Potrebbe accadere, infatti, che nel frattempo, post divorzio, due ex coniugi abbiano perduto l’eventuale comune cittadinanza e abbiano localizzato le proprie vite, post matrimoniali, in Stati differenti con prole a seguito.
Ebbene, all’art. 31, L. nr. 218/95, ‘’separazione e scioglimento del vincolo matrimoniale’’, il Legislatore ha espressamente ”cristallizzato” i criteri utilizzabili al momento in cui viene presentata domanda di separazione.
Autorevole dottrina sostiene, pertanto, che ‘’sarà sempre la Legge sulla quale è stata pronunciata la separazione a regolare tutte le altre modifiche successive ‘’pure se ormai inapplicabile’’ (perchè, a distanza di tempo, i criteri di collegamento richiamerebbero altri ordinamenti!).
Ebbene, i criteri di collegamento, secondo la normativa interna, internazional-privatistica, possono essere variabili o costanti, a seconda della loro possibilità di modificarsi col trascorrere del tempo. La cittadinanza, nello specifico, non è un criterio di collegamento costante, poiché potrebbe modificare durante la vita del soggetto.
Il Legislatore, in tal senso, pur rilevando la potenziale discrepanza tra criterio di collegamento e realtà concreta ‘’mutata’’, risolve le difficoltà connesse all’utilizzo dei criteri variabili cristallizzandoli in un determinato momento, così convertendoli in criteri costanti (es.: cittadinanza del soggetto al momento in cui ha compiuto quell’atto!).
Questa situazione normativa interna, di fronte all’innovativa sentenza della Corte di Giustizia Federale Tedesca, qualche discrepanza la presenterebbe (?).
La Corte Federale Tedesca, di recente, ha affermato che: ‘’un genitore divorziato che si occupa di un figlio deve comunque trovare un impiego a tempo pieno. Non solo non può contare sugli alimenti dell’ex partner ma non può rivendicare il diritto ad un lavoro part-time per stare a casa con il figlio dopo il terzo anno di età’’. ‘’Esistono strutture in grado di accogliere il minore dopo la fine del normale orario scolastico. Mancano delle ragioni valide per non lasciare una bambina che ha più di tre anni in un doposcuola’’.
Evidentemente, tale pronuncia suscita delle concrete discrepanze tra la prassi tedesca e la prassi italiana.
Concludendo, se la fattispecie da regolare coinvolge Stati Membri, il diritto comunitario è considerato speciale non solo rispetto alle norme interne di diritto internazionale privato, ma anche ad eventuali convenzioni internazionali esistenti.
Per tali ragioni, si auspica, in futuro, un ulteriore intervento del Legislatore comunitario, che vada a rinnovare compiutamente la disciplina internazional-privatistica in materia di divorzio per favorire il costante intervento da parte del giudice sulle fattispecie concrete soggette a fisiologico mutamento (come le ‘’circostanze post matrimoniali’’) e per creare una ‘’reale’’ omogeneità comunitaria.
Sarebbe auspicabile individuare un sistema internazional-privatistico comunitario decisamente più ”elastico”, che riesca ad allinearsi alle situazioni soggettive e alla prassi dei differenti Paesi dell’Unione.
A questo punto, dopo l’innovativa sentenza della Corte Federale Tedesca, il cittadino italiano, che vede l’ex moglie (di cittadinanza tedesca e residente in Germania) continuare a beneficiare del suo mantenimento in favore della loro figlia di quattro anni, ha ”tutto il diritto” di porsi qualche interrogativo a lui favorevole.
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