento per cercare di risolvere la vexata quaestio: “il pedone ha sempre ragione”?

Orbene, l’ultima decisione, in ordine di tempo, della Cassazione del 18/06/2015 n° 12595 ci offre lo spunto per fare il punto della situazione in quanto in detto pronunciamento, che ha riguardato il caso di un pedone che, secondo la ricostruzione della dinamica effettuata dal Giudice del merito, nel momento dell’investimento, stava attraversando la strada (non illuminata) non sulle strisce pedonali ma tagliandola. Poiché obbligato a dare la precedenza, si pose, al contrario, quale ostacolo imprevisto ed imprevedibile per l’automobilista del quale, per l’effetto, è stata esclusa qualsivoglia responsabilità dell’incidente, non potendo ragionevolmente avvedersi in tempo del pedone ed anche evitarne il “contatto fatale”, addebitata interamente al pedone (imputet sibi).

Sulla stessa lunghezza d’onda altra sentenza di poco precedente (Cass. 20/02/2015 n° 3387) che ha opinato, nella specie, come l’attraversamento del pedone fuori dalle strisce pedonali, effettuato in modo anormale ed imprevedibile senza dare la precedenza, tale, in base ad un accertamento insindacabile del Giudice del merito, da impedire al conducente che procede nel rispetto di tutte le norme della circolazione stradale e di comune prudenza, di prevenire l’evento.

Le due sentenze appena citate ed un’altra ancora, 12/05/2015 n° 9559, confermano un orientamento ormai stratificato che ravvisa nello stesso comportamento imprudente ed improntato a pericolosità, di cui non può avvedersi tempestivamente il conducente, essere causa di esclusione totale o parziale della responsabilità di tipo oggettivo in capo a quest’ultimo (v. ex pluribus Cass. 24689/2009; Cass. 5399/2013; Cass. 24472/2014).

In buona sostanza, nel momento di attraversare una strada priva delle strisce zebrate, non basta, per vincere la presunzione iuris tantum di responsabilità del conducente, dimostrare il fatto che il pedone non avesse dato la precedenza ma occorre che l’automobilista, tenuto ad un obbligo di attenzione (che si risolve in quello di ispezionare la strada su cui si procede, quello di mantenere un controllo costante del veicolo in rapporto alle condizioni della strada, quello di prevedere tutte quelle situazioni che,, secondo la comune esperienza, non costituiscono intralcio o pericolo per gli altri utenti) dimostri che il pedone stesso, violando le regole in materia, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore senza che quest’ultimo potesse trovarsi nella condizione di evitare la collisione.

In definitiva, solo nel caso in cui il conducente si sia trovato, per motivi estranei agli obblighi di diligenza sullo stesso gravanti, nella obiettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne comunque ed in tempo i suoi movimenti, rapidi, inattesi ed imprevedibili, l’incidente potrebbe casualmente ricondursi alla condotta di quest’ultimo in modo esclusivo o concorrente con quella del primo.

Ma quid juris quando il pedone si serve delle strisce pedonali per attraversare la strada?

Orbene, l’obbligo del conducente di osservare la massima prudenza e di mantenere una velocità particolarmente moderata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali segnalati con le strisce zebrate, in modo tale da permettere al pedone l’esercizio del diritto di precedenza su tali attraversamenti, sovrasta gli obblighi di ordinaria prudenza che devono adottare i pedoni. Con la conseguenza che deve escludersi un concorso di colpa del pedone investito sulle strisce pedonali attraversate dal medesimo frettolosamente e senza guardare (v. Cass. 20949/2009; Cass. 5540/2011). In particolare, secondo gli Ermellini infatti “il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto a verificare che il conducente in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e di lasciarlo passare, potendo egli fare un ragionevole affidamento agli obblighi di cautela gravanti sui conducenti” i quali debbono comunque arrestarsi in prossimità delle strisce pedonali assumendo su di loro il rischio di incidenti anche nei confronti di chi voglia avventurarsi nel traffico metropolitano seppur lo fa con la “testa fra le nuvole”.

Quindi, in conclusione, il pedone ha sempre e comunque ragione purché “passi sulle strisce pedonali”!

Questa potrebbe essere la risposta all’iniziale interrogativo, in via del tutto generale potendo subire delle eccezioni all’esito dell’esame concreto del fatto accaduto. Come si evince dalla lettura di Cass. 20949/2009, secondo la quale “la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare, non costituisce da sola presupposto per l’applicabilità dell’art. 1227, co. 1, occorrendo invece, a tal fine, che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile.

Così, ad esempio, nel caso di un pedone che attraversi la strada sulle strisce zebrate ivi immettendosi di corsa nel flusso dei veicoli marcianti a velocità regolare, la Cassazione ha opinato per la esclusione della responsabilità del conducente che riesca a dimostrare la improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone medesimo sulla traiettoria di marcia del veicolo investitore tale da rendere inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare una idonea manovra di emergenza (così Cass. 14064/2010).

Così ancora potrebbe costituire causa esclusiva del suo investimento la condotta di quel pedone che “sbuca” improvvisamente da dietro auto in sosta che lo rendono invisibile immettendosi nel flusso della circolazione ancorché sulle strisce pedonali; oppure la condotta di quel pedone che, sceso dal marciapiedi, accingendosi ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, ritorna sui propri passi andando verso il marciapiedi per poi ripartire inopinatamente nella stessa direzione prima intrapresa e venendo in quel momento investito dal conducente disorientato dai ripensamenti o distrazioni del pedone stesso.

E si potrebbero fare altri esempi, per ribadire , comunque, che ogni caso “fa storia a sé” non escludendosi apriorosticamente come già evidenziato, che la peculiare condotta del pedone possa ridurre percentualmente od escludere la responsabilità dell’automobilista.

In conclusione, il pedone non ha sempre e comunque ragione!

 

Antonio Arseni

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