Il regolamento proposto, abbandonata l’opzione della coesistenza delle due pubblicazioni in formato cartaceo ed elettronico, pure emersa nell’ambito della consultazione informale delle parti interessate, opta per il passaggio definitivo alla versione elettronica, quale produttrice di effetti giuridici, per tutta una serie di ragioni che potremmo considerare acquisite, e che sono ampiamente dettagliate nella relazione che accompagna l’articolato (“…una pubblicazione elettronica avente valore legale beneficia di una più ampia diffusione rispetto all’edizione a stampa. …”; “ … il sistema è più semplice, perché non sono più necessarie norme potenzialmente complesse sul trattamento delle discordanze tra edizioni – elettronica e a stampa – facenti parimenti fede.”).
L’articolo 2 della proposta di regolamento precisa:
– “L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale reca una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, conformemente alla direttiva 1999/93/CE. Il certificato qualificato e i suoi rinnovi sono pubblicati sul sito web EUR-Lex al fine di permettere al pubblico di verificare la firma elettronica avanzata e il carattere autentico dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.
– L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale fornisce informazioni in merito alla sua data di pubblicazione.
– L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è resa disponibile al pubblico sul sito web EUR-Lex per un periodo illimitato. La sua consultazione è gratuita.
– Il sito web EUR-Lex è accessibile a tutti gli utenti. La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è accessibile anche alle persone con disabilità in un formato elettronico alternativo che non produce effetti giuridici. La versione alternativa è disponibile anche negli archivi”.
A far data dal 1° gennaio 2012, dunque, le copie stampate della GUUE non faranno più fede, non producendo effetti giuridici, a meno che non ci si trovi in casi di “impossibilità di accesso all’edizione elettronica” della GUUE “a causa di guasti eccezionali e imprevisti del sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni”.
In questa ipotesi, e solo in questa, se l’accesso non è ripristinato entro un giorno lavorativo, la Gazzetta dovrà essere pubblicata in versione a stampa, la quale avrà valore legale. Ma solo in questi casi eccezionali (cfr. il paragrafo 2 dell’art. 4).
– – –
Commissione Europea
Com(2011) 162 del 4.4.2011
Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(G.U.U.E. del 4 aprile 2011)
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1. Contesto generale
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea assicura la pubblicazione ufficiale della legislazione e degli altri atti dell’Unione europea. Dal 1958 è pubblicata in versione cartacea e dal 1998 è disponibile anche su Internet. Negli ultimi anni, la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stata consultata via Internet da un numero crescente di persone, dato che la consultazione è più rapida e conveniente, mentre è diminuito il numero degli abbonamenti all’edizione a stampa. Tuttavia, poiché la versione cartacea è attualmente considerata come l’unica pubblicazione con valore legale giuridicamente vincolante, non possono per il momento essere fatti valere diritti giuridici e obblighi sulla base della versione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Ciò è stato chiaramente attestato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Skoma-Lux. Secondo la Corte “… mettere a disposizione tale legislazione in siffatta maniera [ossia su Internet] non può equivalere, in mancanza di una normativa comunitaria al riguardo, ad una pubblicazione, nelle forme di legge, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea “.
1.2. Disposizioni vigenti nel settore della proposta
L’articolo 297 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce che gli atti legislativi e gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri o di decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria devono essere firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio, mentre gli altri atti devono essere firmati dal presidente dell’istituzione che li ha adottati o dai presidenti delle istituzioni che li hanno adottati. Tali atti entrano in vigore alla data da essi stabilita, oppure il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
La decisione 2009/496/CE, Euratom precisa più nel dettaglio in che modo le istituzioni assolvono ai loro obblighi in materia di pubblicazione dei testi normativi. Un organismo interistituzionale – l’Ufficio delle pubblicazioni – è incaricato di pubblicare la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e garantisce che essa fa fede.
1.3. Obiettivi della proposta
La proposta è intesa a rendere più accessibile il diritto dell’Unione europea e a consentire a tutti (professionisti del diritto o grande pubblico) di fare affidamento sull’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea quale versione ufficiale facente fede. Nel caso in cui la pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fosse riconosciuta come pubblicazione avente valore legale, tutti i cittadini dell’Unione europea potrebbero virtualmente avere simultaneamente accesso al diritto dell’Unione europea immediatamente dopo la pubblicazione, nonché in maniera più economica dato che la consultazione della pubblicazione elettronica sarebbe gratuita. Sarebbe inoltre agevolato l’accesso alle persone residenti in regioni geograficamente meno raggiungibili. Un accesso facilitato rientra negli obiettivi perseguiti dalla comunicazione “EUROPA 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” volta a garantire a tutti l’accesso alla banda larga entro il 2013.
