Consip, in G.U. il decreto che prevede una commissione dell’1,5% per copertura costi

Con il decreto del 23 novembre 2012, recante “Norme di attuazione dell’articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall’art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti” (in .G.U. – Serie Generale n.8 del 10-1-2013), il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto alcuni nuovi meccanismi di remunerazione finalizzati alla parziale copertura dei costi di funzionamento del Consip ovvero la “centrale acquisti” per la Pubblica Amministrazione italiana.

Esso prevede all’art. 1 il versamento di una commissione – parametrata al valore degli acquisti effettuati dalle amministrazioni – a carico dei seguenti soggetti:

a) l’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

b) l’aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell’art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attivita’ di centrale di committenza;

c) l’aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell’art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza.

Il successivo art. 2 determina l’entità di detta commissione, esattamente nella misura non superiore all’1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente, risultante dalla rendicontazione delle fatture di cui al successivo art. 4.

Dette informazioni vengono indicate nella documentazione di gara pubblicata da Consip S.p.A. in relazione ad ogni specifica procedura.

L’art. 4 disciplina le modalità di calcolo dell’entità della commissione prevedendo l’onere di invio telematico, a carico degli aggiudicatari, entro 30 giorni dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare, di una dichiarazione sostitutiva, attestante l’importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e recante gli elementi di rendicontazione già indicati nella documentazione di gara pubblicata.

Infine il decreto indica anche precisi termini di adempimento (v. art. 5), tra cui l’onere di versamento della commissione, in capo agli aggiudicatari, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura di Consip.

Il successivo art. 6 prevede l’avvio delle procedure esecutive di riscossione coattiva previste dal codice di procedura civile e l’applicazione degli interessi moratori.

 

Matteo Spatocco

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