Il bacino di creditori sicuramente si allarga parecchio.
Nel dettaglio, un credito in particolare ha creato un tema ostico quanto complicato: il rimborso anomalo Iva. Trattasi di crediti Iva maturati durante l’esercizio di una attività che viene a un certo punta chiusa e di cui giustamente il contribuente vanta diritto al rimborso.
Fin qui tutto sembra regolare, se non fosse per un orientamento dell’Agenzia delle Entrate che tende a dare una scadenza di due anni al diritto di rimborso, ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, decorrente dalla scadenza della presentazione della relativa dichiarazione da cui emerge il credito.
E non finisce qui: non basta infatti la semplice indicazione in dichiarazione, bisogna anche presentare un apposito Modello (detto VR) in cui si chiede tale rimborso entro lo stesso termine biennale.
Se quindi un contribuente, che ha maturato un diritto al rimborso, dopo aver presentato una dichiarazione regolare da cui emerge il credito, dimentica di fare la relativa istanza di rimborso con allegato il modello VR entro due anni, vede venire classificato il proprio diritto come “anomalo” e svanire nell’etere.
Il carattere surreale deriva dal fatto che il rimborso Iva per cessata attività non è vero, come dichiarato dall’Agenzia, che non è regolato da disposizioni specifiche (e quindi giustifica l’applicazione dell’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992); lo stesso infatti è disciplinato dal comma 2 dell’art. 30 del Dpr n. 633/1972, che stabilisce il termine di prescrizione ordinario decennale della domanda di rimborso del contribuente che ha diritto a chiedere rimborso “comunque in caso di cessazione dell’attività”.
Ma vi è di più! L’art. 8 comma 3 Legge 27/07/2000 n. 212 (Statuto del Contribuente), adottato in forza agli artt. 3,23,53,97 della Costituzione, recita “Le disposizioni tributarie non possono stabilire né programmare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile” che corrisponde proprio a dieci anni.
La stessa giurisprudenza sembra non confermare l’orientamento dell’amministrazione pubblica: numerose sono infatti le sentenze che riconoscono il diritto al rimborso entro il termine decennale. Per citarne alcune: Corte di Cassazione, sent. 24/06/2011 n. 13920 – 15/12/2010, n. 25318 –23/04/2010 n. 9794 – 26/10/2005 n. 20778 – 20/08/2004 n. 16477 – 08/04/2003 n. 5486.
Ancora più incisiva è la sent. Cass. 23/02/2005, n. 3718, secondo cui qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito di imposta, non occorre da parte sua, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento (e quindi cade l’obbligo di presentazione di dichiarazione dei redditi e modello VR per ottenere il rimborso) ma deve solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dall’art. 36-bis del Dpr 29.09.1973, n. 600, ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione. Una volta consolidato il credito attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica, l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale.
L’argomento si inasprisce se si pensa al comma 2 dell’art. 6 della Legge 212/2000 quando recita “l’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito”; se infatti un contribuente presenta regolare dichiarazione con indicazione del credito Iva al rigo RX si può sicuramente affermare che l’amministrazione è a conoscenza del diritto del contribuente e dunque il comportamento finora emerso di diniego di rimborso rischia di assumere i tratti di violazione di legge con tutte le conseguenze che si possono facilmente immaginare.
Rimane da vedere se ci sarà un mutamento di posizione da parte dell’amministrazione alla luce della recente circolare Agenzia delle Entrate 19.03.2012 n. 9 che impone l’obbligo di mediazione per i dinieghi di rimborso (espressi o taciti) opposti dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro (soglia riferita al quantum richiesto in merito alla singola annualità e non quindi al totale). La stessa infatti è stata emanata in un’ottica di riduzione dei processi tributari entro il valore sopradescritto.
Che qualcosa dunque stia per cambiare?!
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