La proposta è intesa inoltre ad accrescere la certezza del diritto rispetto alla situazione attuale nella quale la pubblicazione online è fornita solo a titolo informativo, in quanto potrebbero essere fatti valere diritti e obblighi sulla base della loro pubblicazione nella versione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , riconosciuta come facente fede.
1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione
La proposta è in pieno accordo con le politiche dell’Unione e in particolare con l’iniziativa faro “Un’agenda digitale europea”, presentata nel contesto della strategia EUROPA 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La “agenda digitale” è intesa a consentire di sfruttare al massimo i vantaggi economici e sociali offerti dalle tecnologie dell’informazione e mette in luce il ruolo delle autorità pubbliche in sede di promozione del mercato digitale. In tale contesto, l’accesso a contenuti online darebbe impulso allo sviluppo del mercato unico digitale, perché mettendo a disposizione le informazioni del settore pubblico si creerebbero servizi online innovativi.
La proposta è coerente anche con gli obiettivi del piano d’azione europeo per l’eGovernment 2011-2015, in base al quale gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a fornire un accesso in linea alle informazioni relative alla normativa, alle politiche e alle finanze nazionali.
2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE INFORMALE DELLE PARTI INTERESSATE E ANALISI D’IMPATTO
2.1. Consultazione delle parti interessate
Le istituzioni e gli organi europei sono rappresentati nel comitato direttivo dell’Ufficio delle pubblicazioni, preposto alla sorveglianza dello sviluppo strategico delle attività dell’Ufficio delle pubblicazioni. In seno a tale organismo, le istituzioni e gli organi interessati hanno esaminato la questione ed espresso il loro sostegno alla pubblicazione di una edizione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea riconosciuta come facente fede.
Anche gli Stati membri, tramite il gruppo di lavoro e-Law del Consiglio, sono stati consultati in merito al valore legale della pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in formato elettronico. Il 30 luglio 2010 il segretariato generale della Commissione ha trasmesso al Consiglio un documento informale che è stato discusso nel corso di due riunioni del gruppo di lavoro e-Law, il 21 settembre e il 26 ottobre 2010. Le osservazioni formulate dagli Stati membri, se da un lato hanno confermato un forte sostegno a favore di una pubblicazione elettronica avente valore legale, dall’altro hanno evidenziato opinioni discordanti circa il mantenimento del valore legale della versione cartacea. Sono state espresse osservazioni riguardo:
– all’opzione di procedere a una pubblicazione esclusivamente elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , eventualmente preceduta da un periodo di transizione caratterizzato dalla coesistenza delle pubblicazioni in formato cartaceo ed elettronico;
– al costo della stampa della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in caso di scelta della diffusione parallela tramite edizioni sia a stampa sia elettroniche;
– al rischio di discordanze tra le edizioni a stampa ed elettroniche e alla necessità di stabilire norme chiare sul trattamento delle incongruenze o sul prevalere di una versione rispetto all’altra;
– al ruolo limitato che l’edizione a stampa potrebbe avere nel mettere la legislazione dell’UE a disposizione di persone non in possesso degli strumenti necessari per accedere all’edizione elettronica.
Nel redigere la presente proposta la Commissione ha tenuto conto di tutte le osservazioni formulate. Inizialmente si era data la preferenza all’opzione della pubblicazione parallela di due edizioni, una cartacea e una elettronica, aventi pari valore legale, in quanto giudicata come la soluzione che assicurava il più ampio accesso possibile al diritto dell’UE per i cittadini europei. Tuttavia l’esperienza pratica degli Stati membri ha dimostrato che i vantaggi sarebbero stati marginali e non avrebbero compensato la maggiore complessità. Si è anche osservato che le persone residenti in zone geograficamente meno accessibili incontrano difficoltà o sperimentano ritardi nell’ottenere una edizione a stampa e che il loro accesso al diritto dell’UE risulterebbe facilitato dalla disponibilità di una edizione elettronica riconosciuta come facente fede.
