Il decreto fissa le linee guida per l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le modalità di ammissione a tali programmi, i criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che collaborano all’attuazione dei programmi.
Le disposizioni si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi che fanno richiesta di partecipazione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, per i quali non ricorrono le cause di esclusione di cui all’articolo 14-ter, comma 5, del Testo unico.
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