Quali novità per i nuovi parametri forensi

Renato Savoia 27/03/14
Premesso che per il momento non risulta ancora stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Regolamento del Ministro di Giustizia, e che quindi al momento sono in vigore i parametri del D. M. 140/2012, vediamo (senza pretesa di esaustività) le novità contenute nella bozza di regolamento pubblicata dal CNF lo scorso 10 marzo, unitamente alla notizia che il ministro avrebbe già firmato il decreto.

Come si ricorderà, la comparsa dei parametri aveva messo da parte le ben note (agli avvocati, un po’ meno agli altri, a onor del vero) tariffe forensi composte di diritti e onorari, da ultimo regolamentate con il D.M. 8 aprile 2004 n.127.

Due gli obiettivi perseguiti dall’introduzione dei parametri, uno nobile e uno (molto) meno.

L’obiettivo nobile e condivisibile era quello di una maggiore chiarezza e semplicità, rispetto al sistema tariffario antecedente.

L’altro è stato quello di tagliare drasticamente e immotivatamente i compensi degli avvocati, ciò peraltro nel solco di quella vulgata diffusasi negli ultimi anni che vuole gli avvocati responsabili di tutti i mali italici, compresa evidentemente la crisi economica (l’affermazione sarebbe ridicola se non fosse stata più e più volte esposta da esponenti politici e imprenditoriali di ogni orientamento).

Il legislatore del 2012 nella foga di bastonare gli avvocati aveva fatto delle autentiche sciocchezze, una per tutte quella di abbassare fino al ridicolo il compenso per l’atto di precetto, con il risultato pratico che di ciò si sarebbe avvantaggiata la parte inadempiente (sic!).

Ora, con questi nuovi parametri, bisogna dare atto che si è cercato di raddrizzare questa ed altre storture.

Anzitutto, però, va ricordato il principio cardine, previsto dall’art. 13 della legge 247/12 ovvero che il compenso dell’avvocato viene liberamente pattuito tra cliente e avvocato.

I parametri, cioè, hanno una funzione meramente suppletiva nel rapporto cliente-avvocato, oltre che essere utilizzati in caso di liquidazione giudiziale e nel caso in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

La bozza del regolamento si compone di 29 articoli, suddivisi in 5 capi:

1) disposizioni generali [artt. 1-3];

2) disposizioni concernenti l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria [artt. 4-11];

3) disposizioni concernenti l’attività penale [artt. 12-17];

4) disposizioni concernenti l’attività stragiudiziale [artt. 18-27];

5) disciplina transitoria ed entrata in vigore [artt. 28 e 29].

Anzitutto è stata eliminata (finalmente!) la vergognosa riduzione del 30% dei compensi riconosciuti agli avvocati in caso di patrocinio a spese dello Stato.

Viene reintrodotto (art. 2) il rimborso delle spese generali, fissate nella misura del 15%. Per spese generali si intendono quelle spese non immediatamente documentabili (si pensi ai costi di gestione dello studio).

Per quanto concerne la riduzione dei compensi per le ipotesi di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità della domanda, responsabilità ex art. 96 c.p.c., la riduzione del 50% del compenso dell’avvocato soccombente verrà disposta solo in caso di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate nella motivazione della decisione di liquidazione (art. 4, 9° comma).

Per quanto riguarda i valori medi, vero che i valori sono innalzati rispetto al D.M 140/12, d’altra parte occorre ricordare che lo stesso conteneva tagli rispetto addirittura alla tariffa del 2004, senza tenere conto dell’inflazione.

Peraltro, rispetto al regolamento del 2012 sono state introdotte alcune nuove tabelle.

Si tratta della tabella per le cause di lavoro, per le cause di previdenza, per la convalida locatizia, per i procedimenti di volontaria giurisdizione, per i procedimenti monitori, per i procedimenti di istruzione preventiva, per i procedimenti cautelari.

Per quanto concerne l’attività penale è stata introdotta la voce relativa alle indagini preliminari.

Ancora: è stata reintrodotta l’indennità di trasferta (il cui mancato inserimento nei parametri del 2012 anche in questo caso non aveva alcun senso).

Naturalmente i parametri non sono rigidi, ma è prevista la facoltà per il giudice di discostarsi con aumenti fino all’80% e diminuzioni fino al 50%, tenendo conto delle particolarità e difficoltà del singolo caso.

A questo punto, non resta che attendere evidentemente che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, visto che l’art. 29 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, mentre l’art 28 afferma opportunamente ed espressamente che i nuovi parametri si applicheranno a tutte le liquidazioni successive all’entrata in vigore, con ciò eliminando in radice eventuali dubbi per la fase transitoria.

 

Renato Savoia

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