La proposta di regolamento stabilisce che la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata in un formato elettronico che produce effetti giuridici. Una pubblicazione elettronica è in linea con l’obiettivo di garantire a tutti l’accesso alla banda larga entro il 2013, fissato dalla strategia EUROPA 2020 e dall’iniziativa faro “Un’agenda digitale europea”. Il sistema proposto concilia le esigenze in materia sia di accessibilità sia di semplicità.
– Da una parte, una pubblicazione elettronica avente valore legale beneficia di una più ampia diffusione rispetto all’edizione a stampa. Negli ultimi anni si è registrato un calo del numero di abbonamenti alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , mentre è aumentato l’uso di Internet nell’UE: secondo Eurostat, avevano accesso a Internet nel 2010 il 70% delle famiglie e nel 2009 il 94% delle imprese. Inoltre la consultazione dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sarebbe gratuita e risulterebbe pertanto più conveniente rispetto alla pubblicazione a stampa che il pubblico potrebbe ottenere solo contro pagamento dei costi di stampa e di spedizione. È prevista tuttavia una eccezione per le persone con disabilità, che potranno avere accesso alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in un formato elettronico specifico, e per le persone che, per un qualunque altro motivo, non possono accedere alla pubblicazione elettronica, in quanto sarà sempre possibile ottenere “su richiesta” una versione cartacea senza valore legale (avente cioè solo fini di informazione) per il tramite dell’Ufficio delle pubblicazioni o stampando il documento a partire da Internet.
– Dall’altra, il sistema è più semplice perché non sono più necessarie norme potenzialmente complesse sul trattamento delle discordanze tra edizioni – elettronica e a stampa – facenti parimenti fede.
2.2. Valutazione dei probabili effetti della proposta
La Commissione ha condotto una analisi per valutare tre opzioni in merito alla pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Opzione 1 – Mantenimento dello status quo: solo la versione cartacea costituisce una pubblicazione avente valore legale e la versione online della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha esclusivamente scopi di informazione.
Opzione 2 – Pubblicazione esclusivamente online della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Opzione 3 – Pubblicazione simultanea a stampa e online aventi pari valore legale e identica efficacia giuridica.
L’attribuzione di valore legale all’edizione elettronica recherà importanti benefici, in quanto:
– l’accesso alla legislazione dell’UE è ampliato e reso più semplice e immediato;
– l’accesso all’edizione elettronica è gratuito e possibile in qualunque momento;
– una siffatta pubblicazione elettronica sarebbe conforme alle priorità della “agenda digitale” concordate tra le istituzioni dell’UE e promuoverebbe un aumento dell’utilizzo dei servizi online.
3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1. Principali disposizioni della proposta
La proposta stabilisce che la pubblicazione elettronica equivale a una pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea avente valore legale. L’edizione a stampa permetterebbe tuttavia di garantire gli effetti giuridici della pubblicazione in casi temporanei ed eccezionali di imprevista sospensione della pubblicazione elettronica (ad esempio, a seguito di ciberattacchi o di guasti imprevisti delle apparecchiature) di durata superiore a un giorno. L’edizione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea stampata in tali circostanze deve essere pubblicata in formato elettronico non appena è ripristinato il sistema informatico. L’edizione a stampa serve ai fini della determinazione della data di pubblicazione, ma la successiva edizione elettronica prevale in caso di discordanze.
La proposta definisce anche le prescrizioni tecniche in base alle quali la pubblicazione elettronica equivale a una pubblicazione avente valore legale e fissa le competenze dell’Ufficio delle pubblicazioni a tale riguardo.
3.2. Base giuridica
Articolo 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Principio di proporzionalità
L’ambito della proposta è limitato alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e alle condizioni tecniche alle quali può equivalere a una pubblicazione avente valore legale.
Scelta degli strumenti
Un regolamento è l’unico strumento appropriato, perché è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. I cittadini europei devono godere di pari accesso al diritto dell’UE e l’accesso all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea va pertanto garantito allo stesso modo e alle medesime condizioni a tutti i cittadini europei.
(…)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
1. L’articolo 297 del trattato disciplina la pubblicazione degli atti giuridici dell’Unione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la loro entrata in vigore.
2. L’edizione a stampa della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, è attualmente l’unica pubblicazione giuridicamente vincolante, benché sia disponibile anche una versione online.
3. La decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea assicura che l’Ufficio delle pubblicazioni permetta alle istituzioni di assolvere ai loro obblighi in materia di pubblicazione dei testi normativi.
4. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-161/06 Skoma-Lux sro contro Celní ecc. stabilisce che gli atti giuridici dell’Unione non sono opponibili ai singoli se non sono stati regolarmente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che mettere a disposizione tale legislazione su Internet non può equivalere, in mancanza di una normativa al riguardo nel diritto dell’Unione, a una pubblicazione con valore legale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
5. Se la versione in formato elettronico della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea costituisse una pubblicazione avente valore legale, ciò renderebbe possibile un accesso più rapido e più economico al diritto dell’Unione.
6. La comunicazione della Commissione “Un’agenda digitale europea” evidenzia che l’accesso a contenuti giuridici in linea promuove lo sviluppo di un mercato interno del digitale, con conseguenti vantaggi economici e sociali.
7. Vanno pertanto stabilite norme per assicurare l’autenticità, l’integrità e l’inalterabilità della pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
8. La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche stabilisce gli effetti giuridici delle firme elettroniche come strumento di autenticazione. Al fine di assicurare l’integrità, l’autenticità e l’inalterabilità dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura conformemente a tale direttiva, offre sufficienti garanzie al pubblico.
9. L’accesso al sito web EUR-Lex deve essere garantito nel rispetto degli impegni in materia di protezione delle persone con disabilità conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
10. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo di permettere a tutti i cittadini europei di fare assegnamento sulla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , in quanto il suo ambito di applicazione è limitato al riconoscimento di tale pubblicazione come facente fede allo stesso modo in cui fa oggi fede la versione cartacea.
11. I soli poteri d’azione previsti dal trattato ai fini dell’adozione del presente regolamento sono quelli di cui all’articolo 352,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
12. La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata in formato elettronico, nelle lingue ufficiali dell’Unione, conformemente al presente regolamento.
13. La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea pubblicata in formato elettronico, di seguito designata come l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale , fa fede e produce effetti giuridici.
Articolo 2
14. L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale reca una firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, conformemente alla direttiva 1999/93/CE. Il certificato qualificato e i suoi rinnovi sono pubblicati sul sito web EUR-Lex al fine di permettere al pubblico di verificare la firma elettronica avanzata e il carattere autentico dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale .
15. L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale fornisce informazioni in merito alla sua data di pubblicazione.
16. L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è resa disponibile al pubblico sul sito web EUR-Lex per un periodo illimitato. La sua consultazione è gratuita.
17. Il sito web EUR-Lex è accessibile a tutti gli utenti. La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è accessibile anche alle persone con disabilità in un formato elettronico alternativo che non produce effetti giuridici. La versione alternativa è disponibile anche negli archivi.
Articolo 3
18. L’Ufficio delle pubblicazioni può continuare a stampare la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Le copie stampate non fanno fede e non producono effetti giuridici, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
19. Le copie a stampa della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono fornite contro pagamento di un importo pari ai costi di stampa e di spedizione.
Articolo 4
20. In caso di impossibilità di accesso all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale a causa di guasti eccezionali e imprevisti del sistema informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni, tale accesso è ripristinato al più presto.
21. Qualora l’accesso non dovesse essere ripristinato entro un giorno lavorativo, la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata in una versione a stampa che produce effetti giuridici. La corrispondente edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è pubblicata non appena è ripristinato il sistema informatico.
22. La data di pubblicazione degli atti giuridici pubblicati conformemente al paragrafo 2 è la data di pubblicazione dell’edizione a stampa. In caso di discordanze tra l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale e l’edizione a stampa pubblicata conformemente al paragrafo 2, prevale la prima.
Articolo 5
23. Con riferimento all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale , l’Ufficio delle pubblicazioni è competente per:
24. la pubblicazione dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale , che garantisce come facente fede;
25. l’implementazione, la gestione e la manutenzione del sistema informatico di pubblicazione dell’edizione elettronica e l’upgrade di tale sistema in linea con i futuri sviluppi tecnologici;
26. l’uso e l’ampliamento delle apparecchiature tecniche onde garantire a tutti gli utenti l’accesso all’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale ;
27. la definizione di norme di accesso e di sicurezza interna con riguardo al sistema informatico di pubblicazione dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale ;
28. la conservazione e l’archiviazione dei file elettronici e il loro trattamento conformemente ai futuri sviluppi tecnologici.
29. L’Ufficio delle pubblicazioni esercita le competenze di cui al paragrafo 1 nel rispetto della decisione 2009/496/CE, Euratom.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a […], il
Per il Consiglio
Il presidente
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